IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario"; 
  Visto in particolare, l'art. 16,  comma  2,  che  prevede  che  con
decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse
a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto
ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate (attuale Fondo per lo  sviluppo
e la coesione), ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che
vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2013  e  2014  e  1.050  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in   misura
proporzionale agli importi stabiliti per i medesimi anni  in  termini
di rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno.
La predetta riduzione e' effettuata  prioritariamente  sulle  risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale  del  Fondo
per lo sviluppo  e  la  coesione.  In  caso  di  insufficienza  delle
predette risorse le regioni sono tenute  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue; 
  Vista l'Intesa  sancita  nella  seduta  della  Conferenza  Stato  -
Regioni del 26 febbraio 2015 con cui, tra l'altro, e' stato definito,
per l'anno 2015, il riparto del concorso finanziario delle regioni  a
Statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse  a  qualunque
titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai sensi del  citato
art. 16, comma 2, per 1.050 milioni di euro sulla base della  tabella
trasmessa dalle regioni, prevedendo la riduzione  delle  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
  Considerata la necessita' di predisporre un decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, ai sensi  del  ripetuto  art.  16,
comma 2, disponga il riparto del concorso finanziario agli  obiettivi
di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015
e che individui le risorse loro spettanti da assoggettare a riduzione
per  il  medesimo  anno,  come  stabilito  nella  citata  intesa   in
Conferenza Stato - Regioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
25 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
Determinazione del  concorso  finanziario  di  ciascuna  regione  per
  l'anno 2015  e  individuazione  delle  risorse  da  assoggettare  a
  riduzione 
 
  1. Per l'anno 2015, il concorso finanziario di ciascuna  regione  a
statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse  a  qualunque
titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai  sensi  dell'art.
16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare
complessivamente pari a 1.050 milioni di euro, e'  determinato  sulla
base degli importi di cui alla tabella 1,  facente  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Per l'anno 2015, sono ridotte, per un ammontare complessivamente
pari a 1.050 milioni di euro, le risorse del fondo per lo sviluppo  e
la coesione, di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  3. Le regioni che non abbiano sufficiente capienza  ai  fini  della
riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050  milioni  di
euro indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse  da  ridurre.
Qualora le regioni non provvedano entro tale  termine,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  procedere  alla
riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove  incapienti,  delle
risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle  regioni,  escluse
quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le
verifiche di competenza ed entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 aprile 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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