IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema Tessera Sanitaria); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; 
  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 recante  semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate: 
    le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei  policlinici  universitari,  le  farmacie
pubbliche e private, i presidi  di  specialistica  ambulatoriale,  le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica
e  di  assistenza  integrativa  e  gli  altri  presidi  e   strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 
    gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 
  inviano al Sistema TS, secondo le  modalita'  previste  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  marzo  2008  i
dati relativi alle  prestazioni  erogate,  ad  esclusione  di  quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa  a
disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  Direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente   le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833; 
    b)  "Assistito",  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN; 
    c) "dPCM 26/3/2008", il decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124
del 28 maggio 2008,  attuativo  del  comma  5-bis  dell'art.  50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    d) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  e  dal  dPCM
26/3/2008; 
    e) "Sito web dedicato del  Sistema  TS",  il  sito  Internet  del
sistema TS, reso disponibile  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    f) "TS-CNS", la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei
Servizi, di cui all'art. 11, comma 15  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    g) "provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate",  il
provvedimento n. 103408 del 31 luglio  2015  attuativo  dell'art.  3,
comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    h)  "CAD",  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   "Codice   dell'Amministrazione
Digitale"; 
    i)  "SASN",  i  Servizi  di  Assistenza  Sanitaria  al  personale
Navigante (SASN), di cui al DPR 31 luglio 1980, n. 620; 
    j) "Codice", il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali"; 
    k) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    l) "medici", i medici iscritti all'albo dei  medici  chirurghi  e
degli odontoiatri; 
    m) "documento fiscale",  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata; 
    m)  "scontrino  parlante",  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del dPR 22  dicembre  1986,  n.  917  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    o)  "rimborsi",  i  rimborsi  per  prestazioni  non   erogate   o
parzialmente erogate; 
    p) "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui  al  Capo
IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti
individuati dall'art. 3, comma 2, ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti  di
cui al comma 2-ter del medesimo articolo;