IL DIRETTORE GENERALE 
              per la sicurezza degli approvvigionamenti 
                   e le infrastrutture energetiche 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,  sulla
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28  ottobre  1977  concernente
l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; 
  Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del  CIP  in
data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito,
presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata  Cassa),  un
conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione  carburanti»  e  il  presidente  del  CIP  e'  stato
delegato ad istituire, presso la Direzione generale  delle  fonti  di
energia   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,   ora   Direzione   generale   per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione
della rete di distribuzione carburanti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1990,  e  successive
modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32  (di  seguito
decreto legislativo n. 32/1998) in materia di  razionalizzazione  del
sistema di distribuzione dei carburanti e in  particolare  l'art.  6,
con  il  quale  e'  stato  costituito  un   nuovo   «Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in  cui
sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente
la medesima denominazione, istituito ai sensi del  provvedimento  CIP
n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e  2000  attraverso  un
contributo a carico dei soggetti titolari  di  autorizzazione  e  dei
gestori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999,  recante  norme  di
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio  1998,  n.
32; 
  Visto l'art. 29 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  che  ha
stabilito che  il  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  e'  integrato,   per   l'anno   2002,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro  di  carburante  per
autotrazione venduto negli impianti di  distribuzione  a  carico  dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti  nella
misura e secondo le condizioni, modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003  in  materia   di
rifinanziamento del Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  1  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture  e  la  competitivita'»,  che  stabilisce  che,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione  di
contributi sia per la chiusura di impianti di  soggetti  titolari  di
non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente  nel
settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di  ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e  che
tali  specifiche  destinazioni  sono  ammesse  per  un  periodo   non
eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di  entrata  in
vigore della stessa legge di conversione; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  2  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo  2012,  n.  27,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30  giugno
2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al  comma  1
dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di  cui
allo stesso comma 1,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana in data 12 giugno 2014, con il quale sono stati definiti  la
misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i
termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo, ed in
particolare il comma 1 dell'art. 6 «Rifinanziamento del Fondo per  la
razionalizzazione della rete di  distribuzione  dei  carburanti»  che
prevede tra l'altro che la  componente  variabile  del  contributo  a
carico dei titolari di autorizzazione sia calcolata su ogni litro  di
carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla
rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di  0,00150  euro,  valore
aumentato a 0,002 euro per gli impianti ubicati  in  bacini  d'utenza
provinciali ad alta densita' territoriale, che sono determinati,  con
decreto direttoriale entro trenta giorni dalla entrata in vigore  del
decreto, in funzione delle vendite di carburante,  del  numero  degli
impianti di distribuzione dei carburanti e  del  numero  dei  veicoli
immatricolati nella stessa provincia; 
  Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed  i
gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento
del Fondo per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei
carburanti per l'annualita' 2013 con due  versamenti  e  precisamente
con un primo  versamento  entro  il  30  aprile  2014,  a  titolo  di
anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed  un  secondo
versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio; 
  Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2014, n. 5094, con il  quale
si e' disposto che l'individuazione dei bacini  d'utenza  provinciali
ad  alta  densita'  territoriale  i  cui  impianti  sono  soggetti  a
maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art.  6,  comma  1,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile  2013
viene effettuata previa acquisizione dei dati richiesti  dall'Agenzia
delle  dogane  e  del  demanio   relativamente   alla   distribuzione
provinciale degli impianti di distribuzione carburanti al 2013 e  che
l'applicazione  della  predetta  maggiorazione   sia   da   calcolare
nell'ambito del secondo versamento del contributo dovuto a titolo  di
conguaglio entro il 31 dicembre 2014; 
  Visti i  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  3
dicembre 2014  e  del  21  aprile  2015,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 20  gennaio  2015  ed  in
data 28 maggio 2015, concernenti  le  modificazioni  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e di proroga del
termine di scadenza del secondo versamento, a titolo  di  conguaglio,
del contributo per il rifinanziamento del Fondo dal 31 dicembre  2014
al 30 aprile 2015 data ulteriormente prorogata al 31 agosto 2015; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e del demanio ha  inviato  i
dati richiesti  inerenti  il  numero  di  impianti  di  distribuzione
carburanti stradali in esercizio al 31 dicembre 2013 ed  il  relativo
erogato dell'anno 2013 per i prodotti gasolio, benzina e GPL; 
  Considerato il numero dei veicoli  immatricolati  circolanti  nelle
varie    province    italiane    risultanti    dalla    pubblicazione
dell'Automobile Club d'Italia (ACI) relativo al 31 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
           Determinazione dei bacini d'utenza provinciali 
                    ad alta densita' territoriale 
 
  1. I bacini d'utenza provinciali ad alta  densita'  territoriale  i
cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo  dovuto  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico del  19  aprile  2013,  come  modificato  dai  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile
2015, sono determinati in funzione delle vendite di carburante e  del
numero degli impianti di distribuzione dei carburanti, sulla base dei
dati forniti dall'Agenzia delle dogane e del demanio risultanti al 31
dicembre  2013,  nonche'  in  funzione   del   numero   dei   veicoli
immatricolati  nelle  stesse  province  italiane   risultanti   dalla
pubblicazione, nel sito internet dell'Automobile Club d'Italia (ACI),
del numero dei veicoli circolanti per provincia al 31 dicembre 2013. 
  2. L'indice medio di densita'  territoriale  (Idt  )  e'  calcolato
secondo la seguente formula per ogni provincia: 
    Idt = (IC + IE)/2 
  in cui IC = numero indice dell'erogato  medio  dei  carburanti  per
ogni impianto di  distribuzione  di  carburanti  situato  nella  rete
stradale della provincia  (EMC),  dato  dalla  divisione  del  totale
erogato dei carburanti benzina,  gasolio  e  GPL  degli  impianti  di
distribuzione carburanti situati nella rete stradale della  provincia
(TEP) diviso il numero degli  impianti  di  distribuzione  carburanti
situati nella rete stradale della stessa provincia  (NIDC)  e  quindi
EMC = TEP/NIDC; 
  in cui IE = numero indice del numero dei veicoli  serviti  da  ogni
impianto di distribuzione di carburanti situato nella  rete  stradale
della provincia (NUVSIDC),  dato  dalla  divisione  della  somma  dei
veicoli circolanti  per  provincia  (NUVC)  diviso  il  numero  degli
impianti di distribuzione  carburanti  situati  nella  rete  stradale
della stessa provincia (NIDC) e quindi NUVSIDC = NUVC/NIDC. 
  3. I bacini di utenza provinciali  ad  alta  densita'  territoriale
risultano essere quelli con indice medio di densita' territoriale  di
cui al comma 2 risultante inferiore alla media nazionale dello stesso
indice pari a 100. 
  4. La maggiorazione del contributo ai sensi dell'art. 6,  comma  1,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013,
come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del
3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2015,  e'  dovuta  per  gli  impianti
ubicati nelle province il cui indice Idt  ,  riportato  in  allegato,
risulta inferiore a 100. Tali province sono riportate di  seguito  in
ordine alfabetico: 
Provincia 
  Alessandria 
  Ancona 
  Aosta 
  Arezzo 
  Ascoli Piceno 
  Asti 
  Avellino 
  Belluno 
  Benevento 
  Biella 
  Bolzano 
  Brescia 
  Brindisi 
  Caltanissetta 
  Campobasso 
  Carbonia-Iglesias 
  Caserta 
  Catanzaro 
  Chieti 
  Cosenza 
  Cremona 
  Crotone 
  Cuneo 
  Enna 
  Fermo 
  Ferrara 
  Foggia 
  Frosinone 
  Gorizia 
  Grosseto 
  Isernia 
  La Spezia 
  L'Aquila 
  Latina 
  Lecce 
  Lucca 
  Macerata 
  Mantova 
  Massa-Carrara 
  Matera 
  Medio Campidano 
  Novara 
  Nuoro 
  Ogliastra 
  Olbia-Tempio 
  Oristano 
  Parma 
  Perugia 
  Pesaro e Urbino 
  Pescara 
  Piacenza 
  Pisa 
  Pistoia 
  Pordenone 
  Potenza 
  Ragusa 
  Reggio Calabria 
  Reggio Emilia 
  Rieti 
  Rovigo 
  Salerno 
  Savona 
  Siena 
  Siracusa 
  Taranto 
  Teramo 
  Terni 
  Trapani 
  Trento 
  Udine 
  Verbano-Cusio-Ossola 
  Vercelli 
  Viterbo 
  5. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione. 
    Roma, 19 giugno 2015 
 
                                       Il direttore generale: Dialuce