IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015"; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del  citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' dei  comuni,  degli  enti
pubblici anche territoriali nonche' degli istituti  autonomi  per  le
case popolari comunque denominati anche in deroga  alle  disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
  Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis,  del
medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione  presso  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  apposito  Fondo
destinato alla  concessione  di  contributi  in  conto  interessi  su
finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi; 
  Ravvisata la necessita'  di  individuare  procedure  e  criteri  di
alienazione  al  fine  di  conseguire   una   razionalizzazione   del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una  riduzione  degli
oneri a carico della finanza locale, garantendo  comunque  i  diritti
degli assegnatari; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
457, che ha  disposto  la  formazione  e  la  gestione,  in  ciascuna
regione, dell'"anagrafe degli assegnatari di abitazioni  di  edilizia
residenziale comunque fruenti di contributo statale"; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in  materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Ritenuto, a seguito  di  approfondimenti,  di  apportare  modifiche
integrative  al   testo   del   decreto   interministeriale   oggetto
dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta  del  16
ottobre 2014  al  fine  di  renderlo  maggiormente  rispondente  alle
esigenze degli assegnatari in possesso dei  requisiti  di  permanenza
nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti
normative regionali; 
  Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento  di  alcune  proposte
emendative presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome e  dall'Anci,  espressa  dalla  Conferenza  unificata  nella
seduta del 18 dicembre 2014. 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Procedure di alienazione 
 
  1. I comuni, gli enti pubblici  anche  territoriali,  gli  istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con  i
programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo,
procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse
ad una piu' razionale ed economica gestione  del  patrimonio.  A  tal
fine gli enti proprietari predispongono,  entro  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta  Ufficiale,
specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo  le
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal
competente organo  dell'ente  proprietario,  previo  formale  assenso
della regione.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  quarantacinque
giorni, l'assenso della regione si intende  reso.  I  programmi  sono
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  alla
regione competente. 
  Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli  alloggi
avviati, alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla
Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali. 
  2. I programmi di alienazione devono favorire  prioritariamente  la
dismissione degli alloggi situati nei condomini misti  nei  quali  la
proprieta' pubblica e' inferiore al  50%  e  di  quelli  inseriti  in
situazioni estranee all'edilizia  residenziale  pubblica  quali  aree
prive di servizi, immobili fatiscenti.  Possono  essere  inclusi  nei
programmi anche immobili classificabili nell'ambito  della  revisione
catastale in atto come A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,  nonche'  locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali  usi  commerciali,
artigianali, ecc., se l'alienazione di tali  immobili  e'  funzionale
alle  finalita'  complessive  del   programma.   Per   gli   immobili
classificabili nell'ambito della revisione  catastale  in  atto  come
A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,  devono  comunque  ricorrere  anche  le
condizioni di cui al  successivo  comma  3  e  vengono  applicate  le
modalita' di cui all'art. 2, comma 2. 
  3. Dovra' essere  favorita,  altresi',  la  dismissione  di  quegli
alloggi i  cui  oneri  di  manutenzione  e/o  ristrutturazione  siano
dichiarati insostenibili dall'ente proprietario  sulla  base  di  una
stima documentata dei relativi  costi  da  trasmettere  alla  regione
competente. 
  4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste  dai  programmi,
approvati a far tempo dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, restano  nella  disponibilita'  degli
enti proprietari e sono destinate, ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.  47,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: 
    di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del
patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  47/2014,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
    di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta  di  mercato,
di realizzazione di nuovi alloggi. 
  I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente  organo
dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso
inutilmente il termine  di  quarantacinque  giorni,  l'assenso  della
regione si intende reso. 
  5. L'attuazione dei programmi  di  alienazione  e'  tempestivamente
comunicata alle competenti regioni anche ai  fini  dell'aggiornamento
dell'anagrafe del patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  e
dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  nonche'  della  mutua
cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei  requisiti  e
degli accertamenti conseguenti.