Il Ministro dell'economia e delle finanze [omissis],  preso  atto
che la  procedura  di  amministrazione  straordinaria  della  Spoleto
Credito e Servizi  Societa'  Cooperativa  e'  terminata  in  data  11
ottobre  2014  con  la  restituzione  della  stessa   alla   gestione
ordinaria; 
    vista la sentenza  n.  966  del  26  febbraio  2015  con  cui  il
Consiglio di Stato, in riforma di precedenti  sentenze  del  TAR  del
Lazio, ha annullato il predetto decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze n. 17 dell'8 febbraio 2013, accogliendo il  ricorso  in
appello  presentato  da  alcuni  esponenti  aziendali  della  Spoleto
Credito e Servizi  Societa'  Cooperativa,  rimossi  con  il  medesimo
decreto; 
    considerato che la  citata  sentenza  ha  rilevato  il  vizio  di
eccesso di potere per  difetto  di  istruttoria,  ritenendo  che  "il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere gli  esiti  e
le soluzioni contenuti  nella  proposta  avanzata  dall'autorita'  di
vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attivita' istruttoria, anche al
fine di dare contezza della  permanenza  dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi necessari ad  attivare  la  procedura  di  amministrazione
straordinaria"; 
    vista la nota  del  15  marzo  2015  con  la  quale  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ha richiesto  alla  Banca  d'Italia  di
voler fornire le proprie valutazioni tecniche alla luce delle censure
mosse dal Consiglio di Stato; vista la nota n. 316595/15 del 19 marzo
2015, con cui la  Banca  d'Italia,  premesso  che  cio'  non  implica
acquiescenza  alla  cennata  pronuncia,  richiama  integralmente   il
contenuto della precedente proposta n. 105753/13 del 30 gennaio 2013,
lo conferma anche alla luce di ulteriori elementi, e chiede, al  fine
di  conformare  l'operato  dell'amministrazione  al   giudicato   del
Consiglio  di  Stato,  di  reiterare  "ora  per  allora"  il  decreto
ministeriale  che   dispone   lo   scioglimento   degli   organi   di
amministrazione e controllo della Spoleto Credito e Servizi  Societa'
Cooperativa e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria; 
    [omissis] ritenuto sulla base delle evidenze presenti nella  nota
della Banca d'Italia n.  105753/13  del  30  gennaio  2013,  che  nei
confronti della  Spoleto  Credito  e  Servizi  Societa'  Cooperativa,
ricorrevano in data 8 febbraio 2013, gli estremi previsti dagli artt.
70, comma 1, lett. b), 98, comma 2, lett. b) e 105, t.u.b., e che  le
ulteriori evidenze fomite dalla Banca d'Italia con nota 316595/15 del
19 marzo 2015 confermano l'esistenza dei citati presupposti alla data
dell'8  febbraio  2013;   ritenuto   che   gli   elementi   derivanti
dall'istruttoria   effettuata   permettono    di    condividere    le
argomentazioni  formulate  dalla  Banca  d'Italia  con  le  note   n.
105753/13 del 30 gennaio 2013 e n. 316595/15 del 19  marzo  2015,  le
cui  motivazioni  sono  qui  integralmente  richiamate  e   recepite;
ritenuta l'opportunita' di disporre  l'amministrazione  straordinaria
nei confronti della Spoleto Credito e Servizi Societa' Cooperativa, a
finalita' di tutela della sana  e  prudente  gestione  di  tutti  gli
intermediari coinvolti,  considerata  in  particolare  l'esigenza  di
evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilita'  dei  rapporti
medio  tempore  sorti  e  proseguiti,  tenuto  conto  delle  predette
sentenze; 
    ha disposto, con decreto del  20  aprile  2015,  lo  scioglimento
degli organi con funzioni di amministrazione  e  di  controllo  della
Spoleto Credito e Servizi Societa' Cooperativa, con sede  in  Spoleto
(PG),  e  la  sottoposizione   della   stessa   alla   procedura   di
amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett.
b), 98, comma 2, lett. b), e 105 t.u.b. con effetti a partire  dall'8
febbraio 2013.