IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  29  agosto  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 16 settembre 2014  con
il quale al laboratorio «Astra studio chimico associato», ubicato  in
Teramo, via Potito Randi n. 6, e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 29 agosto  2014  sopra  indicato  il
laboratorio «Astra studio chimico associato» e' stato  autorizzato  a
eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato  secondo
il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA  in  data  23
luglio 2014; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  ed  annullare
il decreto 29 agosto  2014,  poiche'  il  citato  laboratorio  «Astra
studio chimico associato» puo' essere autorizzato solo per  i  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del  vino  (OIV),  e  non,  puo'  essere
autorizzato  invece,  per  tutti  i  metodi  per  il  quale   risulta
accreditato da ACCREDIA con certificato del 23 luglio 2014; 
  Considerata altresi' la nota del 1° aprile 2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al  laboratorio  «Astra  studio  chimico  associato»
l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della  legge  7  agosto
1990, n. 240, relativo all'annullamento del  citato  decreto  del  29
agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il  decreto  del  29  agosto  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  215
del 16 settembre 2014, recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio "Astra studio chimico associato", ubicato in Teramo,  via
Potito Randi n. 6 al rilascio dei certificati di analisi nel  settore
vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
«Astra studio chimico associato» fino alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto