IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Regolamento (CE) 3 maggio 1998, n. 974/98,  relativo  alla
introduzione dell'euro; 
  Visto il Regolamento  (CE)  28  giugno  2001,  n.  1338/2001,  come
modificato dal Regolamento (CE) 18 dicembre  2008,  n.  44/2009,  che
definisce talune misure necessarie alla protezione  dell'euro  contro
la contraffazione; 
  Visto,  in  particolare,   l'elenco   delle   autorita'   nazionali
competenti di cui all'articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE)  n.
1338/2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  delle   Comunita'
europee n. C 173/02 del 19 luglio 2002, integrato  e  aggiornato  dal
successivo elenco pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea n. C 56/3 del 10 marzo 2009, che individua, fra  l'altro,  il
«Centro  nazionale  di  analisi  delle  monete  -  C.N.A.C.»   presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale Autorita' nazionale
designata per la raccolta e l'analisi dei dati tecnici  e  statistici
relativi alle monete false; 
  Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1339/2001, che estende
agli Stati membri che non hanno adottato l'euro  quale  moneta  unica
gli effetti del Regolamento CE n. 1338/2001; 
  Visto il Regolamento (CE)  6  dicembre  2004,  n.  2182/2004,  come
modificato dal Regolamento (CE)  n.  46/2009  del  Consiglio  del  18
dicembre 2008, relativo a  medaglie  e  gettoni  simili  alle  monete
metalliche in euro; 
  Vista la Raccomandazione  della  Commissione  27  maggio  2005,  n.
2005/504/CE, relativa all'autenticazione delle monete in  euro  e  al
trattamento delle monete non adatte alla circolazione; 
  Vista la Decisione della Banca centrale europea 16 settembre  2010,
n. BCE/2010/14, relativa ai controlli  di  autenticita'  e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo; 
  Visto il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210/2010,  relativo
alla autenticazione delle monete  in  euro  e  al  trattamento  delle
monete non adatte alla circolazione; 
  Visto il Regolamento (UE) 24 giugno 2014, n. 729/2014,  riguardante
i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche
in euro destinate alla circolazione; 
  Visto il decreto 5 agosto 1999, n. 524, con il  quale  il  Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha  adottato
il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle
monete metalliche in lire e in euro; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, con i quali e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e sono state trasferite al  medesimo  le  funzioni  dei
Ministeri del tesoro, bilancio e  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
cosi' come sostituito dall'articolo  97,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Gestione  e  distribuzione
al pubblico di banconote e monete metalliche in euro»; 
  Visto, in particolare, il comma 9  del  suddetto  articolo  8,  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 che attribuisce al  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  alla  Banca  d'Italia,  nell'ambito
delle  rispettive  competenze  sulle  monete   metalliche   e   sulle
banconote, il potere di emanare disposizioni di attuazione anche  con
riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione  occorrente   per   il
trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che  i  gestori
del contante sono tenuti a trasmettere, nonche',  relativamente  alle
monete metalliche in euro, alle  misure  necessarie  a  garantire  la
corretta attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo  2002,  recante   modalita'   riguardanti   il   ritiro   dalla
circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  26
settembre  2002,  recante  modalita'  e  termini  per  l'invio  delle
segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di
falsita' ritirate o sequestrate dalle Forze di polizia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
aprile  2007,  n.  112  e,  in  particolare,  l'articolo  17  recante
competenze e organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi
di pagamento (UCAMP); 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 97  che  ha  modificato  il
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  409,  nonche'  il
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il provvedimento  della  Banca  d'Italia  14  febbraio  2012,
recante  disposizioni  relative  al  controllo  dell'autenticita'   e
idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
febbraio 2013, recante disposizioni applicative della trasmissione al
Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati
e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro ed
il relativo chiarimento MEF del 23 maggio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  27
febbraio 2013, n.  67,  recante  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, recante  individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di
livello non generale; 
  Visto l'articolo 134 del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
recante  approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, con il quale viene adottato il  regolamento  recante  disciplina
delle  caratteristiche  minime  del  progetto  organizzativo  e   dei
requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di  esecuzione  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
espresso in data 29 gennaio 2015, Registro dei  provvedimenti  n.  48
del 29 gennaio 2015; 
  Considerato che la protezione  dell'integrita'  e  dello  stato  di
conservazione delle banconote e delle monete in  euro  e'  condizione
essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle  banconote  e
nelle monete in euro quali mezzi di pagamento e che cio' richiede  la
loro sottoposizione  a  controlli  di  autenticita'  per  riconoscere
prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare  che  lo
stato  di  conservazione  del  circolante   sia   di   buon   livello
qualitativo; 
  Considerato che le banconote e le monete in euro che si  sospettano
contraffatte devono essere individuate in modo  rapido  e  consegnate
alle autorita' nazionali competenti; 
  Considerato che l'articolo 97, comma 3 del citato decreto-legge  n.
1/2012, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo  97  stesso  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato e che le amministrazioni competenti provvedono con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 
  Considerato che il citato articolo 97 del decreto-legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, ha, tra l'altro, attribuito al «Centro di analisi delle monete
- C.N.A.C.», istituito presso l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010
e specificatamente: 
    ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; 
    effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro; 
    effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
    formazione del personale in conformita' alle  modalita'  definite
dagli Stati membri; 
  Considerato che il Regolamento (UE)  n.  1210/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio ha dettato regole e procedure comuni relative
al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle monete in euro e  al
loro ricircolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a. «apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per  il  controllo
dell'autenticita' e dell'idoneita'  alla  circolazione  delle  monete
metalliche in  euro,  riportata  nell'apposito  elenco  di  cui  alla
definizione «j»; 
  b. «autenticazione delle monete in euro»: la procedura di  verifica
dell'autenticita' e dell'idoneita'  alla  circolazione  delle  monete
metalliche in  euro  svolta  attraverso  le  apparecchiature  per  il
trattamento delle monete presenti nell'elenco di cui alla definizione
«j»,  pubblicato  sul  sito  internet  della  Commissione  europea  -
Organizzazione lotta antifrode o da personale qualificato; 
  c. «attivita' di gestione del contante»,  di  seguito  «trattamento
del contante»: le attivita' volte  a  preservare  l'integrita'  e  lo
stato di conservazione delle monete metalliche in euro  mediante:  1)
individuazione di quelle sospette  di  falsita',  con  l'accertamento
delle caratteristiche distintive  e  di  sicurezza;  2)  verifica  di
quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere
rimesse in  circolazione;  3)  gestione,  ai  sensi  della  normativa
vigente, delle monete sospette di falsita' e delle monete non  adatte
alla circolazione; 
  d. «Centro  nazionale  di  analisi  delle  monete  (C.N.A.C.)»,  di
seguito  denominato  «C.N.A.C.»:  Autorita'   nazionale   incaricata,
istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  e. «controlli  annuali»:  verifiche  effettuate  annualmente  sulle
apparecchiature per il trattamento delle  monete  per  accertarne  il
corretto   funzionamento   e   sull'idoneita'   e    sull'adeguatezza
dell'intero processo  di  autenticazione  adottato  dai  gestori  del
contante; 
  f.  «dichiarazione  di  conformita'»:  dichiarazione,  emessa   dal
costruttore di apparecchiature per l'autenticazione  del  circolante,
che   attesta   l'equivalenza   tecnica,    per    quanto    concerne
l'individuazione ed il rigetto di monete contraffatte, tra un modello
di  apparecchiatura  conforme  ed  un  modello  non  verificato.   La
dichiarazione   di   conformita'    consente    di    far    inserire
l'apparecchiatura  nella  lista  OLAF  senza  che  la  stessa   venga
sottoposta a test; 
  g. «gestore del contante»: soggetto di cui all'articolo 8, comma 2,
del suddetto decreto-legge 25 settembre 2001, n.  350,  ad  eccezione
dei soggetti di cui  alla  lettera  c)  del  citato  articolo  8  del
decreto-legge n. 350/2001, tenuto  a  verificare  l'integrita'  e  lo
stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo  di
individuare quelle sospette di falsita' e quelle che  non  sono  piu'
adatte alla circolazione; 
  h. «esibitore»: persona fisica  o  persona  giuridica  diversa  dal
gestore del  contante  che  presenta  alla  Banca  d'Italia,  per  il
rimborso  o  la  sostituzione,  monete  ritenute  non   adatte   alla
circolazione; 
  i.  «ente  segnalante»:   gestore   del   contante   che   utilizza
apparecchiature automatiche per l'autenticazione del circolante; 
  j. «elenco consolidato delle  apparecchiature  per  il  trattamento
delle  monete»,  di  seguito  «lista  delle  apparecchiature:   lista
ufficiale delle macchine  idonee  all'autenticazione  del  circolante
metallico». Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2
del Regolamento, la lista e' pubblicata nel  sito  della  Commissione
europea. Tutte e sole le apparecchiature presenti nella lista possono
essere utilizzate per l'autenticazione  automatica,  fatte  salve  le
deroghe di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 del citato Regolamento; 
  k. «monete»: le monete metalliche denominate in euro; 
  l. «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete metalliche
in euro autentiche, che sono state respinte durante  il  processo  di
autenticazione o monete metalliche in euro  il  cui  aspetto  risulta
significativamente alterato; 
  m.  «pacchetto  di  prova»:  insieme  rappresentativo   di   monete
metalliche in euro  contraffatte  e  di  monete  metalliche  in  euro
autentiche; 
  n. «personale qualificato»: i dipendenti dei gestori  del  contante
che hanno conoscenza delle differenti  caratteristiche  di  sicurezza
pubbliche delle monete in euro, come specificate nel Regolamento (CE)
n. 975/98  del  Consiglio  del  3  maggio  1998  e  la  capacita'  di
controllarle e che hanno svolto almeno gli appositi  corsi  formativi
predisposti dal C.N.A.C.; 
  o.  «portale  del  contante  (CASH.IT)»:  sistema  informatico  per
l'acquisizione  delle  segnalazioni  statistiche  dei   gestori   del
contante, istituito dalla Banca d'Italia e di  cui  al  provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 414 del
18 febbraio 2012; 
  p. «Regolamento»: il Regolamento (UE) 15 dicembre  2010,  n.  1210,
relativo alla autenticazione delle monete metalliche  in  euro  e  al
trattamento  delle  monete  metalliche  in  euro  non   adatte   alla
circolazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 22 dicembre 2010, L 339, di seguito denominato «Regolamento»; 
  q. «ricircolo»:  la  re-immissione  in  circolazione  delle  monete
metalliche in euro, previa autenticazione da parte  dei  gestori  del
contante; 
  r. «test di  individuazione»:  i  test  di  cui  alla  lettera  e),
«controlli annuali», nonche' la procedura di prova volta a verificare
la capacita' di un modello  di  apparecchiatura  per  il  trattamento
delle  monete  di  respingere  i  tipi  noti  delle  monete  in  euro
contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non  adatte  alla
circolazione, nonche' tutti gli altri oggetti simili alle monete, non
conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.