IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visti  i  regolamenti  (CE)  n.  852/2004,  853/2004,  854/2004  ed
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004
concernenti l'igiene dei prodotti  alimentari  e  degli  alimenti  di
origine animale nonche' i controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e sui mangimi e sugli alimenti  in
relazione alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e  successive
modificazioni, recante la disciplina  dei  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive
modificazioni,   recante   la   disciplina   delle    modalita'    di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 882/2004; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea -  legge  comunitaria  2009»,  in  particolare
l'art. 48: 
    commi  da  1  a  3,  secondo  cui:  «il  Ministero  della  salute
riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.  853/2004
del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi  officina
e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani» (comma 1);  «gli
oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a carico degli
operatori e  sono  quantificati  sulla  base  delle  tariffe  di  cui
all'Allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre  2008,
n. 194» (comma 2); «sono altresi' a carico degli operatori tutti  gli
oneri  derivanti  dall'esigenza  dei  medesimi  di   far   effettuare
verifiche ispettive su navi che si trovano in  acque  internazionali,
sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse,
sia nel caso di attivita'  di  verifica  ispettiva  di  monitoraggio»
(comma 3); 
    comma 4, che demanda ad un decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero  dell'economia,  la  determinazione  «sulla
base  del  costo  effettivo  del  servizio»  delle  «tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di versamento»; 
  Ritenuto pertanto che occorre dare attuazione al predetto art.  48,
commi 3 e 4; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare l'art. 30, comma  5,  relativamente  alla  riassegnazione
delle somme; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  tariffe  relative   alle
prestazioni  fornite  dal  Ministero   della   salute,   di   seguito
«Ministero», per le ispezioni finalizzate al  riconoscimento  rese  a
richiesta e utilita' degli  operatori  interessati,  nonche'  per  le
attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio,  di  iniziativa  del
Ministero, delle navi  officina  e  delle  navi  frigorifero  che  si
trovano in acque internazionali, di seguito «navi». 
  2. Fermo  restando  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  19
novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, di seguito «d.lgs.
n. 194 del 2008», per le prestazioni di cui al comma 1  si  applicano
le tariffe riportate nell'Allegato I che costituisce parte integrante
del presente decreto. 
  3. Le tariffe dell'Allegato I sono aggiornate, ogni  due  anni  con
decreto del Ministero della  salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  decreto  si
applicano  le  disposizioni  del  d.lgs.  n.  194  del  2008   e   in
particolare, l'art. 4, comma 2 del medesimo decreto relativamente  ai
controlli supplementari da effettuarsi a seguito della  notifica  del
sistema di allarme rapido di cui all'art.  50,  regolamento  (CE)  n.
178/2002.