IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Vista in particolare la procedura di cui  all'art.  20  del  citato
regolamento (CE)  n.  110/2008,  relativa  alla  registrazione  delle
Indicazioni geografiche stabilite; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  13  maggio  2010,  n.  5195,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  216
del 15 settembre 2010, con il quale e' stata  definita  la  procedura
per la presentazione e l'approvazione  delle  schede  tecniche  sulle
indicazioni  geografiche  delle  bevande  spiritose  ai  fini   della
successiva registrazione comunitaria; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1°  agosto  2011,  n.  5389,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  228
del 30 settembre 2011, recante disposizioni in materia di "Attuazione
dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  -  Scheda  tecnica
della «Grappa»"; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  30  dicembre  2014,  n.  7242,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  13
del 17 gennaio 2015, con il quale e' stata  prorogata  al  1°  luglio
2015  l'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  imbottigliamento   sul
territorio  nazionale  previsto  dalla  scheda  tecnica  della   I.G.
«Grappa»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  19  giugno  2014,  n.  6623,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2014, con il quale e' stata  prorogata  al  1°  gennaio
2015  l'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  imbottigliamento   sul
territorio  nazionale  previsto  dalla  scheda  tecnica  della   I.G.
«Grappa»; 
  Visto il decreto ministeriale  del  10  dicembre  2013,  n.  15430,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  303
del 28 dicembre 2013, con il quale e' stata prorogata  al  30  giugno
2014  l'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  imbottigliamento   sul
territorio  nazionale  previsto  dalla  scheda  tecnica  della   I.G.
«Grappa»; 
  Visto il decreto ministeriale  del  28  dicembre  2012,  n.  18850,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  10
del 12 gennaio 2013, con il quale e' stata prorogata  al  1°  gennaio
2014  l'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  imbottigliamento   sul
territorio  nazionale  previsto  dalla  scheda  tecnica  della   I.G.
«Grappa»; 
  Vista la nota  dell'11  maggio  2015  con  la  quale  la  Direzione
generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  della  Commissione
europea fa presente che restrizioni al confezionamento  del  prodotto
finale devono essere debitamente giustificate, per cui  la  questione
in merito all'obbligo di imbottigliamento  sul  territorio  nazionale
della I.G. «Grappa» e' ancora aperta  e  necessita  di  un  ulteriore
approfondimento; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di   differire   l'entrata   in   vigore
dell'obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa»  sul  territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto  ministeriale
1° agosto 2011, come modificato dai decreti ministeriali 28  dicembre
2012, 10 dicembre 2013,  19  giugno  2014  e  30  dicembre  2014,  e'
differito al 1° gennaio 2016. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina