Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del decreto legisaltivo n. 61/2010; 
    Visto il D.P.R. 24 marzo 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 23 luglio 1975 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
Denominazione  di  Origine  Controllata  dei   vini   «Valdadige»   o
«Etschtaler» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto  il  D.M.  30  novembre  2011  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 295 del  20  dicembre  2011  e  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale
e' stato approvato il disciplinare di produzione della  denominizione
di  Origine  Controllata  «Valdadige»  o  «Etschtaler»,  cosi'   come
consolidato con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
    Visto il D.M.  7  marzo  2014  pubblicato  sul  citato  sito  del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOC; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Provincia autonoma di  Trento,  dal  Consorzio  di  Tutela  Vini  del
Trentino,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata
«Valdadige» o  «Etschtaler»  nel  rispetto  della  procedura  di  cui
all'art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012; 
    Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica  del
disciplinare di produzione,  espresso  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e  dalla  Regione  Veneto
ugualmente interessate alla  modifica  della  DOC  interregionale  in
questione; 
    Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010,  espresso
nella riunione del giorno 15 luglio 2015 sulla predetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  D.M.  7
novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine
Controllata «Valdadige» o «Etschtaler». 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione,   in   regola   con   le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della
predetta proposta.