IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  16,  comma  3,  come   modificato
dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano  assicurano  un  concorso  alla  finanza
pubblica per l'importo complessivo  di  1.575  milioni  di  euro  per
l'anno 2015; 
  Considerato che, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui al predetto art. 27, il citato art.  16,  comma  3,  prevede  che
l'importo  del  concorso  complessivo  alla  finanza  pubblica  delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  e'  annualmente  accantonato,  a  valere  sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancato accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  15  febbraio  di
ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle predette  autonomie  speciali  sono
rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni
di euro annui derivanti dalle predette procedure; 
  Considerato che non e' stato raggiunto l'accordo di cui  al  citato
art. 16, comma 3, per cui si dovra' procedere  all'accantonamento  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE; 
  Considerato l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze
e la regione Siciliana, sottoscritto in data 9 giugno 2014, l'Accordo
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione  Sardegna,
sottoscritto in data 21 luglio 2014 e il protocollo di intesa tra  lo
Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia,  sottoscritto  in  data  23
ottobre 2014, con i  quali  e'  stato  recepito  il  contributo  alla
finanza pubblica delle citate regioni per l'anno 2015 in  termini  di
indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi
desunte per l'anno 2011 dal SIOPE; 
  Considerato l'Accordo tra il  Governo,  la  regione  Trentino  Alto
Adige e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano,  sottoscritto  in
data 15 ottobre 2014 , con il quale e' stato recepito  il  contributo
alla finanza pubblica per l'anno 2015 in termini di  saldo  netto  da
finanziare e in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16,
comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione  alle
spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE; 
  Considerata la necessita', pertanto, di predisporre un decreto  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  con  cui  determinare  il
concorso alla finanza pubblica di ciascuna regione a statuto speciale
e provincia autonoma in termini di saldo netto da  finanziare  ed  in
termini di indebitamento netto per l'anno  2015,  previsto  dall'art.
16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del concorso alla  finanza  pubblica  a  valere  sulle
  quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna  regione
  a statuto speciale per l'anno 2015 
 
  1. Per l'anno 2015, il concorso alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare di ciascuna regione a  statuto  speciale  e
provincia autonoma, previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, e' fissato negli importi di cui alla tabella 1,
facente parte integrante del  presente  decreto.  Tali  importi  sono
determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. 
  2. Per l'anno 2015, il concorso alla finanza pubblica in termini di
indebitamento  netto  di  ciascuna  regione  a  statuto  speciale   e
provincia autonoma previsto dall'art. 16, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, e' rideterminato tenendo conto degli importi di
cui al comma 1. 
  3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan