IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo13 ottobre 2005,  n.  217,  concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 3, comma  1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2006, n. 49, con il quale la dotazione organica del ruolo  di  vigile
del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'  stata
incrementata di cinquanta unita'; 
  Visto l'articolo 8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con
il quale la dotazione organica del ruolo  di  vigile  del  fuoco  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stata incrementata  di  1.000
unita'; 
  Visto l'articolo 3, comma 3-octies,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di  vigile
del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'  stata
incrementata di 1.030 unita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  maggio  2006,  n.  222,  che  ha
modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco; 
  Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco  di
cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217 e' pari a 19.223 unita', per effetto  delle  sopra  richiamate
disposizioni normative; 
  Rilevato  che,  al  fine  di  dare  attuazione  al  nuovo   modello
organizzativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  predisposto
con l'obiettivo di  razionalizzare  ed  incrementare  il  livello  di
funzionalita' del dispositivo di soccorso  pubblico,  di  prevenzione
incendi e di difesa civile, e' emersa la necessita' di apportare  una
rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  Considerato che l'articolo 141, comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 217 del  2005  consente  l'adeguamento  dei  posti  di
organico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di
bilancio; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  procedere  ad  un  adeguamento  della
dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che  assicuri  300
unita' nella dotazione organica  del  ruolo  dei  vigili  del  fuoco,
mediante la corrispondente  riduzione  di  262  unita'  di  personale
appartenente alla qualifica di vice ispettore  antincendi  del  ruolo
degli ispettori e  dei  sostituti  direttori  antincendi,  garantendo
l'invarianza degli oneri di bilancio; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un  ulteriore  adeguamento
che assicuri 61 unita' nella dotazione organica  della  qualifica  di
funzionario amministrativo-contabile vice-direttore,  del  ruolo  dei
funzionari amministrativo  contabili  direttori  e  22  unita'  nella
dotazione organica di funzionario tecnico informatico  vice-direttore
del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori,  mediante  la
corrispondente riduzione di 170 unita' della dotazione  organica  del
ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri  di
bilancio; 
  Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali  firmatarie
dell'Accordo  sindacale  integrativo  per  il  quadriennio  2006-2009
recepito con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica  e  le
organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non  dirigente
successivamente divenute rappresentative per il comparto; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. Dagl/4.3.13.3/21/2015 del 10 marzo 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,   i   numeri   «19.223»   e   «1.326»   di   individuazione,
rispettivamente, della dotazione organica del ruolo  dei  vigili  del
fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del  ruolo
degli ispettori e dei  sostituti  direttori  antincendi,  sono  cosi'
sostituiti: «19.523» e «1.064». 
  2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  i  numeri  «150»,  «38»   e   «1384»   di   individuazione,
rispettivamente, della dotazione organica delle  qualifiche  iniziali
del ruolo  dei  funzionari  amministrativo-contabili  direttori,  del
ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo  degli
operatori, sono cosi' sostituiti: «211» , «60» e «1.214». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              -  Il  testo  dell'articolo   3,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2005,  n.  272,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. Finanziamenti per le Olimpiadi invernali. 
              (Omissis). 
              1-bis.  Per  fronteggiare  le  urgenti   esigenze   del
          servizio   antincendio   aeroportuale    derivanti    dalla
          riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi  anche  in
          relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la  dotazione
          organica del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
          incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo  dei
          vigili del fuoco.". 
              - Il testo dell'art.  8  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, e' il seguente: 
              "Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile  del
          fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 
              2. Per la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di vigile del fuoco ai  sensi  del  comma  1,  e'
          autorizzata l'assunzione di  un  corrispondente  numero  di
          unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
          di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012,  n.
          79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008,  attingendo  a
          tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento   prima   di
          procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 
              3. Gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e  2  sono  determinati  nel  limite  della  misura
          massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno  2013,  di
          euro 29.848.630 per l'anno 2014  e  di  euro  40.826.681  a
          decorrere dall'anno 2015. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". 
              4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi  1  e  2  e
          delle assunzioni nella qualifica di  vigile  del  fuoco  ai
          sensi dell'art.  66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
          ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non  oltre  il
          31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate  a
          partire dal 1° gennaio 2008,  di  cui  all'art.  4-ter  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
              5.  L'impiego  del  personale  volontario,   ai   sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,
          e'  disposto  nel  limite  dell'autorizzazione  annuale  di
          spesa, pari a euro 84.105.233 per  l'anno  2014  e  a  euro
          73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 
              6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
              "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti  al  corpo
          nazionale del soccorso alpino e  speleologico,  nonche'  le
          competenze delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
          materia di  soccorso  sanitario,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in contesti  di  particolare  difficolta'
          operativa e di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone,
          puo' realizzare interventi di soccorso  pubblico  integrato
          con le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzando  la
          propria componente aerea. Gli accordi per  disciplinare  lo
          svolgimento  di  tale  attivita'  sono  stipulati  tra   il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
          e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
          oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco impiegati negli interventi di  soccorso  pubblico
          integrato  di  cui  al  comma  6-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
          della navigazione.". 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
          alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono adeguate le  procedure  semplificate
          di prevenzione incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  19  marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80  del  5  aprile  2001,  adottato  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
          334 del 1999. 
              7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le  province  e
          le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco per la redazione dei piani di emergenza  comunali
          e  di  protezione  civile,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori  spese
          sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  gli
          straordinari e le risorse strumentali necessarie.". 
              -  Il  testo   dell'art.   3,   comma   3-octies,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over. 
              (Omissis). 
              3-octies Per  garantire  gli  standard  operativi  e  i
          livelli di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
          di vigile del fuoco del predetto Corpo e'  incrementata  di
          1.030 unita'; conseguentemente la  dotazione  organica  del
          ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella  A  allegata
          al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e
          successive  modificazioni,   e'   incrementata   di   1.030
          unita'.". 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 8  maggio  2006,
          n.  222  (Regolamento  recante  modifica   alle   dotazioni
          organiche dei dirigenti superiori del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco ai  sensi  dell'art.  141  del  d.lgs.  13
          ottobre  2005,  n.  217)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148. 
              - Il testo della tabella A allegata al  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificata  dal
          presente regolamento, e' il seguente: 
              "Tabella A (prevista dagli articoli  1,  comma  4,  39,
          comma 5, 50, comma 5,  59,  comma  5,  e  85,  comma  4)  -
          Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco 
                
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo
          n. 217 del 2005 e' il seguente: 
              "Art. 141. Modifica e ripartizione  territoriale  delle
          dotazioni organiche del personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita'
          di  adeguamento  delle  dotazioni  organiche  di  cui  alla
          tabella A allegata al presente  decreto  alle  variabili  e
          contingenti necessita' operative e di servizio, la modifica
          delle dotazioni stesse e' disposta, salvo  quanto  previsto
          al   periodo   successivo,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per  la  funzione
          pubblica e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza  degli  oneri
          di bilancio. Per  la  modifica  delle  dotazioni  organiche
          relative alle qualifiche di livello  dirigenziale  generale
          si applica l'art. 17, comma 4-bis, lettera d), della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche  di  cui
          al  comma  1  nelle  strutture   centrali   e   periferiche
          dell'amministrazione dell'interno si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'interno, da  comunicare  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica.". 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 7 maggio 2008 e' il seguente: 
              "Art. 34. Consultazione 
              1.  La  consultazione  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal  presente
          decreto e' attivata  facoltativamente  dall'Amministrazione
          prima   dell'autonoma   adozione   di   atti   interni   di
          organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 
              2.  La  consultazione  delle  medesime   organizzazioni
          sindacali si effettua,  comunque,  obbligatoriamente  sulle
          seguenti materie: 
              a) organizzazione e disciplina degli uffici; 
              b)  definizione  delle  dotazioni  organiche   e   loro
          variazioni; 
              c)  distribuzione  e  variazione   territoriale   delle
          dotazioni organiche; 
              d) modalita' di designazione dei rappresentanti per  la
          composizione del Collegio arbitrale; 
              e)  riflessi   delle   innovazioni   tecnologiche,   da
          disattivazione  o  riqualificazione  dei   servizi,   sulla
          qualita'  del   lavoro   e   sulla   professionalita'   dei
          dipendenti; 
              f) criteri per  fronteggiare  particolari  esigenze  di
          servizio aventi carattere straordinario o di emergenza; 
              g) codici di comportamento; 
              h) materie e procedure di cui all'art. 139 del  decreto
          legislativo   13   ottobre   2005,   n.    217    (sanzioni
          disciplinari); 
              i) regolamento di servizio  di  cui  all'art.  140  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
              j) criterio di computo dell'anzianita' di  servizio  ai
          sensi dell'art. 171, comma 2, del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217; 
              k)  costituzione  dei  Comitati  pari  opportunita'  ed
          individuazione delle materie per le quali formulano  pareri
          e proposte. 
              3. Per le materie di cui  alle  lettere  a)  ed  e)  la
          consultazione obbligatoria si effettua  anche  in  sede  di
          Amministrazione   locale;   e'    inoltre    prevista    la
          consultazione del rappresentante per la sicurezza nei  casi
          di cui all'art. 19 del  decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  della  Tabella  A  allegata  al  citato
          decreto legislativo n. 217 del 2005,  come  modificata  dal
          presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.