L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
1. Premessa 
  La Prefettura di  Roma  ha  segnalato  a  questa  Autorita'  talune
criticita'  riscontrate  in  relazione  agli  appalti   indetti   per
l'affidamento del servizio  di  vigilanza  privata.  Tali  criticita'
attengono, in particolare: 
    all'esatta indicazione dell'oggetto dell'appalto (es. distinzione
tra  servizio  di  vigilanza  privata  e  servizi  di  guardiania   e
custodia); 
    alla corretta individuazione dei requisiti di  partecipazione  da
fissare nel bando di gara; 
    alla  determinazione  della  formula  per  individuare  l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ed ai casi in cui si  attribuisce  un
punteggio esiguo ai fin della valutazione dell'offerta  tecnica  (es.
pari a 20 punti) rispetto a quello attribuito  all'offerta  economica
(es. pari ad 80); 
    ai ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici  in  sede
di  gara,  che  potrebbero  essere  correlati  ad  irregolarita'  nel
rispetto degli  obblighi  derivanti  dall'applicazione  del  CCNL  di
categoria ed all'applicazione di tariffe orarie non in linea  con  le
tabelle sul costo medio del lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per tale settore; 
    alle modalita' di  attuazione  del  c.d.  «cambio  appalto»,  con
particolare  riferimento  all'applicazione,  da   parte   del   nuovo
aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale dell'impresa
«uscente». 
  Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di  numerosi
interessi di settore, l'Autorita' ha ritenuto opportuno  adottare  il
presente documento all'esito dei lavori di apposito tavolo tecnico  e
della consultazione pubblica avviati in conformita' al Regolamento in
tema di «Disciplina dell'analisi di  impatto  della  regolamentazione
(AIR) e della verifica  dell'impatto  della  regolamentazione  (VIR)»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013), al
fine  di  acquisire  ulteriori  valutazioni  o  aspetti  critici   da
approfondire. 
  Si evidenzia,  preliminarmente,  che,  per  l'affidamento  di  tali
servizi, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il bando-tipo che
l'Autorita' ha elaborato, a seguito della consultazione  conclusa  il
20 novembre 2014, con riferimento ai contratti pubblici di servizi  e
forniture. Il bando-tipo, che regolamenta  gli  affidamenti  mediante
procedura aperta con il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, riporta le clausole tassative di esclusione  individuate
ai sensi dell'art. 46, co. 1, del Codice, e  contiene  le  principali
regole per la gestione della procedura di  gara  quali,  ad  esempio,
quelle attinenti alla documentazione amministrativa da  produrre,  ai
requisiti di partecipazione, agli strumenti per premiare la  qualita'
delle offerte, alla verifica di anomalia. 
2. Inquadramento normativo 
  L'attivita' di vigilanza  privata  e'  disciplinata  da  molteplici
fonti normative e  regolamentari.  Tra  queste,  le  principali  sono
rappresentate dal r.d. 18 giugno 1931 n.  773  recante  «Testo  unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i. e dal r.d. 6 maggio 1940,
n. 635 di «Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e
s.m.i.. 
  Devono indicarsi, altresi',  il  d.m.  1°  ottobre  2010,  n.  269,
recante  «Disciplina  delle  caratteristiche  minime   del   progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti» ed  il  d.m.  del  4
giugno  2014   n.   115   «Regolamento   recante   disciplina   delle
caratteristiche e dei  requisiti  richiesti  per  l'espletamento  dei
compiti  di  certificazione  indipendente  della  qualita'  e   della
conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a  norma
dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
dei servizi dagli stessi  offerti.  Definizione  delle  modalita'  di
riconoscimento degli organismi di certificazione  indipendente».  Tra
le altre fonti normative  intervenute  in  materia,  devono  altresi'
indicarsi le seguenti: 
    d.l. 8 febbraio 2007,  n.  8,  recante  «Misure  urgenti  per  la
prevenzione e la repressione dei  fenomeni  di  violenza  connessi  a
competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla  legge
4 aprile 2007, n. 41; d.m. 8 agosto 2007 in tema di «organizzazione e
servizio degli «steward» negli impianti sportivi»; 
    d.l. 27 luglio  2005  n.  144  recante  «Misure  urgenti  per  il
contrasto   del   terrorismo    internazionale»,    convertito    con
modificazioni dalla l. 31 luglio 2005,  n.  155;  d.m.  15  settembre
2009, n.  154  in  tema  di  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'affidamento dei servizi di sicurezza  sussidiaria  nell'ambito  dei
porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e
depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei  relativi
mezzi di trasporto e depositi, nonche'  nell'ambito  delle  linee  di
trasporto  urbano,  per  il  cui  espletamento   non   e'   richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta', adottato  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»; 
    l. 15 luglio 2009, n. 94  recante  «Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica»; 
    d.m. 6 ottobre 2009 recante  «Determinazione  dei  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e  di  spettacolo  in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e  il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a  13  dell'articolo  3  della
legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
    l. 16 gennaio 2003 n. 3 recante  «Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione»; 
    d.m. 28 dicembre 2012 n. 269  in  tema  di  «Regolamento  recante
l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi  mercantili  battenti
bandiera italiana, che transitano in acque internazionali  a  rischio
pirateria». 
  Ai fini del presente documento, tra le fonti sopra indicate, sembra
opportuno richiamare in primo luogo il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (di
seguito Tulps)  ed  il  R.D.  6  maggio  1940,  n.  635  (di  seguito
Regolamento). 
  In particolare, il Tulps disciplina, al Titolo IV,  l'attivita'  di
vigilanza privata, prevedendo due diverse  modalita'  di  svolgimento
della stessa: quella contemplata dall'art. 133,  ossia  l'ipotesi  in
cui  la  vigilanza  della   proprieta'   privata   venga   esercitata
direttamente  dal  proprietario  dei  beni   (enti   pubblici,   enti
collettivi,  soggetti  privati)  attraverso  l'impiego   di   guardie
particolari  alle  proprie  dipendenze  e   nominate   dal   Prefetto
competente per  territorio;  una  seconda  ipotesi,  prevista  invece
dall'art.  134,  consistente  nello  svolgimento  dell'attivita'   di
vigilanza, previa autorizzazione prefettizia,  da  parte  di  persone
giuridiche private o singole persone fisiche  che  impieghino  propri
dipendenti,  in  via  professionale  ed  in  forma   imprenditoriale,
riconosciuti  come  guardie  giurate,  al  servizio   di   proprieta'
mobiliari o immobiliari. 
  In particolare, l'art. 133 Tulps dispone che  «gli  enti  pubblici,
gli altri enti collettivi  e  i  privati  possono  destinare  guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari
od immobiliari. Possono anche,  con  l'autorizzazione  del  prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla  vigilanza
o custodia in comune delle proprieta' stesse». 
  L'art. 134 Tulps dispone, invece, che «senza licenza  del  prefetto
e' vietato ad enti  o  privati  di  prestare  opere  di  vigilanza  o
custodia  di  proprieta'  mobiliari  od  immobiliari  e  di  eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto  di
privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non  puo'  essere
conceduta alle persone  che  non  abbiano  la  cittadinanza  italiana
ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o  siano  incapaci  di
obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto  non  colposo.  I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  possono  conseguire
la licenza per  prestare  opera  di  vigilanza  o  custodia  di  beni
mobiliari  o  immobiliari  alle  stesse  condizioni  previste  per  i
cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli  altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o  chiunque  eserciti  poteri  di
direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto  o
delle sue articolazioni,  nei  confronti  dei  quali  sono  accertati
l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli  altri  requisiti
previsti  dall'articolo  11  del  presente   testo   unico,   nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La  licenza  non
puo' essere conceduta per operazioni che importano  un  esercizio  di
pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale». 
  La  licenza  per  l'esercizio  dell'attivita'   di   vigilanza   e'
rilasciata dal Prefetto in  presenza  di  particolari  presupposti  e
requisiti indicati negli artt. 134, 136, 138 del Tulps. 
  La modalita' di presentazione della domanda per il  rilascio  della
licenza di cui all'art. 134 del Tulps e' disciplinata  dall'art.  257
Reg., il quale prevede (tra l'altro) che tale istanza  deve  indicare
il  soggetto  che  la  richiede,  la  composizione  organizzativa   e
l'assetto proprietario  di  quest'ultimo,  l'indicazione  dell'ambito
territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui  l'istituto
intende svolgere la propria attivita', l'indicazione dei servizi  per
quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si
intendono  impiegare.  La  domanda  e'  corredata  da   un   progetto
organizzativo  e  tecnico-operativo  dell'istituto,   nonche'   della
documentazione  comprovante  il  possesso  delle  capacita'  tecniche
occorrenti, proprie e delle persone preposte  alle  unita'  operative
dell'istituto e la disponibilita' dei mezzi finanziari,  logistici  e
tecnici  occorrenti  per  l'attivita'  da  svolgere  e  le   relative
caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. Il  successivo
art. 257-bis disciplina, inoltre, le modalita' di presentazione della
domanda per ottenere la licenza di cui al citato art. 134  del  Tulps
per  le  attivita'  di  investigazione,   ricerca   e   raccolta   di
informazioni per conto di privati. 
  Il comma 4 dell'art.  257  Reg.  demanda  poi  ad  un  decreto  del
Ministro dell'interno la definizione delle caratteristiche minime cui
deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti  minimi  di
qualita'  degli  istituti  e  dei  servizi,   nonche'   i   requisiti
professionali e di  capacita'  tecnica  richiesti  per  la  direzione
dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. 
  A tale ultima disposizione regolamentare e' stato dato seguito  con
il citato d.m. 1 ottobre 2010,  n.  269,  con  il  quale  sono  stati
disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti: 
    caratteristiche e requisiti organizzativi e  professionali  degli
istituti di vigilanza privata; 
    requisiti e qualita' dei servizi; 
    caratteristiche e requisiti organizzativi e  professionali  degli
istituti di investigazione privata e di informazione commerciale; 
    qualita' dei servizi di investigazione privata e di  informazione
commerciale; 
    requisiti professionali e  formativi  delle  guardie  particolari
giurate; 
    aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali. 
  Il d.m. 269/2010 individua, all'Allegato D, sez. III, par. 3.a,  le
tipologie di servizi demandati agli  istituti  di  vigilanza  privata
«per mezzo delle dipendenti guardie giurate e  con  l'uso  dei  mezzi
posti a loro disposizione», elencandoli come segue: 
    1. vigilanza fissa; 
    2. vigilanza saltuaria di zona; 
    3.  vigilanza  con  collegamento  di  sistemi  di  allarme  e  di
videosorveglianza; 
    4. intervento su allarme; 
    5. vigilanza fissa antirapina; 
    6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unita' cinofile; 
    7. servizio di antitaccheggio; 
    8. custodia in caveau; 
    9.  servizio  di  trasporto  e  scorta  valori   e   servizi   su
apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; 
    10. servizio scorta a  beni  trasportati  con  mezzi  diversi  da
quelli destinati al trasporto di valori, di proprieta'  dello  stesso
istituto di vigilanza o di terzi; 
    11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da
specifiche norme di  legge  o  di  regolamento  (d.m.  85/1999,  d.m.
154/2009, ecc.). 
  Lo stesso  d.m.,  sempre  all'Allegato  D,  sez.  III,  par.  3.b.1
individua i casi in cui,  per  speciali  esigenze  di  sicurezza,  il
servizio di vigilanza deve essere svolto dalle  guardie  giurate.  In
particolare  si  dispone  al  riguardo  che  devono  intendersi  come
obiettivi sensibili e,  come  tali,  affidati  alla  vigilanza  delle
guardie giurate, qualora non  vi  provvedano  direttamente  le  Forze
dell'Ordine, i seguenti beni: 
    aziende pubbliche o  private  del  settore  energetico  (sia  che
trattasi di strutture di produzione di energia  che  di  centrali  di
distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche  (compresi
gli impianti di potabilizzazione o distribuzione  nella  rete  idrica
urbana); 
    aziende pubbliche o private del settore  delle  telecomunicazioni
(in particolare centrali di collegamento, smistamento e  gestione  di
reti  telefoniche,  sia  fisse  che  mobili)  e  sedi  di   emittenti
radiotelevisive a carattere nazionale; 
    raffinerie, centri oli per la  raccolta  ed  il  trattamento  del
greggio, depositi di  carburante  e  lubrificanti  con  capacita'  di
stoccaggio superiore a 100 tonnellate. 
  Devono intendersi come siti con speciali esigenze di  sicurezza  e,
come  tali,  analogamente  affidati  alla  vigilanza  delle   guardie
giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine: 
    siti dove operano persone che  svolgono  compiti  di  particolare
delicatezza per il pubblico interesse e  per  i  quali  va  garantita
l'incolumita'  e  l'operativita'  (ad  esempio  aziende   o   presidi
ospedalieri e/o sanitari); 
    siti contenenti  banche  dati  sensibili  o  il  cui  accesso  e'
riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture  pubbliche
munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico,
sedi di Regioni, Province, Inps...); 
    siti dove l'accesso sia subordinato al controllo  con  macchinari
radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad
esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere); 
    siti dove ci sia giacenza di  valori  significativi  o  merci  di
valore  asportabili  (ad  esempio  musei,  pinacoteche,   mostre   se
contenenti opere di alto valore artistico ed economico). 
  Va considerato, inoltre, che  l'articolo  256-bis  del  Regolamento
specifica al comma 2 che «rientrano (...) nei  servizi  di  sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie  particolari  giurate,
salvo che la legge disponga  diversamente  o  vi  provveda  la  forza
pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti: 
    a) la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle  stazioni
ferroviarie, nelle stazioni  delle  ferrovie  metropolitane  e  negli
altri luoghi pubblici o aperti al  pubblico  specificamente  indicati
dalle norme speciali, ad  integrazione  di  quella  assicurata  dalla
forza pubblica; 
    b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e  di
ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni
in vigore o dalle  prescrizioni  dell'autorita',  ferme  restando  le
disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della  custodia,  del
trasporto e della scorta; 
    c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di  altri
beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e'
maneggio di somme rilevanti o  di  altri  titoli  o  beni  di  valore
rilevante, appartenenti a terzi; 
    d) la vigilanza armata mobile e  gli  interventi  sugli  allarmi,
salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; 
    e) la vigilanza presso infrastrutture del  settore  energetico  o
delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a
rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che  puo'
costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile  ai  fini
della  sicurezza  o  dell'incolumita'   pubblica   o   della   tutela
ambientale». 
  Il successivo comma 3  precisa,  poi,  che  «rientra  altresi'  nei
servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso  tribunali  ed
altri edifici pubblici, installazioni militari,  centri  direzionali,
industriali o commerciali  ed  altre  simili  infrastrutture,  quando
speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano
svolti da guardie particolari giurate». 
  E' necessario, infine considerare  che  e'  affidata  alle  guardie
giurate la custodia dei beni immobili  e  dei  beni  mobili  in  essi
contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico. 
  Con le disposizioni sopra indicate sono state, quindi, definite  le
tipologie di servizi demandati agli  istituti  di  vigilanza  privata
(Allegato D,  sez.  III,  par.  3.a,  d.m.  269/2010)  e  sono  stati
espressamente individuati i casi in cui,  per  speciali  esigenze  di
sicurezza, il servizio di vigilanza privata deve essere svolto  dalle
guardie giurate (art. 256-bis Reg. e All. D, sez.  III,  par.  3.b.1,
d.m. 269/2010). 
  Quanto sopra assume rilievo ai fini della definizione di una  delle
problematiche segnalate dalla Prefettura di Roma e rappresentata  dai
soggetti partecipanti al  tavolo  tecnico,  ossia  l'affidamento,  da
parte delle stazioni appaltanti, di servizi di  portierato  o  global
service in luogo del servizio di vigilanza privata, anche nei casi in
cui la disciplina di settore imporrebbe  il  ricorso  a  quest'ultimo
servizio. 
  Appare  evidente  che  tale  prassi  sia  da  censurare  in  quanto
contraria alla disciplina di settore che,  invece,  impone  nei  casi
indicati dall'art. 256-bis Reg. e dal  d.m.  269/2010  il  necessario
ricorso alla vigilanza privata,  stante  la  necessita'  di  eseguire
peculiari prestazioni a tutela di specifiche esigenze di sicurezza. 
  Le guardie giurate, infatti, come sopra illustrato,  devono  essere
in possesso di specifica  licenza  prefettizia.  Inoltre,  mentre  la
vigilanza privata  si  caratterizza  per  l'esercizio  di  poteri  di
intervento  diretto  per  la  difesa  dell'immobile,  l'attivita'  di
portierato o di guardiania non implica un obbligo  di  difesa  attiva
degli immobili, ma una normale  tutela  della  proprieta'  privata  e
della  funzionalita'  di   aziende   o   complessi   operativi   (es.
registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione  degli  accessi;
regolazione dell'afflusso delle vetture  ai  parcheggi;  monitoraggio
dell'impianto di allarme antintrusione e  nell'obbligo,  in  caso  di
allarme, di  darne  immediata  notizia  al  servizio  tecnico  ed  ai
soggetti    individuati    dal    proprietario    dell'immobile     o
dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.). 
  Le  societa'  di  portierato,  di  global  service  e  di   servizi
integrati, pur iscritte alla Camera  di  Commercio,  invece,  possono
svolgere  esclusivamente  le  attivita'  indicate  nel  loro  oggetto
sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni  ed  i  controlli
cui  invece  sono  soggetti  gli  istituti  di   vigilanza   privata.
L'attivita' di portierato, a seguito  dell'abrogazione  dell'art.  62
Tulps e degli artt. 111, 113, 114  Reg.,  per  effetto  della  l.  24
novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non  e'  piu'
soggetta  ad  autorizzazione  ed  e'  dunque  liberalizzata  (permane
l'autorizzazione del Prefetto all'uso della divisa ai sensi dell'art.
230 Reg.). 
  Appare evidente che le caratteristiche  che  contraddistinguono  la
vigilanza  privata  dai  servizi  fiduciari  rendono  la  prima   non
assimilabile e non sostituibile dai secondi. 
  Inoltre, alla luce delle espresse previsioni dell'art. 256-bis  Reg
e par. 3.b.1 dell'Allegato  D  del  d.m.  269/2010  che,  come  sopra
illustrato, prevedono  come  obbligatorio  il  ricorso  alle  guardie
giurate  per  la  vigilanza  dei  c.d.  obiettivi   sensibili,   deve
escludersi la possibilita' di affidare tali  servizi  ad  agenzie  di
portierato. 
  Sulla questione sembra utile citare anche  il  Vademecum  operativo
del Ministero dell'Interno (Disposizioni operative  per  l'attuazione
del Decreto Ministeriale 1.12.2010, n. 269) allegato  alla  circolare
557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg, nel quale si afferma che con il  d.m.
269/2010 viene «definita la spinosa questione della differenza tra  i
servizi di portierato e quelli  di  vigilanza  privata»,  rientrando,
evidentemente,  i  primi  per  esclusione   nelle   fattispecie   non
espressamente previste dalla norma in  esame.  La  linea  scelta  dal
Decreto, peraltro, appare coerente con  il  consolidato  orientamento
della  giurisprudenza  che  gia'  faceva  distinzione  tra  la   mera
vigilanza passiva - che puo' essere espletata  da  personale  diverso
dalle guardie giurate - ed «i ...compiti di  vigilanza  attiva -  che
possono comportare l'uso delle armi,  la  prevenzione  e  l'immediata
repressione dei reati in  concorso  con  le  forze  dell'ordine,  che
ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione  previsto  dagli
artt.133 e seguenti  del  Tulps....»,  ritenendo  tali  compiti  come
assimilabili a quelli svolti «...dagli  appartenenti  alla  forze  di
polizia e distinta, per tale ragione, dalla attivita'  di  portierato
la quale si caratterizza invece  per  essere  destinata  a  garantire
l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte  dei  fruitori  senza
che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto  mediata
ed indiretta) finalita'  di  prevenzione  e  sicurezza»  (Cfr.  Cass.
Penale,  sez.  I,  12.04.2006,  n.  14258;  Cons.  Stato,  sez.   VI,
14.02.2007, n. 654; TAR Lombardia, sez. III, 25.5.2010, n. 1674). 
  Alla luce di quanto sopra esposto, la commistione tra  il  servizio
di vigilanza privata e servizi fiduciari  (portierato  e  reception),
non risulta conforme  al  dettato  normativo  in  esame,  infatti  la
diversita' delle prestazioni di cui si compongono i predetti servizi,
non  consente  di  considerarli  sostituibili.  Pertanto  si  ritiene
necessario  richiamare  le  stazioni  appaltanti  ad  una  attenta  e
scrupolosa applicazione delle  disposizioni  sopra  indicate,  ed  in
particolare  del  d.  m.  269/2010,  che,   come   visto,   individua
all'Allegato D, sez. III, par. 3.a e 3.b.1, le tipologie  di  servizi
demandati agli istituti di vigilanza privata ed i casi  in  cui,  per
speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve  essere
svolto dalle guardie giurate, escludendo quindi  la  possibilita'  di
affidare tali servizi alle societa' di portierato. 
3. Suddivisione in lotti 
  Alcuni partecipanti al tavolo tecnico ed alla  consultazione  hanno
evidenziato come le stazioni appaltanti, oltre a  non  richiedere  in
taluni casi l'autorizzazione prefettizia normativamente prevista  per
il servizio di vigilanza  privata,  finiscono  spesso  per  aggregare
attivita'  eterogenee  in  un'unica  procedura.   Tale   aggregazione
potrebbe condurre alla mancata distinzione tra i servizi per i  quali
e' prevista l'apposita autorizzazione e quelli per cui la  legge  non
impone particolari requisiti di idoneita'. 
  Qualora non vengano richiesti in gara tali requisiti si rischia che
pervengano offerte da soggetti non vincolati ne'  al  possesso  della
licenza di cui all'art. 134 Tulps ne' al rispetto  dei  contratti  di
settore, con evidenti rischi per lo sviluppo di un corretto confronto
competitivo. 
  Fermo restando che la stazione appaltante ha  l'onere  di  indicare
nel bando di gara che il servizio di vigilanza  privato  non  possono
essere svolto senza la necessaria licenza di  cui  sopra,  la  stessa
deve poi verificare che  all'atto  della  stipula  del  contratto  di
affidamento del servizio de quo il soggetto  aggiudicatario  possegga
detta  autorizzazione  e  la  mantenga  per  tutta  l'esecuzione  del
contratto.  In   sostanza,   vi   e'   il   rischio   che   l'offerta
dell'aggiudicatario, se pur astrattamente piu' conveniente,  non  sia
idonea a garantire la qualita' e la regolare esecuzione del  servizio
di vigilanza privata in quanto l'aggiudicatario, se e',  privo  della
licenza di cui all'art. 134 Tulps, non puo' effettuare interventi  di
vigilanza attiva a tutela del patrimonio e  del  pubblico,  quali  ad
esempio i servizi antirapina, non  disponendo  di  personale  a  cio'
autorizzato e in possesso delle necessarie  qualifiche  professionali
ed attrezzature. 
  Cio' premesso, al fine di  generare  risparmi  di  spesa,  potrebbe
comunque essere conveniente per  la  stazione  appaltante  effettuare
un'unica gara comprendente piu' servizi, quali la  vigilanza  armata,
la custodia e il portierato,  prevedendo  pero'  lotti  distinti  per
ciascun servizio. In tal  caso,  rimane  l'obbligo  per  la  stazione
appaltante di indicare  dettagliatamente  nei  documenti  di  gara  i
singoli servizi richiesti, precisando in relazione a ciascuno di essi
i requisiti necessari  per  la  partecipazione  alla  gara  e  quelli
necessari per l'esecuzione, ivi comprese le autorizzazioni. 
  Inoltre, stante  l'attenzione  del  legislatore  nazionale  per  la
suddivisione in lotti, finalizzata  a  promuovere  la  partecipazione
delle piccole  e  medie  imprese,  nell'impostazione  della  gara  le
stazioni appaltanti debbono valutare  l'opportunita'  di  suddividere
l'affidamento dei servizi in piu' lotti funzionali, caratterizzati da
attivita' omogenee per natura e requisiti richiesti,  di  cui  almeno
uno dovrebbe riguardare il servizio di vigilanza privata. Nel caso di
servizi da svolgere presso  vasti  complessi  immobiliari,  come  gli
aeroporti  o  le  stazioni,  o  eventi/fiere,  la  suddivisione  puo'
riguardare anche l'estensione geografica. Si ricorda,  peraltro,  che
ai sensi dell'art. 2, co.  1-bis,  del  Codice,  l'eventuale  mancata
suddivisione in lotti deve essere espressamente motivata  negli  atti
di gara. 
 4. Ribassi eccessivi 
  I soggetti intervenuti al  tavolo  tecnico  ed  alla  consultazione
lamentano che nelle procedure di gara per l'affidamento del  servizio
di  vigilanza  privata  vengono   spesso   presentate   offerte   non
remunerative e/o che non ne  garantiscono  l'effettiva  qualita'.  Il
fenomeno, secondo quanto segnalato, puo' essere  causato  da  diversi
fattori: (i) partecipazione alla gara di agenzie d'affari ex art. 115
Tulps, che individuano successivamente gli istituti a cui affidare  i
servizi, proponendo delle tariffe che non coprono nemmeno i costi  di
gestione; (ii) partecipazione alla gara  di  soggetti  che  non  sono
provvisti della licenza di cui all'art. 134 Tulps  e  che,  pertanto,
non sopportano  gli  oneri  sostenuti  dagli  istituti  di  vigilanza
autorizzati; (iii) eccessiva  competizione  sul  prezzo,  determinata
dall'affidamento secondo il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  che
potrebbe essere eliminata scegliendo come criterio di  aggiudicazione
quello dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  (nel  seguito
OEPV). 
  In relazione alla riferita prassi di invitare  alle  procedure  per
l'affidamento del servizio di vigilanza privata non gli  istituti  di
cui all'art. 134 Tupls, ma societa' intermediarie, agenzie di  affari
di  cui  all'art.  115  Tulps,  che  successivamente  individuano   i
prestatori  del  predetto  servizio,  si  osserva   che   la   stessa
costituisce in buona sostanza una delega di  funzioni  pubblicistiche
in contrasto con la normativa di settore. Difatti  l'art,  33,  comma
1,decreto legislativo n. 163/2006 consente alle  stazioni  appaltanti
ed agli enti aggiudicatori di acquistare lavori, servizi e  forniture
facendo ricorso a centrali di committenza, ma in questa categoria non
rientrano le agenzie di cui sopra (cfr, Avcp, deliberazione  6.3.2013
n.7). In altri termini, salvo le ipotesi prescritte dal  legislatore,
il decreto  legislativo  n. 163/2006  ‹‹proibisce  che  un   soggetto
diverso dall'amministrazione interessata possa avviare e  gestire  il
procedimento volto all'affidamento  di  contratto  pubblico.  Per  la
stipulazione di  tale  contratto  e'  necessario  che  l'intera  fase
pubblicistica antecedente, finalizzata alla  scelta  del  contraente,
sia svolta dall'amministrazione aggiudicatrice che  sara'  parte  del
contratto stesso›› (Avcp, parere sulla normativa, 30 luglio 2009). 
  Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si osserva  che  la
stazione  appaltante  deve  prevedere  requisiti  coerenti   con   la
normativa di settore, che  assicurino  un'effettiva  concorrenza  nel
mercato del servizio di vigilanza privata. 
  Sul punto si ricorda che «senza licenza del prefetto e' vietato  ad
enti  o  privati  di  prestare  opere  di  vigilanza  o  custodia  di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di  eseguire  investigazioni  o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto  di  privati»  (art.
134 Tulps). Tale autorizzazione e' rilasciata dal Prefetto su istanza
dell'interessato, previa verifica della  sussistenza  di  determinati
presupposti e requisiti, espressamente previsti e disciplinati  dagli
artt. 11, 134, 136 e 138 Tulps e dagli artt. 256-bis e  257  ss.  del
regolamento di esecuzione. La stessa e', quindi, un provvedimento  di
autorizzazione  intuitu  personae,  riconducibile,  ai   fini   della
partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  nella  categoria
generale dei requisiti di idoneita' professionale di cui all'art.  39
decreto legislativo n. 163/2006 (cfr. ANAC, parere di precontenzioso,
8 aprile 2015 n.48; e 14 ottobre 2014 n. 64). 
  Conseguentemente,    secondo    l'orientamento     piu'     recente
dell'Autorita', il possesso della  licenza  prevista  e  disciplinata
dall'art. 134 Tulps - riferita ad una o piu' province  -  costituisce
un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per  l'affidamento
di servizi di vigilanza  privata,  da  ricondurre  nell'ambito  della
categoria generale dei requisiti di idoneita'  professionale  di  cui
all'art. 39 decreto legislativo n.163/2006. 
  Corre, tuttavia, l'obbligo di  evidenziare  che  nel  rispetto  dei
principi   di   ragionevolezza,   non   discriminazione    e    favor
partecipationis,  tale  requisito  di   ammissione   deve   ritenersi
soddisfatto anche laddove il concorrente sia  gia'  titolare  di  una
licenza  prefettizia  ex  art.  134  del  Tulps  per  un  determinato
territorio provinciale ed abbia presentato istanza  per  l'estensione
dell'autorizzazione  in  altra  Provincia -   quale   territorio   di
riferimento per  l'espletamento  del  servizio  previsto  in  gara  -
purche' la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima  della
stipula del contratto. Sul punto  va,  infatti,  considerato  che  in
virtu' del citato art. 257-ter, comma  5,  «ai  fini  dell'estensione
della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della
stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi,  le
tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova
o le nuove  sedi  operative  se  previste  ed  ogni  altra  eventuale
integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e
3. I relativi servizi hanno inizio  trascorsi  novanta  giorni  dalla
notifica,  termine  entro  il  quale  il   prefetto   puo'   chiedere
chiarimenti  ed  integrazioni  al  progetto  tecnico-organizzativo  e
disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere
assentita, ovvero ricorrano i presupposti per  la  sospensione  o  la
revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater». 
  Tale disposizione prevede, dunque, che l'estensione  della  licenza
ad altri servizi o ad altre Province e' subordinata ad  una  notifica
dell'interessato  alla   competente   prefettura,   corredata   dalla
necessaria documentazione. L'estensione dell'attivita'  di  vigilanza
autorizzata dal provvedimento  prefettizio  in  altre  Province  puo'
essere avviata solo dopo il decorso del termine di  90  giorni  dalla
presentazione della predetta  istanza,  termine  entro  il  quale  il
Prefetto  puo'  chiedere  chiarimenti  ed  integrazioni  al  progetto
tecnico-organizzativo prodotto e disporre il divieto  dell'attivita',
qualora la stessa non possa essere assentita. Tale richiesta ai sensi
dell'art. 257-ter, comma 5, e'  dunque  un  posterius  non  un  prius
rispetto al conseguimento dell'autorizzazione ex art. 134 Tulps. 
  Conseguentemente il concorrente in possesso della predetta  licenza
e che abbia presentato istanza di estensione ex art.  257-ter,  co.5,
r.d. 773/1940, puo' concorrere alla gara se  dimostra  di  aver  gia'
richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez.  V,  2  marzo
2011, n. 1315 secondo cui ‹‹l'esclusione  dell'appellante,  che  pure
aveva  presentato  tempestiva  domanda  di  estensione   territoriale
dell'autorizzazione prefettizia, deve reputarsi illegittimo e  merita
di conseguenza l'annullamento,  con  conseguente  riammissione  della
societa' alla procedura ai fini dell'esame dell'offerta›› e sez.  VI,
2 maggio 2012 n. 2515). 
  Dunque,  mentre  il  possesso  della  licenza  ex  art.  134  Tulps
costituisce condizione di partecipazione alle gare per  l'affidamento
dei servizi di vigilanza privata,  il  conseguimento  dell'estensione
territoriale o ad altre attivita', ex art. 257, co. 5  sopra  citato,
costituisce  una  condizione  di  stipulazione  del  contratto,  dopo
l'aggiudicazione. 
  Con riferimento ai criteri di  aggiudicazione  si  osserva  che  la
scelta degli stessi  e'  rimessa  dall'art.  81  decreto  legislativo
n.163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare
o il prezzo piu' basso o l'OEPV (1)   Tale  opzione,  tuttavia,  deve
essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma  2,
decreto   legislativo   n.163/2006,   ossia,   alle   caratteristiche
dell'oggetto del contratto.  Conseguentemente,  la  stessa  non  puo'
essere dettata esclusivamente dalla  necessita'  di  evitare  ribassi
eccessivi e l'eventuale utilizzo dell'OEPV deve  essere  motivata  in
funzione degli elementi oggettivi del contratto e  prevedere  criteri
di  valutazione  dell'offerta  tecnica  idonei  a  far  emergere   le
differenze qualitative tra le offerte presentate. In sostanza, l'OEPV
e' preferibile quando il progetto tecnico acquista  una  sua  valenza
nell'ambito dell'offerta (cfr. Avcp, determinazione 24 novembre 2011,
n. 7). 
  Viceversa,   quando   il   prodotto   o   servizio   e'   altamente
standardizzato  per  le  sue  caratteristiche  o  per  la  stringente
regolamentazione, sarebbe preferibile adottare il criterio del prezzo
piu' basso. In  questo  caso,  al  fine  di  prevenire  comportamenti
opportunistici sia in fase di  offerta  che  in  fase  esecutiva,  la
stazione appaltante deve definire un progetto completo ed accurato  e
verificare che le offerte presentate corrispondano a quanto richiesto
dai documenti di  gara  e  dalla  disciplina  di  settore.  Si  noti,
peraltro, che l'affidamento al prezzo piu' basso si caratterizza  per
una maggiore semplicita' nel processo di valutazione delle offerte. 
  In considerazione di quanto sopra, nel  caso  in  cui  la  stazione
appaltante, ritenga che sussistano le condizioni  per  l'applicazione
del criterio del prezzo piu' basso dovra' definire puntualmente negli
atti di gara le condizioni tecniche per  l'esecuzione  del  servizio,
con la conseguenza che l'unica differenza  nelle  offerte  presentate
dai concorrenti sara' data dal prezzo di  realizzazione  dei  servizi
come  predeterminati  dalla  stazione  appaltante.  Tali   condizioni
potrebbero riguardare ad esempio: 
    la tipologia di vigilanza richiesta (fissa, ronda, ecc.); 
    il  numero  di  personale  impiegato  nei  diversi  servizi,  con
particolare riferimento al personale in  possesso  di  autorizzazione
prefettizia; 
    il numero delle pattuglie/vetture che devono  essere  disponibili
per interventi ed emergenze; 
    il numero e  le  caratteristiche  delle  frequenze  radio  per  i
collegamenti con le stazioni di polizia; 
    il numero e la dislocazione delle telecamere  necessarie  per  la
videosorveglianza; 
    l'esperienza richiesta al personale con riferimento ai servizi da
espletare; 
    l'esperienza nelle procedure e modalita' di intervento operativo. 
  Di contro, qualora la stazione appaltante ritenga che  il  servizio
possa essere differenziato da un punto di  vista  qualitativo  potra'
aggiudicare il contratto con il criterio dell'OEPV. In  tal  caso  e'
possibile prevedere dei criteri di valutazione tecnica che  attengano
alla qualita' del progetto e che  non  privilegino,  invece,  aspetti
legati  alla  dimensione  d'impresa.  Tra  gli  aspetti  che  possono
premiare  la  qualita'  vi  sono  la  formazione  per  il  personale,
l'organizzazione  del  servizio,  il  progetto  tecnico,   anche   in
relazione  alle  attrezzature  e  apparecchiature  tecnologiche,   le
modalita'   di   intervento   in   caso   di   emergenza   attraverso
strutture/attrezzature  dedicate,  l'offerta  di  servizi  aggiuntivi
rispetto a quelli richiesti nel  capitolato.  Non  dovrebbero  essere
compresi di norma nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta
quegli  elementi,  il  cui  possesso  oltre   una   certa   quantita'
predefinita ex ante  dalla  stazione  appaltante,  da  un  lato,  non
comporti un beneficio evidente per la qualita' del servizio  offerto,
e, dall'altro, possa avere, invece,  l'effetto  di  privilegiare  gli
operatori di maggiori dimensioni (ad es. criteri legati al numero  di
pattuglie o al personale in possesso  di  autorizzazione  prefettizia
oltre a quello necessario per garantire il servizio). 
  Come l'Avcp ha avuto modo di  evidenziare  in  piu'  occasioni  (da
ultimo, bando-tipo  n.  1/2014),  l'utilizzo  dell'OEPV  permette  di
prestare maggiore o minore attenzione alla qualita' del servizio reso
(ovvero maggiore  o  minore  valore  all'elemento  prezzo)  adottando
alcuni  accorgimenti   consentiti   dalla   normativa   vigente.   Si
evidenziano, in particolare: 
    la possibilita' di limitare il peso della componente del prezzo; 
    la fissazione di un coefficiente X elevato  (0,85  o  0,9)  nella
calibrazione  della  formula  bi-lineare  di  cui  Allegato   P   del
Regolamento; 
    la fissazione di una soglia di sbarramento al punteggio  tecnico,
in modo da selezionare solo le  offerte  che  soddisfano  determinati
standard qualitativi; 
    la possibilita' di effettuare la  riparametrazione  dei  punteggi
tecnici, con la quale si premiano le  offerte  di  maggiore  qualita'
(cfr. determinazione Avcp del 24 novembre 2011, n. 7). Si ricorda che
la riparametrazione assolve all'esigenza  di  garantire  un  rapporto
invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualita' in modo che,
in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre  offerte
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.  3716).  Si  sottolinea
pertanto l'importanza di tale operazione, cosi' come piu'  ampiamente
indicato nella predetta determinazione n.7/2011, a cui si rinvia  per
un approfondimento della tematica in esame. 
  A  prescindere  dal  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  dalla
stazione appaltante, e' comunque, necessario che la documentazione di
gara suddivida l'importo globale tra i vari servizi, cio' sia ai fini
della formulazione dell'offerta sia per la  corretta  quantificazione
dei requisiti di partecipazione connessi al fatturato aziendale  che,
secondo l'art. 41, co. 2,  del  codice,  devono  essere  congruamente
motivati negli atti di gara, pena l'illegittimita' della clausola che
li prevede. 
  Al fine di impedire che la concorrenza sul  prezzo  si  traduca  in
offerte  economiche  tali  da   compromettere   la   qualita'   delle
prestazioni o le condizioni di lavoro e di  sicurezza  del  personale
impiegato nello svolgimento della commessa, e'  necessario,  inoltre,
che le stazioni appaltanti procedano ad  effettuare  la  verifica  di
congruita' secondo quando disposto dagli  artt.  86  e  seguenti  del
decreto legislativo n.163/2006,  valutando,  in  particolare,  se  il
prezzo offerto sia idoneo a garantire il rispetto di  tutti  i  costi
attinenti al servizio previsto nel capitolato  tecnico,  tra  cui  il
costo del lavoro, in ordine  al  quale  non  si  potranno  presentare
offerte al ribasso. Al riguardo  si  ricorda  che  non  sono  ammesse
giustificazione  in  relazione   a   trattamenti   salariali   minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge
(art. 87, comma 3) (2) Cio'  significa  che  la  stazione  appaltante
dovra' verificare la coerenza tra l'importo complessivo  offerto  per
l'appalto e i costi orari del personale indicati  in  sede  di  gara,
ponendo attenzione a che gli stessi  siano  in  linea  con  i  minimi
previsti dai contratti collettivi di lavoro. A  tal  fine,  un  utile
parametro  di  riferimento  e'  rappresentato  anche  dalle   tabelle
ministeriali sul costo medio del  lavoro.  Al  riguardo  si  precisa,
pero', che le stesse non assumono valore  di  parametro  assoluto  ed
inderogabile, ma svolgono una funzione  indicativa,  suscettibile  di
scostamento  in  relazione  a  valutazioni  statistiche  ed   analisi
aziendali evidenzianti una particolare  organizzazione  in  grado  di
giustificare la sostenibilita' di costi inferiori (in tal senso si e'
espressa anche la giurisprudenza  amministrativa  cfr.  Cons.  Stato,
sez. V 13 marzo 2014 n.1176, Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2013,  n.
3314  e  sez.  IV,  22  marzo  2013,  n.  1633;   AVCP,   parere   di
precontenzioso, 20 ottobre 2011, n.189). 
  La  stazione  appaltante,  inoltre,  nel  verificare  la   serieta'
dell'offerta  potra'  considerare  anche  la  percentuale  di   utile
indicata dal concorrente. Sebbene secondo  alcuni  partecipanti  alla
consultazione  quest'ultima  non  potrebbe  essere  pari  a  zero  in
considerazione  dello  scopo  di  lucro  perseguito  dagli  operatori
economici,   sul   punto   occorre   considerare   che   secondo   la
giurisprudenza amministrativa non  e'  possibile  fissare  una  quota
rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba  considerarsi
per definizione  incongrua,  dovendosi  invece  avere  riguardo  alla
serieta' della proposta  contrattuale,  atteso  che  anche  un  utile
apparentemente modesto puo' comportare un vantaggio importante  (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e sez.  IV,  23  luglio
2012, n. 4206). 
 5. Cambio appalto e imponibile di manodopera 
  Ai fini dell'inquadramento generale della problematica in esame, si
richiama  l'art.  69  del  codice  dei  contratti  -  in  recepimento
dell'art.  26  della  direttiva  2004/18/CE  e  dell'art.  38   della
direttiva 2004/17/CE - ai sensi  del  quale  le  stazioni  appaltanti
possono esigere condizioni particolari  di  esecuzione  dell'appalto,
purche' queste siano compatibili con il  diritto  comunitario  e,  in
particolare,  con  i  principi  di  parita'   di   trattamento,   non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',  e  purche'   siano
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando  o  nel  capitolato  d'oneri.  A  tal  riguardo,  la   suddetta
disposizione precisa,  al  comma  2,  che  dette  condizioni  possono
attenere,  in  particolare,  a  esigenze  sociali  o  ambientali   ed
aggiunge, al comma 3, che la stazione  appaltante  che  prevede  tali
condizioni particolari ha facolta' di comunicarle  all'Autorita',  al
fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilita' con  il  diritto
comunitario. Le norme comunitarie  e  la  disciplina  di  recepimento
prevedono, dunque, espressamente che debba trattarsi di condizioni di
esecuzione, con cio' chiarendo, esplicitamente, come  ha  piu'  volte
stabilito l'Autorita', che si  tratta  di  condizioni  che  producono
effetti nella fase esecutiva dell'appalto e, implicitamente,  che  le
stesse non devono avere incidenza sulla fase di  partecipazione  alla
gara. 
  Inoltre,   dall'applicazione   delle   clausole   concernenti   una
particolare condizione di esecuzione della  prestazione,  non  devono
conseguire indebite interferenze con i criteri di  valutazione  della
migliore offerta, atteso che quest'ultima deve essere valutata  sulla
base  del  proprio  contenuto  qualitativo,  direttamente   attinente
all'oggetto dell'appalto. 
  Le  stazioni  appaltanti  devono,  quindi,  effettuare   un'attenta
valutazione  della  conformita'  delle  condizioni   particolari   di
esecuzione richieste ai principi  del  Trattato  UE,  concernenti  la
libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei  servizi,
al fine di evitare discriminazioni,  dirette  o  indirette,  tra  gli
offerenti, e di scongiurare il rischio che le  stesse  possano  avere
effetti pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza  tra  le
imprese. Proprio al  fine  di  favorire  tale  valutazione,  il  gia'
richiamato art. 69, comma 3, del Codice  dei  Contratti  Pubblici  ha
previsto  la  facolta'  per  le  stazioni  appaltanti  di  richiedere
all'Autorita' un pronunciamento sulle clausole del bando contemplanti
«particolari condizioni di esecuzione del  contratto»,  onde  evitare
che le disposizioni in esse contenute  incidano  negativamente  sulle
condizioni  di  concorrenzialita'  del  mercato  «in  modo  tale   da
discriminare  o  pregiudicare  alcune  categorie   di   imprenditori,
determinando cosi' un'incompatibilita' delle previsioni del  bando  o
dell'invito con  il  diritto  comunitario»  (Cons.  Stato,  parere  6
febbraio 2006, n. 355). 
  Si deve, poi, richiamare il costante  indirizzo  interpretativo  di
questa Autorita', secondo il quale, al fine di onorare  gli  obblighi
pubblicitari richiesti dalla norma,  e'  opportuno  che  la  stazione
appaltante: a) includa la clausola sociale, oltre che nel  capitolato
tecnico anche nel bando di gara e nel disciplinare di  gara;  b)  dia
alla clausola adeguata  e  autonoma  evidenza,  trasponendola  in  un
articolo  specifico  rubricato  «clausola  sociale»   o   espressione
equivalente; c) riporti una clausola di identico tenore nello  schema
di  contratto;  d)  curi  che  gli  operatori  economici  concorrenti
dichiarino  in  sede  di  offerta  di  accettare  le  condizioni   di
esecuzione. Infatti, poiche' tali  clausole  implicano  una  parziale
deroga alla disciplina comunitaria, ragioni di opportunita'  inducono
a suggerire una previsione espressa e facilmente individuabile  della
stessa, mediante formulazione idonea ad evidenziare  la  specificita'
esecutiva(cfr. Anac, parere sulla normativa AG 6/2015 e 14/2015). 
  Analoga attenzione deve essere  prestata  affinche'  gli  operatori
economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di  accettare  le
condizioni  particolari  di  esecuzione   previste   dal   capitolato
prestazionale. 
  Fra le condizioni  di  esecuzione  del  contratto  rientra  la  cd.
clausola  sociale,  chiamata  anche  di  assorbimento  del  personale
impiegato dal precedente aggiudicatario. Come  rilevato  dalla  Corte
costituzionale - pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 -  la  clausola  in
questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto  e  subentro  di
nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di  assicurare  la
continuita'  del   servizio   e   dell'occupazione,   nel   caso   di
discontinuita'  dell'affidatario.  La  Corte  evidenzia   come   tale
clausola non solo e' stabilita dalla contrattazione collettiva ed  e'
riconosciuta in sede  giurisprudenziale,  ma  e'  anche  prevista  in
specifiche disposizioni  normative  statali  e  regionali,  con  cio'
riconoscendone piena  legittimita'.  A  sostegno  della  legittimita'
della  clausola  si  richiama,   inoltre,   sia   l'art.   41   della
Costituzione,  che  ammette  limiti  alla  liberta'   di   iniziativa
economica per fini sociali, sia l'art. 2  del  Codice  dei  contratti
pubblici, che subordina il principio  di  economicita'  «ai  criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali». 
  In linea generale,  si  precisa  che  per  costante  giurisprudenza
(Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta  clausola  non
deve essere intesa come  un  obbligo  di  totale  riassorbimento  dei
lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante  .
sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione  di
contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non  sono  previsti
automatismi  assoluti  nell'applicazione  della  clausola   in   fase
esecutiva. Infatti «l'amministrazione non puo' ritenersi vincolata in
maniera indefinita ad utilizzare un servizio con un numero di addetti
variabile  solo  in  aumento,  nonostante  l'evoluzione   tecnologica
consenta la realizzazione del servizio  con  un  numero  minore,  con
corrispondente risparmio di  spesa  pubblica»  (ibidem,  sentenza  n.
2533/2013). 
  Viceversa, la clausola deve essere interpretata nel  senso  che  il
riassorbimento sia armonizzabile  con  l'organizzazione  dell'impresa
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e  di  manodopera
previste nel nuovo contratto, in modo da non attribuirle  un  effetto
escludente. La clausola, pertanto, puo' essere inserita soltanto  nel
caso in cui  il  nuovo  affidamento  abbia  ad  oggetto  il  medesimo
servizio per il  quale  e'  cessato  l'appalto,  conseguentemente  e'
necessario  che  la  stazione  appaltante   definisca   correttamente
l'oggetto  dell'appalto  secondo  un'esatta  applicazione  del   D.M.
269/2010, evitando di qualificare come servizio di vigilanza  privata
attivita' che invece ne esulano, oppure che trasformi il servizio  di
vigilanza privata, oggetto del precedente  appalto,  in  un  servizio
fiduciario, in tal caso, si ribadisce, non puo' trovare  applicazione
il riassorbimento del personale (cfr. Avcp, pareri  sulla  normativa,
AG 19/2013, AG 20/2013 e AG 39/2013). 
  Secondo il consolidato orientamento dell'Avcp sul  punto  l'obbligo
di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario puo'  essere
consentito  soltanto  previa  valutazione   di   compatibilita'   con
l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero  dei
lavoratori sia la loro  qualifica  devono  essere  armonizzabili  con
l'organizzazione  d'impresa  della  ditta  aggiudicataria  e  con  le
esigenze   tecnico-organizzative   previste   (Avcp,   parere   sulla
normativa, AG  44/2013).  La  clausola  sociale,  infatti,  non  puo'
alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario  in  ordine  al
dimensionamento dell'impresa e, in tal senso,  non  puo'  imporre  un
obbligo di integrale  riassorbimento  dei  lavoratori  del  pregresso
appalto, senza adeguata considerazione delle  mutate  condizioni  del
nuovo appalto, del contesto sociale  e  di  mercato  o  del  contesto
imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Ed infatti la
giurisprudenza  ha  affermato  che  «l'appaltatore  subentrante  deve
prioritariamente assumere  gli  stessi  addetti  che  operavano  alle
dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro  numero
e  la  loro  qualifica  siano  armonizzabili   con   l'organizzazione
d'impresa  prescelta  dall'imprenditore  subentrante».   Aggiungendo,
inoltre, che alla clausola  sociale  deve  essere  data  una  lettura
"flessibile", secondo il diritto vivente e pertanto, i lavoratori che
non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore  subentrante  o
vengono adibiti ad altri servizi o sono destinatari  delle  norme  in
materia di ammortizzatori sociali (Cons. Stato, sez. IV,  2  dicembre
2013,  n.  5725;  in   argomento   cfr.   anche   Avcp,   parere   di
precontenzioso,  n.  44/2010,  Avcp  ,parere  sulla   normativa,   AG
41/2012). 
  Per il servizio di vigilanza privata, il C.C.N.L.  di  categoria  a
partire dal 1 febbraio 2013 ha introdotto una disciplina contrattuale
cogente in  materia  di  cambio  appalto,  stabilendone  la  relativa
procedura (artt.24-27 C.C.N.L. 2013-2015). 
  In disparte da qualsiasi analisi su detta disciplina, istituita «al
precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione» e  per  evitare,
nei confronti dei lavoratori, soluzione  di  continuita'  fra  i  due
appalti, in questa sede occorre individuare la corretta  applicazione
della clausola sociale nelle procedure di gara per l'affidamento  del
servizio  di  vigilanza  privata,  al  fine   di   assicurare   piena
trasparenza nella procedura, circolarita' delle informazioni e creare
i presupposti affinche' la stazione appaltante sia in  condizione  di
valutare  l'attendibilita'   dell'offerta   in   sede   di   verifica
dell'anomalia. 
  In particolare la presenza di  specifici  obblighi  in  materia  di
assorbimento  del  personale  derivanti  dal  C.C.N.L.  del   settore
vigilanza privata determina la  necessita'  di  prevedere  che  nella
documentazione di gara sia contenuta in maniera chiara ed espressa la
clausola sociale, quale modalita' di esecuzione dell'appalto ex  art.
69, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici. Ne deriva che, da
un lato, la stazione appaltante deve  esplicitare  le  condizioni  di
esecuzione nei documenti di gara e,  dall'altro,  che  gli  operatori
economici  debbono  accettarle,  nel   caso   in   cui   risulteranno
aggiudicatari. A titolo esemplificativo,  il  tenore  della  predetta
clausola potrebbe essere il seguente: «Al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste  dalla
contrattazione  collettiva   in   materia   di   riassorbimento   del
personale». 
  Nella documentazione di  gara,  inoltre,  nell'ambito  dei  dati  e
informazioni utili alla  definizione  dell'oggetto  dell'appalto,  la
stazione appaltante deve prevedere l'indicazione  del  personale  che
attualmente  svolge  il  servizio,  corredata  dall'indicazione   del
livello, comprensivo di  eventuali  scatti  di  anzianita',  e  della
retribuzione corrisposta al lavoratore. Cio' in quanto la  previsione
di cui al comma 1, dell'art.  69,  secondo  la  quale  le  condizioni
particolari di esecuzione devono essere precisate nel bando di  gara,
o nell'invito in caso di procedure  senza  bando,  o  nel  capitolato
d'oneri, e' destinata a salvaguardare il  principio,  non  eludibile,
che il concorrente sia messo in condizione di conoscere, prima  della
presentazione dell'offerta, quali oneri assume con la  partecipazione
alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 6 agosto 2013, n. 19). 
  Non da ultimo,  l'indicazione  nella  documentazione  di  gara  del
personale  impiegato  nell'appalto  e  della  relativa  retribuzione,
costituisce  un  elemento  per  la  valutazione   dell'attendibilita'
dell'offerta,  la  cui  sostenibilita'  viene  calcolata  anche   con
riferimento al numero di personale uscente. 
  Dopo l'aggiudicazione, in caso di subentro  di  altro  istituto  di
vigilanza nei medesimi servizi gia' oggetto del  precedente  appalto,
con  riferimento  all'istituto  uscente   e   agli   altri   soggetti
individuati dal C.C.N.L.  2013-2015  (OO.SS.,  istituto  subentrante,
Prefettura e Questura), trova  applicazione  la  disciplina  prevista
dagli artt. 24-27 del  citato  C.C.N.L.  Il  mancato  rispetto  della
clausola sociale, costituendo la stessa modalita' di  esecuzione  del
contratto, potra' essere valutata dalla stazione appaltante di  volta
in volta, al fine di verificare se l'appaltatore abbia commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto. 
    Approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2015 
 
Il segretario: Esposito 

(1) Tale  disposizione  potrebbe  essere  modificata  a  seguito  del
    recepimento  delle  nuove  direttive  comunitaria  sugli  appalti
    publici. Per un approfondimento sul tema si  rinvia  all'atto  di
    segnalazione n. 3, del  21  maggio  2014,  adottato  dall'AVCP ai
    sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del  decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 «Direttive  n.  2014/24/UE  sugli  appalti
    pubblici, n. 2014/25/UE, sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
    erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  dei  trasporti e
    dei servizi  postali  e  n.  2014/23/UE  sull'aggiudicazione  dei
    contratti di concessione».  

(2) Per un approfondimento sulla problematica relativa al  costo  del
    lavoro negli appalti pubblici si rinvia all'atto di  segnalazione
    n. 2, del 19 marzo 2014, adottato  dall'AVCP ai  sensi  dell'art.
    6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12  aprile  2006,
    n. 163 «Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti
    pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis, del decreto legislativo
    del 12 aprile 2006 n. 163».