IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n.  211,  concernente  "Interventi
nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa",  e  in
particolare l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione  di
alcune tipologie di interventi di trasporto rapido di massa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,   recante   "Devoluzione    delle    funzioni    dei    Comitati
interministeriali soppressi ai sensi dell'art.  1,  comma  21,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare,  l'art.  3,
comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del  soppresso
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai
programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),
che all'art. 1, commi 304 e  305,  ha  istituito  il  "Fondo  per  la
promozione e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto  pubblico
locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli
anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli  interventi  di
cui al citato art. 9 della legge n.  211/1992  (trasporto  rapido  di
massa); 
  Visto  il  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.   93,   concernente
"disposizioni urgenti per salvaguardare il  potere  d'acquisto  delle
famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.  126,  che,  nel
prevedere  all'art.  5  riduzioni   di   autorizzazioni   di   spesa,
nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo; 
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   concernente
"disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, che all'art. 63, commi 12  e  13,  ha  ripristinato  le  risorse
ridotte con il citato decreto-legge n. 93/2008; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i.,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  all'art.
32: 
    ai commi da  2  a  4  individua  le  tipologie  di  finanziamenti
revocabili; 
    al comma 6 stabilisce che le quote annuali dei limiti di  impegno
e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio  affluiscono  al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ("Fondo revoche"); 
    al comma 6-bis prevede che le  somme  relative  ai  finanziamenti
revocati iscritte in conto  residui  siano  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con  gli
equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche"; 
    al comma 7 prevede che questo Comitato stabilisca la destinazione
delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione
del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
recante "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", come  modificato
dall'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, il quale prevede: 
    che, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge stessa, per accelerare gli interventi per la  realizzazione  di
linee tramviarie e metropolitane in aree urbane, il  CIPE  individui,
con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, gli interventi da revocare finanziati dalla legge 26
febbraio 1992, n. 211 e quelli da revocare ai sensi, tra l'altro, del
citato decreto-legge n. 112/2008, che, alla data di entrata in vigore
della stessa legge di stabilita',  non  fossero  stati  affidati  con
apposito bando di gara; 
    che le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono  in
apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 32, comma  6,
del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Fondo revoche) e  sono
finalizzate da questo Comitato con priorita' per la  metrotranvia  di
Milano-Limbiate e per quelle di Padova e di Venezia; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di
comuni", la quale prevede: 
    all'art. 1, comma 5, che, in attesa della riforma  del  titolo  V
della parte seconda della Costituzione  e  delle  relative  norme  di
attuazione, le  citta'  metropolitane  di  Torino,  Milano,  Venezia,
Genova,  Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e  Reggio  Calabria  sono
disciplinate dalla stessa legge; 
    all'art. 1, comma 12, che le citta' metropolitane di cui al comma
5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18  per  la  citta'
metropolitana di Reggio Calabria, e ai  commi  da  101  a  103,  sono
costituite alla data di entrata in  vigore  della  stessa  legge  nel
territorio delle province omonime; 
    all'art.  1,  comma  16,  che  il  1°  gennaio  2015  le   citta'
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano  le  funzioni,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno; 
    all'art. 1, comma 44, che,  a  valere  sulle  risorse  proprie  e
trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e
comunque nel rispetto dei vincoli del patto  di  stabilita'  interno,
alla citta' metropolitana sono attribuite  le  funzioni  fondamentali
delle  province  e  quelle  attribuite  alla   citta'   metropolitana
nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai
sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo, nonche',  ai  sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della   Costituzione,
ulteriori funzioni fondamentali; 
    all'art. 1, comma 47, che spettano alla citta'  metropolitana  il
patrimonio, il personale e le risorse strumentali della  provincia  a
cui ciascuna citta' metropolitana  succede  a  titolo  universale  in
tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  ivi  comprese   le   entrate
provinciali, all'atto del subentro alla provincia; 
  Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (G.U. n. 120/2012), con la
quale questo Comitato, per la realizzazione dei nuovi  interventi  di
cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha approvato  il
programma  d'interventi   finanziato   nel   limite   delle   risorse
disponibili di cui al citato art. 63 del decreto legge  n.  112/2008,
tenendo conto dei criteri di gestione della graduatoria  delle  opere
finanziabili esposti nella stessa delibera n. 91/2011; 
  Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 25, con la quale, tra  l'altro,
l'intervento  del  comune  di  Bologna  denominato  "Metrotranvia  di
Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza  Maggiore'",
e' stato espunto dal programma d'interventi approvato con  la  citata
delibera n. 91/2011  e  gli  interventi  finanziabili  del  programma
stesso sono stati individuati come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Viste le note 13 febbraio 2015, n. 5731 e n. 5907, con la quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   ha   proposto
l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima  riunione  utile  di
questo  Comitato,  e  inviato  la  relativa  relazione   istruttoria,
dell'argomento "Revoca e finalizzazione, ai sensi dell'art. 1,  comma
88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'art.
4, comma 4-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164: interventi  nel
settore dei trasporti rapidi di massa - legge n. 211/1992 e ss.mm.ii.
- legge n. 133/2008"; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che  per  i  seguenti  interventi  sussistono  le  condizioni  di
revocabilita' previste dall'art. 1, comma 88, della citata  legge  n.
147/2013: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    che, in applicazione del citato art. 1, comma 88, ultimo periodo,
della legge  n.  147/2013,  le  risorse  da  revocare  devono  essere
finalizzate da questo Comitato, con priorita', tra  l'altro,  per  la
metrotranvia di Milano-Limbiate; 
    che la citta' metropolitana di Milano e' il  soggetto  proponente
della suddetta metrotranvia; 
  Considerato che, ai sensi della sopra citata legge n. 56/2014, art.
1, la citta' metropolitana di Milano e' subentrata il 1° gennaio 2015
in tutti i rapporti, attivi e passivi, della ex provincia di  Milano,
e  ne  esercita  le  funzioni,  ivi  incluse  quelle  relative   alla
metrotranvia di Milano-Limbiate; 
  Considerato che, trattandosi di somme in perenzione  amministrativa
le quali, secondo le regole contabili, possono essere  reiscritte  in
bilancio solo in favore del creditore per  la  finalita'  originaria,
l'importo  di  58.934.983,20  euro,  da   riassegnare   alla   Citta'
metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) per la realizzazione
dell'intervento relativo  alla  metrotranvia  Milano-Limbiate,  quale
intervento prioritario di cui all'art. 1, comma 88,  della  legge  n.
147/2013, sara' reiscritto sul pertinente capitolo di bilancio, senza
transitare nel Fondo  revoche  di  cui  all'art.  32,  comma  6,  del
decreto-legge n. 98/2011; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Gli interventi sottoelencati sono da revocare ai sensi dell'art.
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Secondo le priorita' di  utilizzo  indicate  all'ultimo  periodo
della  norma  sopra  citata,  l'importo  di  euro  58.934.983,20   e'
finalizzato, previa reiscrizione sul pertinente capitolo di bilancio,
alla   realizzazione   dell'intervento   "Riqualificazione    tranvia
extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale  Milano  Comasina  -
deposito Varedo", il cui  soggetto  proponente,  coincidente  con  il
soggetto aggiudicatore, e' la citta' metropolitana di Milano. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario del CIPE: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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