IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,   recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione  Italia,  per  il
contenimento   delle   tariffe   elettriche   e    del    gas,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio
2014, n. 9; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato  decreto-legge  n.
145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle  imprese
che  investono  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
  Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo  economico,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e  controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute,  le  cause  di  decadenza  e
revoca del  beneficio,  le  modalita'  di  restituzione  del  credito
d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il comma 9 del citato art. 3, in base  al  quale  al  credito
d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  che  disciplina
il contributo tramite credito d'imposta per le  nuove  assunzioni  di
profili altamente qualificati; 
  Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  disposizioni  applicative
necessarie  per  poter  dare  attuazione  al  credito  d'imposta  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  nonche'
le modalita' di verifica e controllo  dell'effettivita'  delle  spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2014, le cause di  decadenza  e  di  revoca  del
beneficio,  le  modalita'  di  restituzione  del  credito   d'imposta
indebitamente fruito.