IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  12  marzo  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con  la
quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito  il  territorio
della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015; 
  Vista la nota prot. 0160355 del 13 marzo con la quale il Presidente
della regione Emilia-Romagna chiede la sospensione degli  adempimenti
e dei versamenti tributari con riferimento al territorio  dei  comuni
della  regione  Emilia  Romagna  danneggiati  dagli   stessi   eventi
atmosferici ed individuati nell'elenco incluso nella nota citata; 
  Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo
alla modifica dell'elenco stesso; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici  e  privati  ed  alle
opere di difesa idraulica, nonche' alle  infrastrutture  varie,  alla
rete  dei  servizi   essenziali   ed   alle   attivita'   produttive,
determinando forti disagi alla popolazione interessata; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
articolo 9, comma 2, della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti colpiti dai predetti eventi atmosferici, con riferimento
a tutti i territori dei comuni individuati nel predetto elenco. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano
la residenza ovvero la sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni,
ovvero nelle frazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al
presente decreto, sono sospesi  i  termini  dei  versamenti  e  degli
adempimenti  tributari,  inclusi  quelli  derivanti  da  cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio  e  il  30  settembre
2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le
quali devono essere operate e versate  dai  sostituti  d'imposta.  In
caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare i versamenti delle
predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo  6,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  4. Per i territori di cui al comma 1,  la  sospensione  di  cui  al
presente decreto e'  subordinata  alla  richiesta  del  contribuente,
contenente la  dichiarazione,  certificata  dall'autorita'  comunale,
della inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello
studio  professionale,  dell'azienda  o   dell'impresa.   L'autorita'
comunale  ne   da'   comunicazione   alla   Agenzia   delle   entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 
  5. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan