IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 15 e  16  novembre,  18  e  19  novembre,  30
novembre e 1°  dicembre  2013  e  dal  1°  al  3  febbraio  2014  nel
territorio della regione Calabria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 185 del 29 luglio  2014  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni  15  e  16  novembre,  18  e  19
novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio  2014
nel territorio della Rrgione Calabria»; 
  Vista la nota del 3 dicembre 2014 con cui il commissario  delegato,
ha rappresentato l'assenza dei presupposti per il mantenimento  dello
stato di emergenza; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di criticita' richiamato in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  tecnico  del
Dipartimento lavori pubblici della regione  Calabria  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima Regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2  il  dirigente  tecnico  del
Dipartimento lavori pubblici della regione  Calabria  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente tecnico  del  Dipartimento  lavori  pubblici  della
regione Calabria, che opera a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento
delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  delle
strutture  organizzative  della  Regione  Calabria,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente tecnico del Dipartimento lavori
pubblici della regione Calabria provvede, fino al completamento degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 185 del 29  luglio  2014,
che viene al medesimo intestata per sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con   successiva
ordinanza previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del
perdurare  della  contabilita'   medesima   in   relazione   con   il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria  puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione  Calabria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente tecnico del  Dipartimento  lavori  pubblici  della
regione  Calabria,  a  seguito  della  chiusura  della   contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2015 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                        Curcio