IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009 che stabilisce norme  comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore  degli  agricoltori,  e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della  Commissione,  del  30
novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, recante «Regolamento recante norme  per  l'istituzione  della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  27
maggio 1999, n. 165, recante  soppressione  dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
con il quale si  dispone  il  diritto  di  rivalsa  dello  Stato  nei
confronti di  Regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
violazioni del diritto dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento recante i criteri e  le
modalita' per la pubblicazione degli atti e  degli  allegati  elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
della legge 11 novembre 2011, n.  180  «Norme  per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto, l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali  29  luglio  2009,  recante  disposizioni  per
l'attuazione dell'art.  68  del  regolamento  (CE)  n.  73/2009,  del
Consiglio del 19 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana -Serie generale n.  295  del  20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla  «semplificazione
della gestione della PAC»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del  regime
di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei   beneficiari   dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  febbraio  2015,  prot.  1420   recante   «disposizioni
modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014
di applicazione del regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Considerato che e' necessario definire le modalita' per  dimostrare
il requisito di agricoltore in attivita' ai fini della  richiesta  di
accesso agli schemi di aiuti di cui agli articoli 16, 19, 29, 31,  33
e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Considerato che e' necessario precisare le  condizioni  di  accesso
alle misure di cui agli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto
ministeriale 18 novembre 2014 per le vacche a duplice attitudine; 
  Considerato che, riguardo agli impegni assunti dall'agricoltore con
la richiesta di aiuto ai sensi dell'art. 10 del decreto  ministeriale
20 luglio 2009, i servizi della Commissione hanno affermato  che  gli
impegni relativi devono essere rispettati  in  pieno,  anche  se  una
parte dell'impegno deve essere soddisfatta nel corso dell'anno 2015; 
  Ritenuto  necessario  precisare  le  procedure  operative  per   la
verifica del possesso del requisito di agricoltore  in  attivita'  in
caso di successione a causa di morte e per i  premi  per  il  settore
pomodoro da trasformazione, nonche' le condizioni per l'accesso  alla
riserva nazionale e ai  premi  zootecnici  e  al  premio  per  l'olio
d'oliva; 
  Ritenuto  necessario  stabilire  la   costituzione   del   registro
nazionale dei prati permanenti; 
  Ritenuto  opportuno  introdurre  procedure  semplificate   per   la
presentazione delle domande di  aiuto  da  parte  degli  aderenti  al
regime dei piccoli agricoltori ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2  del
regolamento  (UE)  n.   809/2014,   anche   consentendo   l'esenzione
dall'obbligo  di  presentare  una  domanda  di  aiuto  come  previsto
all'art. 1, lettera m), del medesimo regolamento; 
  Ritenuto, inoltre, necessario introdurre una disciplina transitoria
in tema di controlli sulle erogazioni  in  agricoltura,  al  fine  di
garantire  una  corretta  e   graduale   applicazione   delle   nuove
disposizioni in materia di gestione del  fascicolo  aziendale,  e  in
tema di superfici dichiarate come pascolate da  terzi  nella  domanda
unica 2014; 
  Considerato che avverso la circolare n. 979  dell'11  ottobre  2013
dell'AGEA,  con  la  quale  sono  state  dettate   nuove   istruzioni
applicative per la presentazione della domanda unica di  pagamento  a
decorrere  dalla  campagna  2014,  pende  un  contenzioso  presso  la
magistratura  amministrativa  e  che  i  ricorrenti,  nel  comunicare
l'intenzione  di  adire  il  Consiglio  di  Stato,  hanno   diffidato
l'amministrazione dal compiere azioni, in attuazione  della  medesima
circolare, che pregiudichino i pagamenti effettuati o  l'assegnazione
dei titoli previsti dalla nuova Politica agricola comune; 
  Rilevato come le pronunce  giurisdizionali  finora  intervenute  su
tale circolare confermino la particolare complessita' della materia; 
  Preso atto della nota Agea prot. 139 del 19  marzo  2015  che,  nel
trasmettere la diffida di alcuni ricorrenti,  invita  a  valutare  la
possibilita'  di  adottare  le  opportune  cautele  al  fine  di  non
pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive; 
  Ritenuto  in  via  prudenziale  di  prevedere,  nelle  more   della
definizione   del   contenzioso,   il   trattenimento   delle   somme
eccedentarie, rispetto ai criteri di calcolo fissati  dalla  predetta
circolare, al fine di non pregiudicare  gli  effetti  delle  pronunce
giurisdizionali definitive; 
  Vista la comunicazione  in  data  19  marzo  2015  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  17,  comma  1  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2015, prot.  162,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 19, comma 1 del  decreto  ministeriale  26  febbraio  2015,
prot. 1420; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Agricoltore in attivita' e cessione di aziende 
 
  1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto  di  cui
agli articoli 16, 19, 29,  31,  33  e  36  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 e all'art. 14 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 12  gennaio  2015,  il  requisito  di
agricoltore in attivita'  e'  dimostrato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014  ed  all'art.  1
del decreto ministeriale 26 febbraio 2015. 
  2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18  novembre  2014  dopo  il
comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto  di
affitto o di cessione parziale  dell'azienda,  la  domanda  di  prima
assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cedente. 
    2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per  compravendita
la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e'  presentata
dal cessionario. In tal caso va accertata  la  presenza  di  apposita
autorizzazione da parte del cedente. 
    2-quater. Ai sensi  dell'art.  4,  paragrafo  2  e  dell'art.  5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis  e  2-ter
sono  applicati  anche  in  deroga  a  precedenti   accordi   tra   i
contraenti.». 
  3. In caso di morte  dell'agricoltore  avente  diritto  alla  prima
assegnazione   dei   diritti   al   pagamento   di   base,   avvenuta
successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e
fino alla data di presentazione della domanda di  prima  assegnazione
dei diritti all'aiuto, gli eredi  hanno  la  facolta'  di  esigere  a
proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle  stesse
condizioni  previste  per  l'agricoltore  che  gestiva  l'azienda  in
origine. Nel caso in cui gli eredi non  possiedano  il  requisito  di
agricoltore in attivita' previsto all'art. 3 del decreto ministeriale
18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto  ministeriale  26  febbraio
2015, tali  diritti  all'aiuto  possono  essere  comunque  trasferiti
mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20  e  21  del
regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine  per  la  presentazione
della domanda unica 2015 ovvero assegnati e  trasferiti  prima  della
presentazione della domanda unica nell'anno successivo.