IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Vista la legge 4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive  modifiche
introdotte dalla legge 28  marzo  2001,  n.  149,  sulla  «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3,
lettera a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del  medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle   domande   di
contributo» da parte degli Enti Locali  per  la  partecipazione  alla
ripartizione del Fondo; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi
del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande
di contributo per il Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  recante  norme
minime per le procedure applicate negli  Stati  membri  ai  fini  del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; 
  Vista la legge n.  190  del  23  dicembre  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 con cui si approva il Piano  Operativo  nazionale  per
fronteggiare il flusso straordinario  di  cittadini  extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati; 
  Visto  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  da
finanziare  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione
2014-2020 - Assistenza emergenziale  «Miglioramento  della  capacita'
del  territorio  italiano  di   accogliere   minori   stranieri   non
accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934  del  23  dicembre
2014  dal  Ministero  dell'interno,  nella  persona  del   Capo   del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; 
  Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del  citato
avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in
data 12 marzo 2015; 
  Ritenuta la necessita' di aumentare  in  maniera  congrua  i  posti
nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati; 
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  conformita'  al  decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e  al  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  di  seguito  nominato  «decreto
procedure», si intende per: 
    a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA:  «i  cittadini  di
paesi terzi o gli apolidi di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni  che
entrano nel territorio degli Stati membri senza  essere  accompagnati
da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli
usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
essi  responsabile,  ovvero  i  minori  che   sono   lasciati   senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»; 
    b)  «domanda  di  protezione  internazionale»:  la   domanda   di
protezione presentata secondo  le  modalita'  previste  dal  «decreto
procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status  di
protezione sussidiaria; 
    c) «richiedente protezione internazionale»: il  cittadino  di  un
paese terzo o apolide che abbia chiesto  di  essere  ammesso  ad  una
forma di protezione internazionale; 
    d)  «status   di   rifugiato»:   la   protezione   internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  11  del
«decreto qualifiche»; 
    e)  «protezione  sussidiaria»:   la   protezione   internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  17  del
«decreto qualifiche»; 
    f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32  del
«decreto procedure» concessa al cittadino di un paese  terzo  che  si
trovi in oggettive e gravi condizioni personali  che  non  consentono
l'allontanamento e a cui, qualora non venga  accolta  la  domanda  di
protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un  permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286; 
    g) «Fondo»: il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo  istituito  con  l'art.  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n.
39; 
    h) «Capo Dipartimento»: il  Capo  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; 
    i) «Direttore Centrale»: il Direttore  della  Direzione  Centrale
dei  servizi  civili  per  l'immigrazione  e  l'asilo  del  Ministero
dell'interno; 
    l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno; 
    m)  «SPRAR»:  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e
rifugiati; 
    n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR; 
    o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati,  le
loro  unioni   o   consorzi,   che   prestano   servizi   finalizzati
all'accoglienza  dei  minori  stranieri   non   accompagnati,   anche
richiedenti/titolari di protezione internazionale  e  beneficiari  di
protezione umanitaria, che presentano i progetti; 
    p) «legale rappresentante»: sia il soggetto  legalmente  preposto
alla rappresentanza legale dell'Ente Locale  (Capofila  e/o  Partner)
(es.  Sindaco)  sia   il   Soggetto   eventualmente   delegato   alla
sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o  funzionario
delegato dal Sindaco); 
    q)  «Soggetto  proponente»:  Ente  Locale  in  forma  singola   o
associata che presenta la domanda di contributo; 
    r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente  Associato,  e'  il
soggetto che  risponde  per  la  realizzazione  dell'intero  progetto
presentato; 
    s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal  Soggetto  proponente,
coinvolto nella realizzazione del progetto; 
    t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente  Locale
per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.