IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Vista   la   nota   Neb/Pol/EU/ECHO/258   del   25   aprile    2015
dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione Europea  con  la  quale  il
Governo della Repubblica federale democratica del Nepal ha  richiesto
l'assistenza della Direzione Generale Aiuti  Umanitari  e  Protezione
Civile (DGECHO) della Commissione europea; 
  Considerato  che,  l'Ufficio  per  il  coordinamento  degli  Affari
Umanitari delle Nazioni  Unite  (OCHA)  ha  attivato  il  sistema  di
coordinamento internazionale; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con
cui  e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile  2015  che
ha interessato il territorio della  Repubblica  federale  democratica
del Nepal; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 244 del 28 aprile 2015 recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile per assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione
della  Repubblica  federale  democratica  del  Nepal  in  conseguenza
dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015". 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 246 del 4 maggio 2015 recante "Ulteriori disposizioni  urgenti  di
protezione civile per assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione  della  Repubblica  federale  democratica  del  Nepal  in
conseguenza dell'evento sismico  verificatosi  il  giorno  25  aprile
2015". 
  Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni  locali
e le strutture internazionali impegnate nelle attivita'  di  soccorso
ed  assistenza  sono  tali  da  richiedere  il  proseguimento   della
fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della
Repubblica federale democratica del Nepal  in  attuazione  di  quanto
previsto  dall'art.  1,  comma  2,  della  richiamata  ordinanza   n.
244/2015; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  alla  donazione  alle  comunita'
locali  di  parte  delle  attrezzature  di   cui   trattasi,   previa
ricostituzione  della  relativa  capacita'  operativa  da  parte  dei
rispettivi soggetti proprietari  componenti  del  Servizio  Nazionale
della protezione civile; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  prevedere   l'adozione   di   misure
finanziarie straordinarie volte a  compensare  l'eccezionale  impegno
richiesto al personale del Dipartimento  della  protezione  civile  e
delle  altre  componenti  del  Servizio  Nazionale  della  protezione
civile," sia in loco che nel territorio nazionale,  per  l'assistenza
alla popolazione colpita dal sisma; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza  alla
  popolazione della Repubblica  federale  democratica  del  Nepal  in
  conseguenza dell'evento sismico verificatosi il  giorno  25  aprile
  2015 
 
  1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la  donazione
a  favore  delle  popolazioni  colpite  della   Repubblica   federale
democratica del Nepal di attrezzature e beni facenti parte del modulo
posto  medico  avanzato  inviato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
244/2015, necessari ai fini della  prosecuzione  delle  attivita'  di
assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzata  la
donazione,  a  favore  delle  popolazioni  colpite  della  Repubblica
federale democratica del Nepal, di dodici tensostrutture  inviate  in
loco ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 244/2015, necessarie ai  fini
della prosecuzione delle attivita' di assistenza e soccorso, anche in
deroga all'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2002, n. 254. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  donazione
delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante  scambio
di note con l'Ambasciata d'Italia in India, accreditata  anche  preso
le Autorita' di Governo nepalesi. 
  4. Il responsabile del Dipartimento della protezione civile in loco
procede alla verbalizzazione del trasferimento delle  attrezzature  e
dei beni di cui ai  commi  1  e  2  alle  locali  autorita'  all'uopo
individuate, in accordo con la predetta Ambasciata. 
  5. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto  di
donazione  sono  autorizzati  al  relativo  discarico  dai   relativi
inventari. 
  6.  L'importo  corrispondente  al   costo   di   riacquisto   delle
attrezzature e dei beni oggetto di donazione e' posto a carico  delle
risorse di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 244/2015.