IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015; Vista la nota prot. 0160355 del 13 marzo con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna chiede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari con riferimento al territorio dei comuni della regione Emilia Romagna danneggiati dagli stessi eventi atmosferici ed individuati nell'elenco incluso nella nota citata; Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso; Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonche' alle infrastrutture varie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' produttive, determinando forti disagi alla popolazione interessata; Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi atmosferici, con riferimento a tutti i territori dei comuni individuati nel predetto elenco. Decreta: Art. 1 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Per i territori di cui al comma 1, la sospensione di cui al presente decreto e' subordinata alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorita' comunale, della inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dell'impresa. L'autorita' comunale ne da' comunicazione alla Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 5. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2015 Il Ministro: Padoan