IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  il
quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici,
di appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre  2013  e  16
dicembre 2014; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,
che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli  studi  di
settore; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  28
dicembre 2012, 21 marzo 2013, 28 marzo 2013,  23  dicembre  2013,  24
marzo  2014,  29  dicembre  2014  e  30   marzo   2015,   concernenti
l'approvazione di studi di settore e relative  modifiche  riguardanti
le  attivita'  economiche  delle  manifatture,  dei  servizi,   delle
attivita' professionali e del commercio; 
  Acquisito il parere della Commissione degli esperti  del  9  aprile
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Approvazione della revisione congiunturale speciale 
                       degli studi di settore 
 
  1. Per il periodo di imposta 2014 e' approvata, in base all'art.  8
del decreto-legge del 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  la  revisione
congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita'
economiche  nel  settore  delle  manifatture,  dei   servizi,   delle
attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto degli
effetti della crisi economica e dei mercati. 
  2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli  studi
di settore in vigore per il periodo di imposta 2014, sono determinati
sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'«Allegato  1»
al presente decreto. 
  3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta  2014,  dichiarano,
anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare  non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per  tale  annualita',  ad  accertamento  ai
sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.