IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23 ottobre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonche' le modalita' di svolgimento del relativo concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 2. Il presente regolamento individua altresi' i titoli per l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita' di atleta o di tecnico, del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Il tecnico e' una figura professionale che si individua esclusivamente per la funzione svolta. L'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita' di tecnico, e' riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e avviene unicamente con le modalita' di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. - Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.». «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto. 4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'art. 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'art. 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'art. 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e' il seguente: «Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. - Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. - Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013 (Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2013, n. 296. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.