Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010: 
    Visto il D.M. 9 luglio 1993 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  169  del  21.07.1993  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Trento»  ed  approvato
il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto  il  D.M.  30  novembre  2011  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 295 del  20  dicembre  2011  e  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale
e' stato approvato il disciplinare di produzione della  denominazione
di origine  controllata  «Trento»,  cosi'  come  consolidato  con  le
modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007; 
    Visto il D.M.  7  marzo  2014  pubblicato  sul  citato  sito  del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOC; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Provincia autonoma di  Trento,  dal  Consorzio  di  Tutela  Vini  del
Trentino,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Trento»
nel rispetto della procedura di cui  all'art.  10  del  citato  DM  7
novembre 2012; 
    Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica  del
disciplinare di produzione,  espresso  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010,  espresso
nella riunione del giorno 15 luglio 2015 sulla predetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione; 
    Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato DM 7 novembre
2012, alla  pubblicazione  dell'allegata  proposta  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Trento»; 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione,   in   regola   con   le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della
predetta proposta.