IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il
quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo  di  imposta
2015, agli  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un  credito  di  imposta  pari
alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte  sostitutive
applicate nella misura  del  26  per  cento  sui  redditi  di  natura
finanziaria dichiarate e  certificate  dai  soggetti  intermediari  o
dichiarate dagli enti medesimi  e  l'ammontare  di  tali  ritenute  e
imposte sostitutive  computate  nella  misura  del  20  per  cento  a
condizione che  i  proventi  assoggettati  alle  ritenute  e  imposte
sostitutive siano investiti in attivita' di carattere  finanziario  a
medio o lungo termine individuate con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il successivo comma 92 del citato art. 1, della legge n.  190
del 2014, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo
di imposta 2015, alle forme di previdenza  complementare  di  cui  al
decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e'  riconosciuto  un
credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto  maturato,
assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del  predetto
decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che  un
ammontare corrispondente al  risultato  netto  maturato  assoggettato
alla  citata  imposta  sostitutiva  sia  investito  in  attivita'  di
carattere finanziario a medio o  lungo  termine  individuate  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91
del medesimo art. 1; 
  Visto il comma 93 dell'art. 1, della legge n.  190  del  2014,  che
stabilisce che con il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le  condizioni,  i
termini e le modalita' di applicazione riguardo  alla  fruizione  del
credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto
al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio; 
  Visto il successivo comma 94, dell'art. 1, della legge n.  190  del
2014, che autorizza la spesa  di  80  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia  di  trasformazione  in  persone
giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme   obbligatorie   di
previdenza e assistenza", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge
8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia   di   tutela   previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari",  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga  alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,  i  crediti  di
imposta da indicare nel quadro RU  della  dichiarazione  dei  redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, che contiene disposizioni relative al  recupero  dei  crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione
ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede,
tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei  crediti
di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art.  17,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per
ciascun anno solare; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione  delle  dichiarazioni",  e
successive modificazioni; 
  Visto il testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di individuare le attivita' di  carattere
finanziario a  medio  o  lungo  termine  nelle  quali  devono  essere
investiti i proventi,  assoggettati  alle  ritenute  e  alle  imposte
sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui
ai commi 91 e 92 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014; 
  Considerata, altresi', la necessita' di stabilire le condizioni,  i
termini e le modalita' di applicazione riguardo  alla  fruizione  del
credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa  fissato
in misura pari a 80 milioni di euro  a  decorrere  dal  2016,  e  del
relativo monitoraggio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi  da  91  a
94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i
termini e  le  modalita'  di  applicazione  del  credito  di  imposta
istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al  decreto  legislativo
10  febbraio  1996,  n.  103,  nonche'  delle  forme  di   previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
ed individua le attivita' di carattere finanziario a  medio  e  lungo
termine nelle quali i medesimi  soggetti  devono  effettuare  i  loro
investimenti al fine di usufruire del predetto credito.