IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  e,  in  particolare  l'art.  23,
comma 2, che  stabilisce  che  il  Fondo  speciale  rotativo  di  cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo
per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi
e priorita' periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  per  ciascuna  delle
finalita'  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sia  istituita
un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante il
riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
riqualificazione  produttiva  delle   aree   di   crisi   industriale
complessa, che  prevede  l'adozione  da  parte  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  mediante  appositi  accordi  di  programma,  di
Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
PRRI); 
  Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 27, che dispone
che per la definizione e l'attuazione degli interventi  del  PRRI  il
Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  stipulando  apposita
convenzione,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito  Invitalia),
e che gli oneri che ne derivano sono posti  a  carico  delle  risorse
assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita  sostenibile
utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27,
nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale,  in  attuazione  del  citato
art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei PRRI; 
  Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, comma 4,  del
predetto  decreto  ministeriale  31  gennaio  2013,  che   prevedono,
rispettivamente, che con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di riconoscimento  della  crisi  industriale  complessa  e'
altresi' affidato a Invitalia l'incarico di elaborare la proposta  di
PRRI e che la parte di attivita' del  PRRI  svolta  da  Invitalia  in
applicazione  degli  interventi  agevolativi  da  essa   gestiti   e'
remunerata con le modalita' e le risorse  previste  dagli  interventi
stessi, mentre, con apposita convenzione quadro, e'  disciplinata  la
remunerazione della diversa attivita' indicata nello  stesso  decreto
ministeriale; 
  Considerata la dotazione finanziaria  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile accertata, alla data del  30  aprile  2014,  con  decreto
direttoriale n. 3305 del 29 luglio 2014,  in  euro  1.163.244.932,03,
dei quali, alla stessa  data,  disponibili  per  nuovi  impegni  euro
642.739.471,66, oltre euro 70.000.000,00 di cui all'art. 19, comma 7,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  per  un  totale
quindi di euro 712.739.471,66; 
  Considerato che, in ragione delle  ulteriori  risorse  affluite  al
Fondo, la dotazione finanziaria alla data del 31 dicembre  2014  puo'
essere  quantificata  in  euro  1.380.917.672,34,  dei   quali   euro
400.918.994,75 disponibili per nuovi impegni; 
  Considerato che nel bilancio 2015 e'  stato  iscritto  l'incremento
del Fondo per l'anno 2015 recato dall'art. 1, comma 26,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), pari allo  stato
attuale a euro 40.000.000,00; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  gennaio
2015, in corso di registrazione, con il quale  sono  state  destinate
risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 a un  intervento  per  il
sostegno di investimenti nel  capitale  di  rischio  di  imprese  con
elevato potenziale di sviluppo, tramite  la  concessione  all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia di un finanziamento finalizzato all'istituzione di
un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato  a
investitori istituzionali; 
  Considerato, pertanto, che le risorse del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano alla data  del
presente decreto, senza tener conto  dei  rientri  dei  finanziamenti
gia' concessi, ad almeno euro 390.918.994,75; 
  Considerato  che  nella  dotazione  finanziaria  del   Fondo   sono
ricompresi, alla data del presente decreto, euro 73.022.417,67,  gia'
versati o in corso di riassegnazione in bilancio  per  il  successivo
versamento, affluiti al Fondo ai sensi del comma 10  del  piu'  volte
citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto  destinati
al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree  colpite
da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; 
  Considerato  che  sono  in  corso  di  perfezionamento  accordi  di
programma per la riconversione e riqualificazione produttiva di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla sezione del Fondo  per
la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b),  del
decreto-legge n. 83  del  2012,  le  predette  somme  attinenti  agli
interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989; 
  Ritenuto, altresi', di dover dare attuazione  al  sopra  menzionato
comma 6 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a euro 73.022.417,67  delle  risorse  disponibili
nel Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione  del
Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,  lettera
b),  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  per  essere
destinata  agli  interventi  di  riconversione   e   riqualificazione
produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. 
  2. Gli oneri derivanti dalla convenzione quadro di cui all'art.  3,
comma 4, del  decreto  ministeriale  31  gennaio  2013  citato  nelle
premesse sono posti  a  carico  delle  risorse  di  cui  al  comma  1
utilizzate  per  l'attuazione  degli  accordi  di  programma  di  cui
all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel limite  massimo
previsto dal comma 6 del medesimo art. 27. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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