IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  7  dicembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre  2012  con
il quale il laboratorio «CSI S.p.a.», ubicato in Pastrengo (VR),  via
Tione n. 51 e' stato  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 7 dicembre 2012  sopra  indicato  il
laboratorio «CSI S.p.a.» e' stato autorizzato  a  eseguire  tutte  le
analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato  di
accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 14 novembre 2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  ed  annullare
il decreto 7  dicembre  2012,  poiche'  il  citato  laboratorio  «CSI
S.p.a.»  puo'  essere  autorizzato  solo  per  i  metodi  di  analisi
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere  autorizzato  invece,  per
tutti i metodi per il  quale  risulta  accreditato  da  ACCREDIA  con
certificato del 14 novembre 2012; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio «CSI S.p.a.» l'avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7  agosto  1990,  n.  240,  relativo
all'annullamento del citato decreto del 7 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 20 dicembre 2012, recante «L'autorizzazione al  laboratorio  "CSI
S.p.a.", ubicato in Pastrengo (VR), via Tione n. 51, al rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio  «CSI
S.p.a.» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto