IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 prevede che l'Autorita' competente puo' approvare organismi di controllo per valutazioni di conformita', controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'articolo 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN; Considerato che gli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 posseggono i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; Considerato che alla sottosezione 6.2.1.6 degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 - Controlli e prove periodici - e' previsto che i controlli periodici debbono essere effettuati da un Organismo autorizzato dall'Autorita' competente; Ritenuto opportuno armonizzare le attivita' del settore della costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili nonche' adeguare la legislazione nazione agli standard europei; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste.