IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014; Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati; Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015; Ritenuta la necessita' di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, in conformita' al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per: a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»; b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalita' previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale; d) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»; e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»; f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno; l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno; m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR; o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti; p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell'Ente Locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco); q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o associata che presenta la domanda di contributo; r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, e' il soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto presentato; s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto; t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente Locale per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.