IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
successive modifiche ed integrazioni.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  5  novembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre  2014  con
il quale al laboratorio Eno tecno chimica  -  Laboratorio  enochimico
autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), via Adriatica  Foro
n. 7, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 5 novembre 2014  sopra  indicato  il
laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato e'
stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale  risultava
accreditato secondo il certificato di  accreditamento  rilasciato  da
Accredia in data 18 settembre 2014; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 5 novembre 2014, poiche'  il  citato  laboratorio  eno  tecno
chimica - Laboratorio eno chimico autorizzato puo' essere autorizzato
solo  per   i   metodi   di   analisi   raccomandati   e   pubblicati
dall'organizzazione internazionale della vigna e del  vino  (OIV),  e
non, puo' essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il  quale
risulta accreditato da Accredia  con  certificato  del  18  settembre
2014; 
  Considerata altresi' la nota del 1° aprile 2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio eno tecno chimica -  Laboratorio  eno
chimico autorizzato l'avvio del procedimento  ai  sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  240,  relativo  all'annullamento  del
citato decreto del 5 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  5  novembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  270
del 20 novembre 2014,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio eno tecno chimica - Laboratorio eno chimico  autorizzato,
ubicato in Francavilla al Mare (CH),  via  Adriatica  Foro  n.  7  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 
  Sono salvi gli atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio  eno
tecno chimica - Laboratorio eno chimico fino alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto