IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'11  giugno  2015
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015  nel  territorio  della
regione Marche; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche con nota prot.  478547  del
1° luglio 2015; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore del Dipartimento  per  le  politiche
integrate e di sicurezza e per la  protezione  civile  della  regione
Marche e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle
province, degli enti  pubblici  non  territoriali  interessati  dagli
eventi meteorologici in argomento, delle  strutture  organizzative  e
del personale della regione Marche, nonche' dei  soggetti  privati  a
partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di
criticita'. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   3,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose; 
    d) il ripristino delle dotazioni del Centro Funzionale  regionale
compromesse o danneggiate dagli eventi calamitosi. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  Enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. Al personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni,
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive  modificazioni,  compresi  i  titolari   di   alta
professionalita' o posizione  organizzativa,  direttamente  impiegato
nelle  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,   puo'   essere
autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed  oltre  i  limiti
previsti dai rispettivi ordinamenti, la  corresponsione  di  compensi
per prestazioni di  lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  nel
limite massimo complessivo di 50 ore pro-capite mensili, i cui  oneri
sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.