IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione  civile
finalizzata  a  regolare  la  chiusura  dello  stato   di   emergenza
umanitaria ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del
Ministero dell'interno  e  delle  altre  amministrazioni  competenti,
degli interventi concernenti l'afflusso di  cittadini  stranieri  sul
territorio nazionale; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 160  del  21  marzo  2014,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello  stato  di
emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da  parte
dei Soggetti attuatori degli  interventi  concernenti  l'afflusso  di
cittadini stranieri sul territorio nazionale.»; 
  Considerato che l'art. 1 della sopra citata ordinanza n.  160/2014,
ha prorogato,  fino  al  31  dicembre  2014,  la  vigenza  di  alcune
contabilita' speciali intestate ai Soggetti  attuatori  nominati  dal
Commissario delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  3933  del  13  aprile  2011  e  successive
modificazioni; 
  Viste le note, rispettivamente, n. 66531 del 19 dicembre  2014  del
Soggetto attuatore  della  regione  Emilia  Romagna,  n.  81  del  30
dicembre 2014 del Soggetto attuatore della regione Campania, n.  7840
dell'8 gennaio 2015 del Soggetto attuatore della regione Lazio e n. 1
del 26 gennaio 2015 del Soggetto attuatore  della  Regione  Calabria,
con cui viene rappresentato che sussistono tuttora pagamenti  sospesi
a causa di inadempienze amministrative,  di  sequestri  cautelari  da
parte della Procura della Repubblica e di contenziosi in atto; 
  Vista la nota n.  1  del  14  gennaio  2015  con  cui  il  Soggetto
attuatore del centro di Mineo, nel comunicare che al 31 dicembre 2014
ha concluso le attivita' solutorie di propria competenza, segnala che
nella contabilita' speciale al medesimo intestata sono rimaste  somme
per euro 126,34; 
  Ravvisata, quindi,  la  necessita'  di  prorogare  il  termine  del
mantenimento di alcune contabilita' speciali  intestate  ai  Soggetti
attuatori delle regioni Campania, Emilia-Romagna e Lazio, al fine  di
assicurare il completamento, senza soluzioni  di  continuita',  degli
interventi finalizzati al superamento  dell'emergenza,  onde  evitare
ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione  delle  somme
dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  consentire  l'espletamento  delle  attivita'  solutorie  di
rispettiva competenza, i Soggetti attuatori, delle regioni  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna e Lazio, nominati dal  Commissario  delegato
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3933 del 13 aprile 2011 e successive  modificazioni,  titolari  delle
contabilita' speciali n. 5620, n. 5607,  n.  5615  e  n.  5598,  sono
autorizzati a mantenere aperte le predette contabilita'  fino  al  31
dicembre 2015.