IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto, l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla «semplificazione della gestione della PAC»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. 1420 recante «disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Considerato che e' necessario definire le modalita' per dimostrare il requisito di agricoltore in attivita' ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuti di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013; Considerato che e' necessario precisare le condizioni di accesso alle misure di cui agli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014 per le vacche a duplice attitudine; Considerato che, riguardo agli impegni assunti dall'agricoltore con la richiesta di aiuto ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 luglio 2009, i servizi della Commissione hanno affermato che gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell'impegno deve essere soddisfatta nel corso dell'anno 2015; Ritenuto necessario precisare le procedure operative per la verifica del possesso del requisito di agricoltore in attivita' in caso di successione a causa di morte e per i premi per il settore pomodoro da trasformazione, nonche' le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale e ai premi zootecnici e al premio per l'olio d'oliva; Ritenuto necessario stabilire la costituzione del registro nazionale dei prati permanenti; Ritenuto opportuno introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli aderenti al regime dei piccoli agricoltori ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, anche consentendo l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto come previsto all'art. 1, lettera m), del medesimo regolamento; Ritenuto, inoltre, necessario introdurre una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, al fine di garantire una corretta e graduale applicazione delle nuove disposizioni in materia di gestione del fascicolo aziendale, e in tema di superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014; Considerato che avverso la circolare n. 979 dell'11 ottobre 2013 dell'AGEA, con la quale sono state dettate nuove istruzioni applicative per la presentazione della domanda unica di pagamento a decorrere dalla campagna 2014, pende un contenzioso presso la magistratura amministrativa e che i ricorrenti, nel comunicare l'intenzione di adire il Consiglio di Stato, hanno diffidato l'amministrazione dal compiere azioni, in attuazione della medesima circolare, che pregiudichino i pagamenti effettuati o l'assegnazione dei titoli previsti dalla nuova Politica agricola comune; Rilevato come le pronunce giurisdizionali finora intervenute su tale circolare confermino la particolare complessita' della materia; Preso atto della nota Agea prot. 139 del 19 marzo 2015 che, nel trasmettere la diffida di alcuni ricorrenti, invita a valutare la possibilita' di adottare le opportune cautele al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive; Ritenuto in via prudenziale di prevedere, nelle more della definizione del contenzioso, il trattenimento delle somme eccedentarie, rispetto ai criteri di calcolo fissati dalla predetta circolare, al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive; Vista la comunicazione in data 19 marzo 2015 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, prot. 162, nonche' ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, prot. 1420; Decreta: Art. 1 Agricoltore in attivita' e cessione di aziende 1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di agricoltore in attivita' e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015. 2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cedente. 2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e' presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente. 2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.». 3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facolta' di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attivita' previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.