IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
   Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Octapharma  AB  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUWIQ (fattore
VIII); 
  Vista  la  determinazione  n.  1012/2014  del  24  settembre  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  239
del 14 ottobre 2014, relativa alla classificazione del medicinale  ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Octapharma AB ha chiesto  la
riclassificazione della confezioni con n.  A.I.C.  da  043534015/E  a
043534041/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 16 febbraio 2015; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta  del  5
marzo 2015; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 30 aprile 2015 del Consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale NUWIQ (fattore VIII) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
  250 unita' internazionali (UI) di  Simoctocog  Alfa  (fattore  VIII
della coagulazione umano rDNA)  (100  ui/ml  dopo  ricostituzione)  1
flaconcino - polvere e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso dopo ricostituzione - A.I.C. n. 043534015/E (in  base  10)
19JKPZ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 162,50 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 268,19 
    
  500 unita' internazionali (UI) di  Simoctocog  Alfa  (fattore  VIII
della coagulazione umano rDNA)  (200  ui/ml  dopo  ricostituzione)  1
flaconcino - polvere e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso dopo ricostituzione - A.I.C. n. 043534027/E (in  base  10)
19JKQC (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 325,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 536,38 
    
  1000 unita' internazionali (UI) di Simoctocog  Alfa  (fattore  VIII
della coagulazione umano rDNA)  (400  ui/ml  dopo  ricostituzione)  1
flaconcino - polvere e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso dopo ricostituzione - A.I.C. n. 043534039/E (in  base  10)
19JKQR (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 650,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.072,76 
    
  2000 unita' internazionali (UI) di Simoctocog  Alfa  (fattore  VIII
della coagulazione umano rDNA)  (800  ui/ml  dopo  ricostituzione)  1
flaconcino - polvere e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso dopo ricostituzione - A.I.C. n. 043534041/E (in  base  10)
19JKQT (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.300,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.145,52 
    
  Validita' del contratto: 
      24 mesi.