IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); 
  Visto il «Documento di lavoro sul trattamento  dei  dati  personali
relativi alla salute contenuti nelle cartelle  cliniche  elettroniche
(Cce)» adottato il 15  febbraio  2007  dal  Gruppo  che  riunisce  le
autorita' garanti di protezione dei dati (cd. Gruppo Art. 29); 
  Viste le «Linee guida in tema di  Fascicolo  sanitario  elettronico
(Fse) e di dossier sanitario» adottate dal Garante con  provvedimento
del 16 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n.  178  del  3  agosto  2009,
consultabili sul sito www.gpdp.it, doc. web n. 1634116); 
  Visto l'art. 12  (Fascicolo  sanitario  elettronico  e  sistemi  di
sorveglianza nel settore  sanitario)  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221, e  successive  modificazioni,  e  dall'art.  13,  comma
2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  Fascicolo   sanitario
elettronico del 22 maggio 2014 (doc. web n. 3230826); 
  Viste le segnalazioni ricevute concernenti i sistemi informativi di
archiviazione e refertazione  delle  prestazioni  sanitarie  erogate,
utilizzati da numerose strutture sanitarie  private  e  del  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Viste le richieste di informazioni in atti; 
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  del  10  gennaio  2013  nei
confronti dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti  di
Trieste e delle altre aziende sanitarie della regione Friuli  Venezia
Giulia (doc. web n. 2284708); 
  Visto il provvedimento del Garante del 3 luglio 2014 nei  confronti
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige (doc. web n. 3325808); 
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  del  23  ottobre  2014  nei
confronti dell'Azienda ospedaliero-universitaria S.  Orsola  Malpighi
di Bologna (doc. web n. 3570631); 
  Visto il  provvedimento  del  Garante  del  18  dicembre  2014  nei
confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I di  Roma  (doc.  web  n.
3725976); 
  Visti gli atti degli accertamenti ispettivi effettuati dall'Ufficio
presso alcune aziende sanitarie del Servizio Sanitario  Nazionale  in
merito al trattamento dei  dati  personali  effettuato  attraverso  i
dossier sanitari aziendali; 
  Considerato che negli ultimi  anni  le  strutture  sanitarie  hanno
notevolmente incrementato l'utilizzo di sistemi  informativi  per  la
gestione della documentazione sanitaria; 
  Ritenuta l'opportunita' di rendere disponibile un  quadro  unitario
di misure  e  accorgimenti  per  conformare  i  trattamenti  di  dati
personali e, in particolare, quelli idonei a  rivelare  lo  stato  di
salute, alla vigente disciplina sulla protezione dei  dati  personali
che tenga conto dell'esperienza maturata e dell'evoluzione  normativa
rispetto alle richiamate Linee guida del 2009; 
  Ritenuto, in ragione della particolare delicatezza dei dati  idonei
a rivelare lo stato di salute, degli specifici rischi di accesso  non
autorizzato e di trattamento non consentito, nonche' dell'esigenza di
garantire l'esattezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati,  di
dovere assoggettare il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato
attraverso  il  dossier  a  un  regime   generale   di   obbligatoria
comunicazione delle eventuali violazioni; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   Segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Licia Califano; 
Premessa 
  Sin dal 2009 il Garante aveva  avvertito  l'esigenza  di  delineare
specifiche  garanzie,  responsabilita'  e  diritti  in  ordine   alla
condivisione da parte di distinti titolari del trattamento ovvero  da
parte di tutti i professionisti sanitari operanti presso il  medesimo
titolare delle informazioni sanitarie che  ricostruiscono  la  storia
sanitaria di un individuo. In  tal  senso,  sono  state  adottate  le
«Linee guida in tema di Fascicolo  sanitario  elettronico  (Fse)e  di
dossier sanitario» (provv. del 16 luglio 2009 citato). 
  Successivamente, il legislatore con il richiamato d.l.  18  ottobre
2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese),
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha per la  prima  volta
dotato il nostro ordinamento giuridico di una definizione  e  di  una
disciplina normativa del Fascicolo sanitario elettronico (di  seguito
Fse) (art. 12). L'impianto normativo  fornisce  una  definizione  del
Fse, corrispondente a quella elaborata dall'Autorita'  nel  2009,  ed
individua quale presupposto legittimante l'utilizzo del Fascicolo  il
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato,
cosi' come indicato anche dal Garante nelle predette Linee guida. 
  Con  riferimento  all'assetto  normativo  introdotto  nel  2012  in
materia di Fse,  l'Autorita'  ha  partecipato  al  tavolo  di  lavoro
istituito al riguardo presso il Ministero della salute che aveva come
scopo istituzionale quello  di  redigere  una  bozza  di  decreto  di
attuazione della norma primaria sul Fse, elaborando  in  quella  sede
numerose osservazioni. 
  In considerazione dell'accoglimento di tutte  le  indicazioni  rese
dall'Autorita',  il  Garante  ha  potuto   cosi'   esprimere   parere
favorevole sullo schema di decreto in materia di Fse (parere  del  22
maggio 2014 citato). 
  La medesima attenzione che e' stata posta  dal  Garante  in  ordine
agli aspetti di protezione dati  personali  connessi  all'istituzione
del Fascicolo  sanitario  elettronico  e'  stata  rivolta  anche  con
riferimento  ai  trattamenti  di  dati  personali  effettuati   dalle
strutture sanitarie mediante il dossier. 
  Secondo la definizione resa nelle citate Linee guida  del  2009  il
dossier sanitario e' lo  strumento  costituito  presso  un  organismo
sanitario  in  qualita'  di  unico  titolare  del  trattamento  (es.,
ospedale, azienda sanitaria, casa di cura)  al  cui  interno  operino
piu'  professionisti,  attraverso  il  quale  sono  rese  accessibili
informazioni, inerenti allo stato di salute di un individuo, relative
ad eventi clinici presenti e trascorsi (es., referti di  laboratorio,
documentazione relativa a  ricoveri,  accessi  al  pronto  soccorso),
volte a documentarne la storia clinica. 
  Il dossier sanitario, dunque, raccoglie  le  informazioni  relative
agli eventi clinici  occorsi  all'interessato  esclusivamente  presso
un'unica  struttura  sanitaria.  In  via  principale,  pertanto,   si
differenzia  dal  Fse  per  la  circostanza  che  i  documenti  e  le
informazioni sanitarie accessibili tramite tale strumento sono  state
generate da un solo titolare del trattamento e non da piu'  strutture
sanitarie in qualita' di autonomi titolari, come avviene proprio  per
il Fse. 
  Cio'  stante,  molte  delle  misure  individuate  a  tutela   della
protezione dei dati  in  occasione  dell'esame  dei  testi  normativi
relativi  all'istituzione  del  Fse  si   ritiene   debbano   trovare
applicazione anche con riferimento ai trattamenti effettuati mediante
il dossier sanitario. 
1. Linee guida in materia di dossier sanitario 
  Nel corso degli ultimi anni, il Garante e' intervenuto piu'  volte,
d'Ufficio o a seguito di segnalazioni, con i richiamati provvedimenti
prescrittivi relativi ai trattamenti di dati personali effettuati  da
strutture sanitarie attraverso lo strumento del dossier sanitario. 
  A fronte dell'incremento dell'uso di tali strumenti da parte  delle
strutture sanitarie e della complessita' della  materia  in  rapporto
alla disciplina sul trattamento dei dati  personali,  con  l'adozione
delle «Linee guida in materia di dossier sanitario»  («Allegato  A»),
che formano parte integrante della presente deliberazione, il Garante
intende fornire un quadro di riferimento unitario sulla  cui  base  i
titolari  possano  orientare  le  proprie  scelte  e   conformare   i
trattamenti ai principi di legittimita'  stabiliti  dal  Codice,  nel
rispetto di elevati standard di sicurezza. A tal  scopo,  l'Autorita'
ritiene  opportuno  riportare   nell'«Allegato   C»   alla   presente
deliberazione le definizioni dei principali vocaboli utilizzati nelle
Linee guida, facendo riferimento sia  a  definizioni  previste  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  sia   ai   termini   generalmente
utilizzati nell'ambito della  sanita'  digitale  con  riferimento  ai
quali non e' ancora intervenuta una definizione normativa. 
2. Comunicazione di violazione dei dati personali trattati attraverso
il dossier sanitario 
  Le  peculiari  caratteristiche  del  trattamento  dei  dati   sopra
descritto, la particolare delicatezza  delle  informazioni  trattate,
nonche'  l'esigenza  di  garantire  l'esattezza,  l'integrita'  e  la
disponibilita' dei dati, unitamente agli specifici rischi di  accesso
non autorizzato e di  trattamento  non  consentito  illustrati  nelle
Linee guida allegate, fanno ritenere necessario assoggettare il  loro
trattamento, anche in coerenza con le previsioni normative in tema di
Fse, all'obbligo di  comunicazione  al  Garante  del  verificarsi  di
violazioni dei dati (data breach) o  incidenti  informatici  (accessi
abusivi, azione di malware...) che, pur non avendo un impatto diretto
su di essi, possano comunque  esporli  a  rischi  di  violazione.  La
mancata comunicazione al Garante configura un illecito amministrativo
sanzionato ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice. 
  A questo fine, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto,  i
titolari  del  trattamento  dei  dati  sono   tenuti   a   comunicare
all'Autorita'  tutte  le  violazioni  dei  dati   o   gli   incidenti
informatici che possano  avere  un  impatto  significativo  sui  dati
personali   trattati   attraverso   il   dossier   sanitario.    Tali
comunicazioni devono  essere  redatte  secondo  lo  schema  riportato
nell'«Allegato B» alla presente deliberazione e inviate tramite posta
elettronica   o   posta   elettronica   certificata    all'indirizzo:
databreach.dossier@pec.gpdp.it. 
3. Diritto alla visione degli accessi al dossier sanitario 
  In considerazione  di  quanto  emerso  nel  corso  delle  attivita'
istruttorie svolte dall'Ufficio in  merito  al  trattamento  di  dati
personali effettuato mediante il dossier sanitario e, in particolare,
dei lamentati accessi al dossier da parte di personale amministrativo
o sanitario che non era stato mai  coinvolto  nel  processo  di  cura
dell'interessato, l'Autorita' ritiene necessario, anche  in  coerenza
con  le  previsioni   normative   in   tema   di   Fse,   riconoscere
all'interessato il diritto alla  visione  degli  accessi  al  proprio
dossier sanitario.  Cio'  stante,  l'interessato  puo'  avanzare  una
formale richiesta al titolare del trattamento o a un suo delegato, al
fine di conoscere  gli  accessi  eseguiti  sul  proprio  dossier  con
l'indicazione della struttura/reparto che  ha  effettuato  l'accesso,
nonche' della data e dell'ora dello stesso. 
  Il titolare del  trattamento  o  un  suo  delegato  devono  fornire
riscontro alla suddetta richiesta dell'interessato  entro  15  giorni
dal suo ricevimento. Se le operazioni  necessarie  per  un  integrale
riscontro alla richiesta sono  di  particolare  complessita',  ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o un suo  delegato  ne
danno comunicazione all'interessato. In  tal  caso,  il  termine  per
l'integrale riscontro e' di 30 giorni dal ricevimento della richiesta
medesima. 
Tutto cio' premesso il garante 
  1. adotta, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera h), del Codice,
le «Linee guida in materia di dossier sanitario» e  le  «Definizioni»
contenute rispettivamente nell'«Allegato A» e nell'«Allegato C»,  che
formano parte integrante della presente  deliberazione,  al  fine  di
informare i titolari di trattamenti e  gli  interessati  sui  diversi
aspetti connessi alla protezione dei  dati  personali,  ivi  compresi
quelli relativi alla sicurezza, e sui presupposti di legittimita' dei
trattamenti dei  dati  personali  effettuati  attraverso  il  dossier
sanitario; 
  2. prescrive, ai sensi dell'art. 154,  comma  1,  lettera  c),  del
Codice, che i titolari di trattamenti comunichino al  Garante,  entro
quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, le  violazioni  dei  dati
personali  trattati  attraverso  il  dossier  sanitario  secondo   le
modalita' di cui al paragrafo  2  del  presente  provvedimento  e  lo
schema riportato nell'«Allegato B» che forma parte  integrante  della
presente deliberazione; 
  3. prescrive, ai sensi dell'art. 154,  comma  1,  lettera  c),  del
Codice, che i titolari di trattamenti forniscano all'interessato, che
abbia  manifestato  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali mediante il dossier sanitario, un riscontro alla  richiesta
avanzata dallo stesso o da un suo  delegato  volta  a  conoscere  gli
accessi  eseguiti  sul  proprio  dossier  con   l'indicazione   della
struttura/reparto che ha effettuato l'accesso, della data e  dell'ora
dello stesso, secondo le modalita' di cui al paragrafo 3 del presente
provvedimento; 
  4. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che  copia
del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia
- Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per  la  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente deliberazione, considerata la sua valenza generale,  e'
inviata alle regioni  e  province  autonome  affinche'  provvedano  a
divulgarla presso le strutture sanitarie competenti. 
    Roma, 4 giugno 2015 
 
                            Il Presidente 
                                Soro 
 
 
                             Il relatore 
                              Califano 
 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia