IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visti i regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale nonche' i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sui mangimi e sugli alimenti in relazione alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante la disciplina dei controlli in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2009», in particolare l'art. 48: commi da 1 a 3, secondo cui: «il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani» (comma 1); «gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194» (comma 2); «sono altresi' a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dall'esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio» (comma 3); comma 4, che demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, la determinazione «sulla base del costo effettivo del servizio» delle «tariffe per le attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di versamento»; Ritenuto pertanto che occorre dare attuazione al predetto art. 48, commi 3 e 4; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'art. 30, comma 5, relativamente alla riassegnazione delle somme; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il presente decreto stabilisce le tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute, di seguito «Ministero», per le ispezioni finalizzate al riconoscimento rese a richiesta e utilita' degli operatori interessati, nonche' per le attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio, di iniziativa del Ministero, delle navi officina e delle navi frigorifero che si trovano in acque internazionali, di seguito «navi». 2. Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, di seguito «d.lgs. n. 194 del 2008», per le prestazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe riportate nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le tariffe dell'Allegato I sono aggiornate, ogni due anni con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 194 del 2008 e in particolare, l'art. 4, comma 2 del medesimo decreto relativamente ai controlli supplementari da effettuarsi a seguito della notifica del sistema di allarme rapido di cui all'art. 50, regolamento (CE) n. 178/2002.