IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39,  comma  8,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111»,  di   seguito   denominato
«regolamento»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.445, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»,   di
seguito denominato «Testo unico»; 
  Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante  le  «Regole  tecniche
per l'utilizzo, nell'ambito  del  processo  tributario,  della  Posta
Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di  cui  all'art.
16, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  546  del  31  dicembre
1992»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16  gennaio
2003, n. 3»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2013,  recante  le  «Regole  tecniche  per  il   protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,  del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2013,  recante  le   «Regole   tecniche   in   materia   di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici,  nonche'  di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,  40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche  previste
dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre
2013, n. 163; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale,  espresso
con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente  decreto,  oltre  alle  definizioni  contenute
nell'art. 1 del regolamento, si intende: 
    a. "Area pubblica": area del portale della  Giustizia  Tributaria
che  contiene  le  informazioni  generali  sui  servizi,  le  novita'
normative  relative  al  processo  tributario  ed  il   servizio   di
registrazione al S.I.Gi.T.; 
    b. "Area riservata": area del portale della Giustizia  Tributaria
che contiene le pagine web  accessibili  ai  soggetti  abilitati  che
possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.; 
    c. "CCITT  Group  IV":  metodo  di  compressione  delle  immagini
bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX; 
    d. "DPI":  la  misura,  espressa  in  punti  per  pollice,  della
risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o
di una immagine; 
    e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale; 
    f.  "Log":  documento  informatico  contenente  la  registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informativo; 
    g. "PDF" (Portable Document Format):  documento  informatico  che
mantiene la propria formattazione e viene visualizzato  su  qualsiasi
dispositivo di output; 
    h. "PDF/A": formato standard internazionale creato  appositamente
per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato
sul formato PDF; 
    i. "PDF/A-1a": livello di conformita' del  PDF/A  che  indica  la
completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli  relativi
alle proprieta' strutturali e semantiche di documenti; 
    j. "PDF/A-1b": livello  di  conformita'  del  PDF/A  alla  minima
aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che  la  riproduzione
affidabile dell'aspetto visivo del  documento  sia  conservabile  nel
lungo periodo, affinche' mantenga  lo  stesso  aspetto  anche  quando
verra' visualizzato o stampato in futuro; 
    k. "Portale della Giustizia Tributaria"  (di  seguito  denominato
"Portale"):  portale  istituzionale  dei  servizi  telematici   della
Giustizia    Tributaria,     reso     disponibile     dal     dominio
"giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui
servizi, le novita' normative relative  al  processo  tributario,  le
istruzioni  operative  per  la  registrazione  al  S.I.Gi.T.  e   per
l'utilizzo delle funzionalita' presenti nel portale; 
    l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta  che  attesta  l'avvenuta
trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli,
il momento del deposito ai fini del computo dei termini  processuali,
di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992  n.
546; 
    m. "Sistema di gestione informatica dei  documenti"  (di  seguito
denominato  Sistema  documentale):  sistema  del  Dipartimento  delle
Finanze  di  cui  all'art.  52  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    n. "Sistema Informativo della Fiscalita'": di seguito  denominato
"SIF"  indica  l'insieme  delle  risorse,   degli   apparati,   degli
strumenti, delle regole e  delle  relazioni,  di  cui  dispongono  le
Strutture della Fiscalita'  per  il  perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali; 
    o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria":  di  seguito
denominato "S.I.Gi.T."; 
    p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale": di
seguito denominato "SPID"; 
    q. "TIFF" (Tagged Image File  Format):  formato  grafico  per  le
immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche
del colore; 
    r. "UNEP"  (Ufficio  Notificazioni  Esecuzioni  e  Protesti):  e'
un'articolazione  delle  Corti  d'Appello,  all'interno  delle  quali
operano ufficiali ed operatori giudiziari; 
    s. "UTC": Coordinated Universal Time.