IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo
2015,  n.  30,  «Regolamento  attuativo  dell'art.  39  del   decreto
legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58   (TUF)   concernente   la
determinazione  dei  criteri  generali  cui  devono  uniformarsi  gli
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Regolamento dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.  11
della 1. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione  e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare, e, in particolare, l'art. 1  che  autorizza
l'Agenzia del Demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali,
beni di proprieta'  dello  Stato  e  beni  degli  enti  pubblici  non
territoriali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27, come modificato dal citato art. 1,  comma  270,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «Nell'ambito delle azioni
di perseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica  attraverso  la
dismissione di beni  immobili  dello  Stato,  l'alienazione  di  tali
immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a  quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato  secondo  criteri  e  valori  di
mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a  trattativa
privata ovvero, per gli anni 2015, 2016 e  2017,  mediante  procedura
ristretta  alla  quale  investitori  qualificati,  in   possesso   di
requisiti e caratteristiche  fissati  con  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  relazione  alla  singola
procedura  di   dismissione,   sono   invitati   a   partecipare   e,
successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto  delle
modalita' e dei termini indicati nella lettera di  invito,  anche  in
blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui
agli allegati A e B al presente decreto. La vendita  fa  venire  meno
l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto  di
prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano
le disposizioni di cui al secondo periodo del comma  17  dell'art.  3
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo
ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo art. 3»; 
  Visto l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»; 
  Visto l'art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» il quale  prevede
che "Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  le
competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui all'art.  33
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  un  programma
straordinario di  cessioni  di  immobili  pubblici,  compresi  quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non  utilizzati  per  finalita'
istituzionali, tale da consentire introiti per il  periodo  2014-2016
non inferiori a 500 milioni di euro annui»; 
  Visto l'art. 1, comma 270, della legge 23 dicembre 2014; 
  Visto il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,  a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135"; 
  Visto il parere dell'Autorita'  Nazionale  Anticonuzione  trasmesso
con nota n. 0074524 dell'11 giugno 2015; 
  Considerata la necessita'  di  assicurare  il  conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione
e cessione di immobili pubblici di cui all'art. 1, comma  391,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato che, per il  perseguimento  delle  suddette  finalita',
l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, attribuisce all'Agenzia del demanio la competenza  a  vendere  i
beni immobili ad uso non prevalentemente  abitativo  appartenenti  al
patrimonio  pubblico  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   7   del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, tra  le  quali  rientrano  le
procedure ristrette introdotte dall'art. 1, comma 270, della legge 23
dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato   che   in   base   al   citato    art.    11-quinquies
l'autorizzazione all'operazione  puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
  Considerata la conseguente necessita' di prevedere, con riferimento
alle procedure ristrette introdotte dall'art.  1,  comma  270,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  i  requisiti  e  le  caratteristiche
degli investitori qualificati che saranno invitati a partecipare alla
medesima procedura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Soggetti ammessi 
 
  1. Possono essere ammessi alle procedure ristrette  di  vendita  di
immobili pubblici ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, come modificato dal citato  art.  1,  comma  270,  della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  qualita'   di   investitori
qualificati, le seguenti categorie di soggetti : 
    a) imprese di investimento,  banche,  societa'  di  gestione  del
risparmio, societa' di investimento a capitale variabile; societa' di
investimento a capitale fisso; forme pensionistiche complementari  di
cui al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252;  imprese  di
assicurazione; societa' immobiliari di  investimento  quotate;  fondi
sovrani; imprese edili e imprese turistico-alberghiere. 
  I predetti soggetti, ove previsto, devono essere  iscritti  in  uno
degli  appositi  albi  o  elenchi  ovvero  dotati  delle  licenze   o
autorizzazioni previste dalle norme di settore; 
    b) forme di aggregazione tra i soggetti contemplati al punto  a),
come di seguito indicate a titolo esemplificativo  e  non  tassativo:
societa' di scopo partecipate in via maggioritaria  dai  soggetti  di
cui al punto a), raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  di  cui
all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., anche in forma  di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., reti  di  impresa  di  cui
all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,
gruppi europei di  interesse  economico  (GEIE)  di  cui  al  decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, altri  investitori  istituzionali
la cui attivita' principale e' investire in proprio  in  immobili  ed
iniziative del settore immobiliare; 
    c)  soggetti  esteri  autorizzati  a  svolgere,  in  forza  della
normativa in  vigore  nel  proprio  Paese  di  origine,  le  medesime
attivita' svolte dai soggetti di cui al punto a). 
  2. Possono inoltre  essere  ammesse  alle  procedure  ristrette  le
fondazioni di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.