IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  ed  in
particolare  gli  articoli  145,  146   e   147,   disciplinanti   il
reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale  dei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  recante
«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, «Regolamento recante la disciplina  del  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili
del fuoco Fiamme Rosse»; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  23
ottobre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo  145,  comma  2,
del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  disciplina  i
requisiti di eta' e di idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,
anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei  vigili
del fuoco in qualita' di atleta al Gruppo sportivo vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  del  relativo
concorso pubblico per titoli sportivi e  culturali,  la  composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di  esse,
i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito  ovvero
delle graduatorie di disciplina o specialita'. 
  2.  Il  presente  regolamento  individua  altresi'  i  titoli   per
l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse,  in
qualita' di atleta o di tecnico, del personale appartenente al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma  1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3.  Il  tecnico  e'  una  figura  professionale  che  si  individua
esclusivamente per  la  funzione  svolta.  L'assegnazione  al  Gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita'  di  tecnico,  e'
riservata al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e
avviene unicamente con le  modalita'  di  cui  all'articolo  147  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Avvertenza. 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              - Il testo degli articoli 145, 146  e  147  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art.  145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  L'assunzione  del
          personale da destinare in  qualita'  di  atleta  ai  gruppi
          sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  avviene,
          nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
          fuoco e  nell'ambito  di  un  contingente  complessivo  non
          superiore a centoventi unita', mediante  pubblico  concorso
          per titoli sportivi e  culturali,  riservato  ai  cittadini
          italiani che, oltre a possedere i requisiti di  eta'  e  di
          idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti  dal
          regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
          interesse  nazionale  dal   Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI) o dalle federazioni  sportive  nazionali  e
          detengano  almeno  uno  dei  titoli  sportivi   ammessi   a
          valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: 
              a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica,  psichica
          e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del  fuoco
          in qualita' di atleta, anche in deroga  a  quelli  previsti
          dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  e
          c); 
              b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di  cui  al
          comma 1, ivi comprese  le  modalita'  di  accertamento  dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o per mancata presentazione agli accertamenti  psico-fisici
          e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche  che,  nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi  sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse; 
              c) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
              d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione  e
          il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; 
              e) i criteri per la formazione della graduatoria  unica
          di  merito  ovvero  delle  graduatorie  di   disciplina   o
          specialita'. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi alla  frequenza  del  prescritto
          corso di formazione.». 
              «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del
          ruolo di appartenenza e trasferimento ad  altri  ruoli  per
          sopravvenuta inidoneita'). -  1.  Gli  atleti  che  perdono
          l'idoneita' alle attivita' nei gruppi  sportivi  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste
          dal comma 2  sono  destinati,  con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della  difesa  civile,  ad  altri  compiti  di  istituto  e
          impiegati  in  una  delle  altre  attivita'   istituzionali
          previste per il ruolo di appartenenza, previo  accertamento
          del  possesso  dei  relativi  requisiti  di  idoneita'   al
          servizio  e  frequenza  di  un   corso   di   aggiornamento
          professionale della durata non inferiore a tre mesi. 
              2. Le cause che determinano la  perdita  dell'idoneita'
          alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco sono le seguenti: 
              a) aggiornamento qualitativo dell'organico  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Capo  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile; 
              b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica  necessari
          all'espletamento  della   disciplina   sportiva   praticata
          nell'ambito dei gruppi sportivi  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
              c) non  riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di
          interesse nazionale da parte della  competente  federazione
          sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; 
              d) sospensione  definitiva  disposta  dalla  competente
          federazione sportiva per un periodo superiore  agli  undici
          mesi. 
              3.  Per  le  discipline  unicamente  di   squadra,   la
          valutazione sulla perdita di idoneita' alle  attivita'  nei
          gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
          cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con  riguardo  al
          piazzamento della rappresentativa del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, la cui fascia  di  merito  e'  costituita
          dalla permanenza nella serie A  del  rispettivo  campionato
          nazionale assoluto. 
              4. Il personale di cui al  comma  1,  in  possesso  dei
          titoli professionali, puo', per esigenze di  servizio  o  a
          domanda  presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          comunicazione del decreto previsto dal  medesimo  comma  1,
          essere trasferito, con decreto del  capo  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          nelle corrispondenti qualifiche  del  personale  del  Corpo
          civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita'
          amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e  tecniche,
          nei  limiti  delle  vacanze   esistenti   nelle   dotazioni
          organiche  dei  predetti   ruoli.   Il   trasferimento   e'
          subordinato al superamento di una prova teorica  o  pratica
          le cui modalita' sono stabilite con decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile. 
              5. Il personale trasferito ai  sensi  del  comma  4  e'
          inquadrato  nella   qualifica   corrispondente   a   quella
          rivestita   all'atto   del    trasferimento,    conservando
          l'anzianita' maturata e la posizione  economica  acquisita.
          Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo  di
          assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello  in
          godimento  all'atto  del  trasferimento,   l'eccedenza   e'
          attribuita  sotto  forma  di   assegno   ad   personam   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». 
              «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Per
          particolari esigenze sportive, con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile  e  previo  consenso  dell'interessato,
          puo'  essere  assegnato  ai  gruppi  sportivi   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  in  qualita'  di  atleta  o
          tecnico, il personale appartenente al Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso   dei   titoli   sportivi
          individuati con il regolamento di cui all'art.  145,  comma
          2. 
              2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma  1,
          e'   reso   indisponibile   un   numero    finanziariamente
          equivalente   di   posti   nell'ambito   del    contingente
          complessivo di cui all'art. 145, comma 1. 
              3. Al verificarsi delle cause  di  inidoneita'  di  cui
          all'art. 146, comma 2, il personale di cui al  comma  1  e'
          reintegrato  nelle  funzioni  proprie  della  qualifica  di
          appartenenza.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.
          183 e' il seguente: 
              «Art. 28 (Personale dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
          indicate dal bando di concorso, i limiti minimo  e  massimo
          di  eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei  gruppi
          sportivi delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  sono   fissati,   rispettivamente,   in
          diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai
          sensi del presente articolo non puo'  essere  impiegato  in
          attivita' operative fino  al  compimento  del  diciottesimo
          anno di eta'.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 11  marzo  2008,
          n. 78 (Regolamento concernente  i  requisiti  di  idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. 
              - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
          2008,  n.  163  (Regolamento  recante  la  disciplina   del
          concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei Vigili  del  fuoco.  Articolo  5,  comma  7,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre  2013
          (Istituzione del Gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  dicembre
          2013, n. 296. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008, «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo  per
          il personale  non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco»   e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  19  luglio
          2008, n. 168. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 145  e  147  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse.