IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)  che
prevede che  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.  285,
a  decorrere  dall'anno  2007,  e'  determinata,  limitatamente  alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con  le  modalita'
di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», con il quale  si
estende la sperimentazione di cui all'art.  60  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n.  35,  intesa  come  sperimentazione  di  un  apposito
programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto  al  superamento
della condizione di  poverta',  all'inserimento  e  al  reinserimento
lavorativi e all'inclusione sociale; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Vista altresi', la Tabella C della medesima legge 23 dicembre 2014,
n. 190; 
  Vista la legge 23 dicembre  2014,  n.  191,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 158, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a
legislazione previgente la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali sarebbe stata pari a 14.499 milioni  di  euro,  non
sufficienti a coprire gli  oneri  connessi  agli  interventi  che  la
legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo  e  che
pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in  legge  di  stabilita'
2015  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,   sono   da
considerarsi come un  rifinanziamento  del  suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015,  non
comprende le quote afferenti  alle  province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, che, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato che, in base all'Intesa  sancita  in  Conferenza  Stato
regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'art.  1,  comma  398,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», le Regioni che non hanno sufficiente  capienza  ai
fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e  coesione  indicano,
entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che,  qualora
questo non avvenga, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  procedere  alla  riduzione   in   via   lineare   dei
trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse  a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni; 
  Considerato pertanto che,  in  base  all'Intesa  sopra  richiamata,
l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella
misura di € 229.680.000, sino  ad  avvenuta  comunicazione  da  parte
della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammonta complessivamente ad € 312.992.666,00; 
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano di riparto allegato  per  complessivi  €
312.992.666,00  gravanti  sul  capitolo  di  spesa  3671  "Fondo   da
ripartire per le politiche sociali", da  destinare  al  finanziamento
dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data 25 marzo 2015 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche sociali per l'anno 2015, ammontanti a € 312.992.666,00 sono
ripartite, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  7  del  presente
decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati: 
    
 
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |a) Somme destinate alle      |                                 |
  |Regioni                      |€278.192.953,00                  |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |b) Somme attribuite al       |                                 |
  |Ministero del lavoro e delle |                                 |
  |politiche sociali, per gli   |                                 |
  |interventi a carico del      |                                 |
  |Ministero e la copertura     |                                 |
  |degli oneri di funzionamento |                                 |
  |finalizzati al raggiungimento|                                 |
  |degli obiettivi istituzionali|€ 34.799.713,00                  |
  +-----------------------------+---------------------------------+
  |Totale                       |€312.992.666,00                  |
  +-----------------------------+---------------------------------+