IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'Accordo tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare  la  Tax
Compliance Internazionale e ad applicare la normativa FATCA  (Foreign
Account Tax Compliance Act) firmato a Roma il 10 gennaio 2014; 
  Vista la legge 18 giugno  2015,  n.  95,  con  la  quale  e'  stato
ratificato il citato Accordo  intergovernativo  tra  l'Italia  e  gli
Stati Uniti; 
  Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma  2,
8, comma 2 della suddetta legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 95,  i
quali prevedono che con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite rispettivamente  le  regole  tecniche  per  la
rilevazione, la trasmissione e  la  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4,  le
procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali
ed inoltre le modalita' di applicazione delle disposizioni  contenute
negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1 e 8, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  concernente
l'attuazione della delega conferita  dall'art.  1,  comma  32,  della
legge 24 novembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  concernente
l'attuazione della delega conferita  dall'art.  2,  comma  25,  della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  tutela  previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria; 
  Vista la legge 30 aprile  1999,  n.  130,  contenente  disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  concernente
la disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto l'art. 26 della Convenzione tra il Governo  della  Repubblica
italiana e il Governo degli Stati  Uniti  d'America  per  evitare  le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per  prevenire
le frodi o le evasioni fiscali, ratificata con la legge 3 marzo 2009,
n. 20, in cui viene disposto che lo scambio di informazioni  persegue
la finalita' di applicare le disposizioni convenzionali e  domestiche
relative alle imposte previste dalla stessa Convenzione,  nonche'  di
evitare le  frodi  o  le  evasioni  fiscali  e  che  le  informazioni
scambiate possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita'
incaricate dell'accertamento, della riscossione e delle decisioni  di
ricorsi in relazione alle  medesime  imposte,  che  le  utilizzeranno
soltanto per questi fini; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia  di
protezione dei dati personali, e  in  particolare  gli  articoli  24,
comma 1, lettera a), 43, comma  1,  lettera  c)  e  66  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nell'Adunanza dell'8 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
  1) «IGA» designa un Accordo intergovernativo per migliorare la  tax
compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) stipulato dal Governo degli  Stati  Uniti
con un altro Paese; 
  2) «IGA 1» designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni
finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con  gli
Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla  normativa
FATCA all'Autorita'  fiscale  del  Paese  stesso,  che  le  trasmette
all'Internal Revenue Service statunitense (IRS); 
  3) «IGA Italia» designa l'IGA 1 stipulato tra Italia e Stati  Uniti
d'America; 
  4) «IGA 2» designa un IGA in base al quale l'Autorita' fiscale  del
Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati  Uniti  si  impegna  a
consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese
la trasmissione delle informazioni richieste  dalla  normativa  FATCA
direttamente all'IRS; 
  5) «Financial Institution» - Istituzione finanziaria  (FI)  designa
un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di
investimento, un'impresa di assicurazioni specificata,  una  societa'
holding, come di seguito definiti: 
  a) «Custodial Institution» - Istituzione di custodia  designa  ogni
entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita',
attivita'  finanziarie  per  conto  di  terzi.   Un'entita'   detiene
attivita'  finanziarie  per  conto  di  altri  soggetti  quale  parte
sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo  attribuibile
alla  detenzione  di  attivita'  finanziarie  e  servizi   finanziari
correlati e' pari o superiore al  20  per  cento  del  reddito  lordo
complessivo dell'entita' nel corso del minore tra: (i) il periodo  di
tre  anni  che  termina  l'ultimo  giorno  dell'esercizio  precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo
nel corso del quale l'entita' e' esistita; 
  b) «Depository Institution» - Istituzione di deposito designa  ogni
entita' che accetta  depositi  nell'ambito  della  propria  attivita'
bancaria o similare; 
  c) «Investment Entity» - Entita' di investimento (IE) designa  ogni
entita' che presenta una delle seguenti caratteristiche: 
  i) l'entita' svolge principalmente quale attivita' economica una  o
piu' delle seguenti attivita' o operazioni per conto di  un  cliente:
negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di
strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su  indici,  di
valori mobiliari  o  di  future  su  merci;  gestione  individuale  o
collettiva   di   portafogli;   attivita'   di    investimento,    di
amministrazione o di gestione di denaro o di attivita' finanziarie; 
  ii) l'entita',  il  cui  reddito  lordo  deriva  principalmente  da
attivita' di investimento, reinvestimento o negoziazione di attivita'
finanziarie, e' altresi' gestita da una istituzione di  custodia,  di
deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da  un'entita'
di investimento di cui al precedente numero i); 
  iii) gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e  i
veicoli di  investimento  similari  istituiti  con  la  finalita'  di
investire, reinvestire e negoziare attivita' finanziarie. 
  Ai fini dell'applicazione della  presente  lettera  c),  un'entita'
svolge principalmente le attivita' di cui al precedente numero  i)  o
il   reddito   lordo   dell'entita'   e'   considerato   attribuibile
principalmente  alle  attivita'  di  investimento,  reinvestimento  o
negoziazione di attivita' finanziarie ai sensi del numero ii), se  il
reddito lordo dell'entita' attribuibile a tali attivita' e' uguale  o
superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' rilevato nel
triennio che scade il 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello  in
cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore,  nel  periodo
di esistenza dell'entita'; 
  d)  «Specified  Insurance  Company»  -  impresa  di   assicurazione
specificata  (SIC)  designa  ogni  entita'  che  e'  una  impresa  di
assicurazione, o la holding di  una  impresa  di  assicurazione,  che
emette un contratto di assicurazione per il quale  e'  misurabile  un
valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) o un contratto
di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, e' obbligata ad
effettuare dei pagamenti; 
  e) «Holding Company» designa le entita' la cui attivita' principale
consiste nella detenzione, diretta o  indiretta,  di  tutte  o  parte
delle quote o azioni di  uno  o  piu'  membri  del  proprio  Expanded
Affiliated Group. Una societa' di persone o altra entita' trasparente
e'  considerata  holding  company  se  la  sua  attivita'  principale
consiste nella detenzione di oltre il 50 per  cento  dei  diritti  di
voto e del valore delle  quote  o  azioni  di  una  o  piu'  societa'
controllanti uno o piu' Expanded Affiliated Group. 
  6) «Global Intermediary Identification Number»  (GIIN)  designa  il
codice identificativo rilasciato e pubblicato in una  apposita  lista
dall'IRS («FFI  list»)  ed  assegnato  a  una  Participating  Foreign
Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign
Financial  Institution  (RDCFFI),  una  Reporting  Italian  Financial
Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial
Institution (RDCIFI), nonche' a ogni altra entita' che  deve  o  puo'
registrarsi presso l'IRS,  secondo  le  pertinenti  disposizioni  del
Tesoro statunitense. 
  7)  «Italian  Financial  Institution»  -  Istituzione   finanziaria
italiana  (IFI)  designa  (i)   qualsiasi   istituzione   finanziaria
residente   in   Italia,   ad   esclusione   di   qualsiasi   stabile
organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al  di
fuori  dell'Italia,  e  (ii)  qualsiasi  stabile  organizzazione   di
un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se  tale  stabile
organizzazione e' situata in Italia. 
  7.1.  «Reporting  Italian  Financial  Institution»  -   Istituzione
finanziaria italiana tenuta  alla  comunicazione  (RIFI)  designa  le
seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentino i  requisiti
di una FI cui al precedente n. 5): 
  a) le banche; 
  b) le societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del  testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); 
  c) la societa' Poste italiane S.p.a.,  limitatamente  all'attivita'
di  BancoPosta  che  e'  assoggettata  alla  vigilanza  della   Banca
d'Italia; 
  d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
  e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
  f) le imprese di assicurazione che operano in Italia  nei  rami  di
cui all'art. 2, comma 1, del codice delle  assicurazioni  private  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonche'  le
holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera d); 
  g) gli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio  che
presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c); 
  h) le societa' fiduciarie di  cui  all'art.  199  del  TUF  nonche'
quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
  i)  le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' gli enti  di  previdenza
obbligatoria; 
  j) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti  di  pagamento
di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (TUB); 
  k) le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui  alla  legge  30
aprile 1999, n. 130; 
  l) i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5),  lettera
c), ii), quando il trust medesimo e' residente in Italia o il trustee
e' una RIFI; 
  m) le societa' holding di cui al numero 5), lettera e); 
  n) i centri di tesoreria che  presentano  i  requisiti  di  cui  al
numero 5), lettera c); 
  o) gli emittenti di carte di credito; 
  p) le stabili organizzazioni situate in  Italia  delle  istituzioni
finanziarie estere che svolgono le attivita' svolte dalle RIFI di cui
alle lettere precedenti. 
  7.1.1 «Italian  Qualified  Intermediary  with  Primary  Withholding
Responsibility»   -    Intermediari    italiani    qualificati    con
responsabilita' primaria di sostituto d'imposta  statunitense  (ITQI)
designa una RIFI che agisce in qualita' di intermediario  qualificato
con responsabilita' primaria  di  sostituto  d'imposta  statunitense,
assunta attraverso la stipula di accordi con le competenti  Autorita'
statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal  Revenue  Code
degli Stati Uniti. 
  7.2 «Non-Reporting Italian  Financial  Institution»  -  Istituzione
finanziaria italiana che non e'  tenuta  alla  comunicazione  (NRIFI)
designa le IFI elencate di seguito: 
      a) Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions -
Istituzioni finanziarie italiane  registrate  considerate  adempienti
(RDCIFI) designa le IFI sotto elencate tenute  a  registrarsi  presso
l'IRS: 
        a.1) «Non  Reporting  Italian  Members  of  Participating  FI
Group»  -  Membri  italiani  di  gruppi  di  istituzioni  finanziarie
partecipanti designa IFI che  soddisfano  congiuntamente  i  seguenti
requisiti: 
  a) entro il  30  giugno  2014  ovvero  entro  la  data  in  cui  si
registrano presso l'IRS come RDCIFI,  mettono  in  atto  politiche  e
procedure per assicurare che entro sei mesi dall'apertura di un conto
statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o  di
un conto detenuto da  una  Non  Participating  Financial  Institution
(NPFI), tale conto venga trasferito ad un membro del proprio Expanded
Affiliated Group che sia una RIFI, una  Registered  Deemed  Compliant
Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera
b),  una  Participating  Foreign  Financial  Institution   (PFFI)   o
un'istituzione  finanziaria  statunitense.  In  alternativa,  la  IFI
chiude il conto ovvero diviene una RIFI; 
  b) riesaminano i conti aperti prima della data in cui  hanno  messo
in atto le politiche e procedure di cui alla  precedente  lettera  a)
applicando le procedure  di  adeguata  verifica  in  materia  fiscale
previste  dall'Allegato  I  del  presente   decreto   per   i   conti
preesistenti, al fine di identificare conti statunitensi  oggetto  di
comunicazione  o  conti  detenuti  da  Non  Participating   Financial
Institution (NPFI) ed  entro  sei  mesi  dalla  loro  identificazione
trasferiscono tali conti ad un membro del proprio Expanded Affiliated
Group  che  sia  una  RIFI,  una  Participating   Foreign   Financial
Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial
Institution  (RDCFFI)  di  cui  al  numero   10.1,   lettera   b)   o
un'istituzione  finanziaria  statunitense.  In  alternativa,  la  IFI
chiude il conto ovvero diviene una RIFI; 
  c) entro il  30  giugno  2014  ovvero  entro  la  data  in  cui  si
registrano presso l'IRS come RDCIFI,  mettono  in  atto  politiche  e
procedure per assicurare che sia identificato ogni conto che, a causa
di un mutamento di circostanze, diviene un conto statunitense oggetto
di comunicazione  o  un  conto  detenuto  da  una  Non  Participating
Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla data in  cui  la
IFI viene a conoscenza o ha  ragione  di  ritenere  che  sussista  il
predetto mutamento di  circostanze,  trasferisce  tale  conto  ad  un
membro del proprio Expanded Affiliated Group che sia  una  RIFI,  una
Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di
cui al numero 10.1, lettera b), una Participating  Foreign  Financial
Institution (PFFI)  o  un'istituzione  finanziaria  statunitense.  In
alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI; 
        a.2) «Qualified Italian  Collective  Investment  Vehicles»  -
Veicoli di investimento qualificati  italiani  designa  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio   (OICR),   che   soddisfano
congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati; 
  b) non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi
nei  confronti  di  soggetti   diversi   da,   e   sono   partecipati
esclusivamente da: 
  1) Participating Foreign Financial Institution (PFFI); 
  2) Reporting Italian Financial Institution (RIFI); 
  3) Non reporting Italian Financial Institution (NRIFI); 
  4)  Registered  Deemed  Compliant  Foreign  Financial   Institution
(RDCFFI); 
  5)  Certified  Deemed  Compliant  Foreign   Financial   Institution
(CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera b); 
  6) Non Financial Foreign Entity di cui al numero 12.1.i); 
  7) persone  statunitensi  (U.S.  Persons),  diverse  dalle  persone
statunitensi specificate (Specified U.S. Person); 
  8) beneficiari effettivi esenti (EBO) di cui al numero 11). 
  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  alla  presente
lettera b), l'organismo puo' non tener conto  delle  quote  o  azioni
sottoscritte nell'ambito di operazioni di  seed  capital  di  cui  al
numero 30 da persone  statunitensi  specificate,  che  svolgano  come
attivita' abituale il finanziamento  delle  entita'  di  investimento
nella fase di avvio, sempreche' tali quote  o  azioni  siano  cedute,
entro tre anni dalla data di acquisizione, a soggetti non  legati  ad
essi da rapporti di controllo; 
    c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore dopo  il
31  dicembre  2012,   stabiliscono   procedure   per   rimborsare   o
immobilizzare prima  del  1°  gennaio  2017  le  quote  o  azioni  al
portatore  gia'  emesse,   adempiono,   prima   di   procedere   alla
distribuzione di proventi o al  rimborso  delle  quote  o  azioni  al
portatore, gli obblighi di adeguata verifica in  materia  fiscale  di
cui all'art.  2  previsti  per  i  nuovi  conti,  nonche'  quelli  di
comunicazione di cui all'art. 5; 
    d) se appartenenti a un Expanded Affiliated Group, tutte le altre
entita' del gruppo  devono  essere  Participating  Foreign  Financial
Institution (PFFI), Reporting Italian Financial  Institution  (RIFI),
istituzioni  finanziarie  italiane  non  tenute  alla   comunicazione
(NRIFI), Registered Deemed Compliant  Foreign  Financial  Institution
(RDCFFI) e Certified Deemed Compliant Foreign  Financial  Institution
(CDCFFI) di cui al numero 10.2., lettera b), o beneficiari  effettivi
esenti (EBO). 
        a.3) Italian Restricted Funds - OICR soggetti  a  restrizioni
designa organismi di investimento collettivo del  risparmio  italiani
che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati; 
  b) rimborsano o trasferiscono le proprie quote  o  azioni  da  essi
direttamente  collocate  o  trasferite.  Si   considerano   collocate
direttamente anche le quote o azioni collocate tramite altro soggetto
che agisce in virtu' di un mandato con rappresentanza; 
  c) hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore  entro  il
31 dicembre 2012, stabiliscono politiche e procedure per rimborsare o
immobilizzare  tutte  le  quote  o   azioni   al   portatore   emesse
antecedentemente il 1° gennaio 2017, assolvono,  prima  di  procedere
alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni  al
portatore, gli obblighi di adeguata verifica in  materia  fiscale  di
cui all'art.  2  previsti  per  i  nuovi  conti,  nonche'  quelli  di
comunicazione di cui all'art. 5; 
  d) cedono le proprie  quote  o  azioni  da  essi  non  direttamente
collocate esclusivamente attraverso soggetti collocatori  che  devono
essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI),  Reporting
Italian Financial Institution  (RIFI),  Registered  Deemed  Compliant
Italian Financial Institution (RDCIFI), Italian nonregistering  local
banks di cui alla lettera b.6) del presente numero 7.2, Italian Local
Financial Institution di cui alla lettera b.1)  del  presente  numero
7.2,  Registered  Deemed  Compliant  Foreign  Financial   Institution
(RDCFFI), istituzioni finanziarie che sono considerate banche  locali
che non effettuano  la  registrazione  presso  l'IRS  (nonregistering
local  banks)  o  collocatori  soggetti  a  restrizioni   (restricted
distributors)   secondo   i   pertinenti   regolamenti   del   Tesoro
statunitensi ad essi applicabili; 
  e) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui
all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote
o azioni proibisca la sottoscrizione o il trasferimento delle  stesse
a persone statunitensi specificate,  a  Non  Participating  Financial
Institution  (NPFI)  o  a  entita'  non  finanziarie  estere  passive
(Passive NFFE) con uno o piu' soggetti statunitensi che esercitano il
controllo. In aggiunta, entro la predetta data,  il  prospetto  e  la
documentazione d'offerta degli organismi  devono  indicare  che  sono
proibiti la sottoscrizione e il trasferimento di quote o  azioni  nei
medesimi a persone  statunitensi  specificate,  a  Non  Participating
Financial Institution (NPFI)  o  a  entita'  non  finanziarie  estere
passive (Passive NFFE)  con  una  o  piu'  persone  statunitensi  che
esercitano il controllo sulle stesse, a meno che tali quote o  azioni
siano  distribuite  e  detenute  tramite  una  Participating  Foreign
Financial Institution  (PFFI),  una  RIFI  o  una  Registered  Deemed
Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI)  di  cui  al  numero
10.1, lettera b); 
  f) assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui
all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote
o azioni  preveda  che  il  collocatore  notifichi  loro  cambiamenti
rispetto alle condizioni di cui alla lettera d) entro 90  giorni  dal
cambiamento stesso. Inoltre, gli organismi,  qualora  un  collocatore
cessi di qualificarsi come un soggetto di cui alla lettera  d),  sono
tenuti a recedere dagli accordi con tale collocatore entro 90  giorni
dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui  al  periodo
precedente. Con riferimento alle quote  o  azioni  collocate  tramite
detto collocatore, entro sei mesi dal  verificarsi  dei  cambiamenti,
gli organismi stessi le rimborsano, le convertono  in  partecipazioni
dirette o le trasferiscono a un altro  collocatore  che  rispetti  le
condizioni di cui alla lettera d); 
  g) sottopongono ad adeguata verifica in  materia  fiscale,  secondo
quanto previsto dall'art. 2, i conti esistenti al 30 giugno 2014  che
sono  detenuti  direttamente   dal   beneficiario   effettivo   della
partecipazione  al  fine  di  identificare  ogni  conto  statunitense
oggetto  di  comunicazione  e  ogni  conto  detenuto   da   una   Non
Participating Financial Institution (NPFI). Gli  organismi  non  sono
tenuti ad applicare le procedure  di  adeguata  verifica  in  materia
fiscale sul conto di un investitore che sia una persona fisica che ha
acquistato la sua partecipazione in  un  momento  in  cui  tutti  gli
accordi di distribuzione e il prospetto degli  organismi  contenevano
un espresso divieto di emettere o vendere quote a entita'  e  persone
fisiche residenti negli Stati Uniti. Gli organismi non sono tenuti  a
riesaminare  il  conto  di  un  investitore  che  ha  acquistato   la
partecipazione nella forma  al  portatore  fino  al  momento  in  cui
avviene il pagamento, ma, in tale momento, assolvono gli obblighi  di
adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 applicabili ai
nuovi conti. Entro sei  mesi  dalla  data  di  registrazione  di  cui
all'art. 4, gli organismi certificano all'Agenzia delle entrate  che,
a seguito del predetto controllo,  non  hanno  identificato  quote  o
azioni  che  costituiscano   un   conto   statunitense   oggetto   di
comunicazione o conti detenuti da  una  Non  Participating  Financial
Institution (NPFI) oppure, nel caso in cui abbiano identificato  tali
conti, rimborsano tali quote o  azioni  ovvero  le  trasferiscono  ad
altra istituzione finanziaria che  sia  una  istituzione  finanziaria
statunitense, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI),
una  RIFI  o  una  Registered  Deemed  Compliant  Foreign   Financial
Institution (RDCFFI)  di  cui  al  numero  10.1,  lettera  b)  ovvero
assolvono gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5; 
  h) entro sei mesi dalla data di registrazione di  cui  all'art.  4,
implementano le politiche e le  procedure  di  adeguata  verifica  in
materia fiscale di cui all'art. 2 per assicurare di: 
  1) non aprire o mantenere un conto per una Specified  U.S.  Person,
una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entita'  non
finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una  o  piu'
persone statunitensi e, qualora rilevino l'esistenza di  tali  conti,
provvedere alla loro chiusura, entro sei mesi dalla data in cui hanno
avuto conoscenza della circostanza  che  il  titolare  del  conto  e'
diventato una delle predette persone; oppure di 
          2) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.
5 su un  conto  detenuto  da  una  Specified  U.S.  Person,  una  Non
Participating  Financial  Institution  (NPFI)  o  una   entita'   non
finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una  o  piu'
persone statunitensi, con le modalita' previste per una RIFI; 
        i) qualora siano membri di un Expanded  Affiliated  Group  di
cui al numero 31, il gruppo deve essere  composto  esclusivamente  da
Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian
Financial Institution (RIFI), istituzioni  finanziarie  italiane  non
tenute  alla  comunicazione  (NRIFI),  Registered  Deemed   Compliant
Foreign Financial Institution (RDCFFI),  Certified  Deemed  Compliant
Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera
b), o beneficiari effettivi esenti (EBO). 
        a.4) «Qualified Italian  Credit  Card  Issuers»  -  Emittenti
italiani di carte di credito qualificati designa emittenti  di  carte
di credito che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: 
        a)  sono  IFI  in   quanto   accettano   depositi   solo   in
contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto  per
l'utilizzo  della  carta  di  credito  e  tali  pagamenti  non   sono
immediatamente restituiti al cliente; 
        b) entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la  data  in  cui  si
registrano presso l'IRS come RDCIFI attuano politiche e procedure per
prevenire che vi siano depositi di clienti di ammontare  superiore  a
50.000 dollari statunitensi e per  assicurare  che  ciascun  deposito
eccedente il predetto ammontare sia restituito al  cliente  entro  60
giorni.  I  depositi  di  clienti  non  si  computano  nel  saldo  se
riferibili a contestazioni di addebiti.  Viceversa  si  computano  le
compensazioni risultanti dalla restituzione di merci. 
      b) Certified Deemed-Compliant  Italian  Financial  Institutions
(CDCIFI) designa le IFI  sotto  elencate  non  tenute  a  registrarsi
presso l'IRS: 
        b.1) «Italian  Local  Financial  Institution»  -  Istituzione
finanziaria  locale  italiana,   designa   una   IFI   che   soddisfa
congiuntamente i seguenti requisiti: 
        a)  deve  essere  autorizzata  e  disciplinata  dalla   legge
italiana; 
        b) non deve avere alcuna sede fissa di  affari  al  di  fuori
dell'Italia; 
        c) non deve  sollecitare  clienti  titolari  di  conto  fuori
dall'Italia; 
        d) deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a
obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di  ritenute
fiscali alla  fonte  in  relazione  a  conti  detenuti  da  residenti
italiani; 
        e) almeno il 98 per cento del valore  complessivo  dei  conti
mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve  essere  detenuto  da
persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in  un  altro
Stato membro dell'Unione europea. A tal fine, si  fa  riferimento  al
valore dei conti all'ultimo giorno dell'anno precedente a  quello  di
riferimento; 
        f) fatte salve le disposizioni della seguente lettera  g),  a
partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione  finanziaria  non  mantiene
conti di: 
  1) alcuna persona statunitense specificata che non e' un  residente
dell'Italia, compresa una persona statunitense che era  un  residente
dell'Italia quando e' stato aperto il conto, ma  che  successivamente
cessa di essere un residente dell'Italia; 
  2) alcuna Non Participating Financial Institution (NPFI); 
  3) alcuna entita' non finanziaria  estera  passiva  (Passive  NFFE)
controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti; 
        g) entro il 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria  adotta
prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una
delle persone descritte alla precedente lettera f) e, se  tale  conto
e' rinvenuto, l'istituzione finanziaria comunica le  informazioni  su
tale conto come se fosse una RIFI, ovvero chiude tale conto; 
        h) con riferimento ad ogni conto detenuto al 30  giugno  2014
da  soggetti  non  residenti  in  Italia,  l'istituzione  finanziaria
applica le procedure descritte nell'Allegato I del  presente  decreto
per  i  conti  preesistenti  al  fine  di  identificare  ogni   conto
statunitense oggetto di comunicazione  (U.S.  Reportable  Account)  o
conto detenuto da una Non Participating Financial Institution  (NPFI)
e chiude tutti i conti di questo tipo o comunica le informazioni come
se fosse una RIFI; 
        i)    ogni    membro    dell'Expanded    Affiliated     Group
dell'istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato  in
Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti  nel  presente  numero
b.1); 
        j)  l'istituzione  finanziaria  non  deve  avere   linee   di
indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il  mantenimento  di
conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e
che sono residenti dell'Italia. 
        b.2)  «Certain  Italian  Collective  Investment  Vehicles»  -
Taluni  veicoli  di  investimento  collettivo  italiani  designa  gli
organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui  alla
lettera g) del numero 7.1 che non contraggono  prestiti  eccedenti  i
50.000  dollari  statunitensi   con   Non   Participating   Financial
Institution (NPFI) e le cui quote o azioni sono tutte detenute  da  o
per il tramite di una o piu' istituzioni finanziarie diverse  da  Non
Participating Financial Institution (NPFI). 
  Un veicolo di  investimento  collettivo  disciplinato  dalla  legge
italiana puo' essere incluso tra quelli di  cui  al  presente  numero
b.2), anche se ha emesso quote o azioni al  portatore,  a  condizione
che il veicolo: 
  a) non abbia emesso tali quote o azioni dopo il 31 dicembre 2012; 
  b) stabilisca procedure interne  per  assicurare  che  le  quote  o
azioni al portatore gia' emesse siano rimborsate il prima possibile e
comunque non oltre il 1° gennaio 2017; 
  c) adempia, direttamente o per il tramite di una RIFI, gli obblighi
di adeguata verifica in materia fiscale previsti dall'art.  2  e  gli
obblighi  di  comunicazione  di  cui  all'art.   5   all'atto   della
distribuzione di proventi o del rimborso delle quote o azioni. 
  b.3) «Non Profit Organization» - Organizzazione non-profit  designa
un ente registrato come «ONLUS» nel  registro  detenuto  dall'Agenzia
delle entrate, ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460. 
  b.4) «Italian Special Purpose Vehicles» - Societa' veicolo italiane
designa  le  istituzioni  italiane   che   non   sono   tenute   alla
comunicazione in quanto  gli  investimenti  nei  prodotti  finanziari
emessi  dalle  stesse  sono  detenuti  esclusivamente  tramite  RIFI.
Rientrano  in  questa  categoria  le  societa'  di  cartolarizzazione
istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,  a  condizione
che: 
  a)  il  collocamento  dei   titoli   emessi   dalla   societa'   di
cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero  che  i  suddetti
titoli siano depositati presso una RIFI; o 
  b) i  titoli  emessi  dalla  societa'  di  cartolarizzazione  siano
venduti da questa ad una RIFI; o 
  c) i  titoli  emessi  dalla  societa'  di  cartolarizzazione  siano
sottoscritti  dalla  medesima  e   mantenuti   nel   proprio   attivo
patrimoniale. 
  b.5) «Exempt Italian Beneficial  Owners»  -  Beneficiari  effettivi
italiani esenti designa i soggetti individuati come  tali  al  numero
11.1. 
  b.6) «Italian Nonregistering Local Banks» - Banche locali  italiane
non tenute a registrarsi designa una IFI che soddisfa  congiuntamente
i seguenti requisiti: 
  a) e' autorizzata e regolamentata dalla legge  italiana  a  operare
come banca; 
  b)  svolge  essenzialmente  attivita'  che  consiste  nel  ricevere
depositi ed erogare prestiti a clienti retail ad essa non collegati; 
  c) non ha una stabile organizzazione al  di  fuori  dell'Italia.  A
questo fine una «stabile organizzazione» non include una sede che non
sia pubblicizzata e che svolge solo  attivita'  amministrative  e  di
supporto; 
  d)  non  sollecita  clienti  o  titolari  di  conti  al  di   fuori
dell'Italia.  A  questo  fine,  la  circostanza  che  la  IFI   operi
attraverso un sito  internet  non  indica  che  la  stessa  solleciti
investitori o mantenga conti di fuori dell'Italia, a  condizione  che
il sito non consenta l'apertura di conti,  non  indichi  che  la  IFI
mantiene conti per o fornisce servizi  a  non  residenti,  e  non  si
rivolga  o  solleciti  altrimenti  clienti  o   titolari   di   conti
statunitensi. La circostanza che la IFI si faccia pubblicita' tramite
stampa o stazioni radio o televisive che  sono  diffuse  o  trasmesse
principalmente  in  Italia  ma  che  possono  essere  distribuite   o
trasmesse anche in altri Paesi, non indica che  la  stessa  solleciti
clienti esteri o fornisca a  questi  servizi,  a  condizione  che  la
pubblicita' non indichi che la IFI mantiene conti  per  soggetti  non
residenti o fornisce a questi  servizi  e  che  non  si  rivolgano  o
sollecitino clienti o titolari di conti statunitensi; 
  e) non detiene attivita' in bilancio superiori  a  175  milioni  di
dollari statunitensi e,  se  la  stessa  e'  membro  di  un  Expanded
Affiliated Group, questo  non  possiede  attivita'  superiori  a  500
milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati; 
  f) se e' membro di un Expanded Affiliated Group, ciascun membro  di
tale  gruppo  e'  costituito  in  Italia  e  non   ha   una   stabile
organizzazione fuori dall'Italia. Inoltre, ciascuna IFI  del  gruppo,
diversa da una IFI con conti di valore non  rilevante  come  definita
dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, deve soddisfare i
requisiti di cui al presente punto b.6); 
        b.7) le entita' di investimento di cui al numero 5),  lettera
c), punto i), qualora non detengano conti finanziari. 
  8)  «Partner  Jurisdiction  Financial  Institution»  -  Istituzione
finanziaria   di   una   giurisdizione   partner    (PJFI)    designa
un'istituzione finanziaria localizzata in Paesi diversi da  Italia  e
Stati Uniti, che hanno sottoscritto un IGA. 
  9) «Participating  Foreign  Financial  Institution»  -  Istituzione
finanziaria partecipante (PFFI) designa  le  istituzioni  finanziarie
tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto
un  IGA  2  nonche'  quelle  localizzate  in  Paesi  che  non   hanno
sottoscritto  un  IGA  1  ma  che  hanno  firmato   singolarmente   e
autonomamente un accordo con l'IRS; 
  10) «Deemed Compliant Foreign Financial  Institutions»  Istituzioni
finanziarie estere considerate adempienti (DCFFI) designa le seguenti
istituzioni: 
    10.1 «Registered Deemed Compliant Foreign Financial  Institution»
- Istituzioni finanziarie estere  registrate  considerate  adempienti
(RDCFFI) designa: 
  a) le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi  che  non  hanno
sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla  base  dei
pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense; 
  b) le  istituzioni  finanziarie  localizzate  in  Paesi  che  hanno
sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione; 
  c) le  istituzioni  finanziarie  localizzate  in  Paesi  che  hanno
sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI  sulla  base
della normativa interna di tali ultimi Paesi. 
    10.2 «Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution» -
Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) designa: 
  a) istituzioni finanziarie estere  localizzate  in  Paesi  che  non
hanno sottoscritto un IGA ma che sono  qualificate  come  CDCFFI  dai
pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense; 
  b) le  istituzioni  finanziarie  localizzate  in  Paesi  che  hanno
sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2,  diverse  dalle  RDCFFI,  che  sono
qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi. 
    11) «Exempt Beneficial Owners»  -  Beneficiari  Effettivi  Esenti
(EBO) 
    11.1 «Exempt Italian Beneficial Owners» -  Beneficiari  effettivi
italiani esenti designa: 
    
  a) il Governo Italiano, ogni suddivisione  geografica,  politica  o
amministrativa  del  Governo  Italiano,  o  ogni   agenzia   o   ente
strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti
precedenti; 
  b) un'organizzazione internazionale pubblica (o una  sede  italiana
di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a  godere
di  privilegi,  esenzioni  e  immunita'  in   quanto   organizzazione
internazionale ai sensi  di  un  trattato  o  accordo  internazionale
concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione
o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche
indiretto, dei propri scopi; 
  c) Banca d'Italia; 
  d) Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta; 
  e) Cassa Depositi e Prestiti SpA; 
  f) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come  forme
pensionistiche complementari ai sensi  della  legislazione  italiana,
compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 nonche' gli  enti  di  previdenza  e  sicurezza  sociale
privatizzati dal decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  o
istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,
a condizione che i contributi individuali volontari  al  conto  siano
limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non  eccedano
in alcun anno 50.000 euro; 
  g) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come  forme
pensionistiche complementari ai sensi  della  legislazione  italiana,
compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 nonche' gli  enti  di  previdenza  e  sicurezza  sociale
privatizzati dal decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  o
istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,
che hanno diritto ai  benefici  previsti  dalla  Convenzione  del  25
agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie  imposizioni  in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni
fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi  dell'art.  4
della predetta  Convenzione  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa; 
  h) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere a),  b)
e c) del presente numero 11.1 per fornire prestazioni  pensionistiche
o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono,
o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone  designate  da  tali
dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti  di
detti EBO, hanno diritto  a  ricevere  i  summenzionati  benefici  in
ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO; 
  i) entities wholly owned by exempt beneficial owners -  Entita'  di
investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi  esenti
designa le entita' di investimento di cui al numero 5, lettera c): 
  1) le  cui  quote  o  azioni  siano  integralmente  e  direttamente
detenute dagli EBO di cui alle lettere a), b), c), d),  e),  f),  g),
h), i) del  presente  numero  11.1,  nonche'  dagli  EBO  di  cui  al
successivo numero 11.2; e 
  2)  che  assumano  prestiti  esclusivamente   e   direttamente   da
istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi  esenti  indicati
al numero 1). 
    11.2 «Exempt Foreign Beneficial Owners» -  Beneficiari  effettivi
esteri esenti designa i  soggetti  localizzati  in  Paesi  che  hanno
sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono  considerati  beneficiari
effettivi esenti in base alle legislazione domestica  di  tali  Paesi
nonche' i  soggetti  considerati  beneficiari  effettivi  esenti  dai
pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense. 
    12) «Non Financial Foreign  Entity»  -  Entita'  non  finanziaria
estera (NFFE) designa qualunque entita' non statunitense che non  sia
una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti  regolamenti  del
Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del
Paese di residenza  dell'entita',  sempreche'  tale  Paese  abbia  in
vigore un accordo IGA. 
    12.1) «Active NFFE» - designa una NFFE che  soddisfa  almeno  uno
dei seguenti criteri: 
  a) meno del 50 per cento del reddito lordo della  NFFE  per  l'anno
solare precedente o altro  adeguato  periodo  di  rendicontazione  e'
reddito passivo e meno del 50  per  cento  delle  attivita'  detenute
dalla NFFE nel corso dell'anno solare  precedente  o  altro  adeguato
periodo di  rendicontazione  sono  attivita'  che  producono  o  sono
detenute al fine di produrre reddito passivo; 
  b) il capitale della NFFE e' regolarmente negoziato in  un  mercato
dei titoli regolamentato ovvero la NFFE  e'  membro  di  un  Expanded
Affiliated Group che include un'entita' il cui capitale azionario  e'
negoziato in un mercato mobiliare regolamentato; 
  c) la NFFE e' organizzata in un  territorio  degli  Stati  Uniti  e
tutti i proprietari di tale entita' percipiente  sono  effettivamente
residenti di tale territorio degli Stati Uniti; 
  d) la NFFE e'  un  governo  non  statunitense,  un  governo  di  un
territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione  internazionale,  una
banca  centrale  di  emissione   non   statunitense,   o   un'entita'
interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti; 
  e) tutte le attivita' della NFFE  consistono  essenzialmente  nella
detenzione, in tutto o in parte, delle consistenze dei titoli e nella
fornitura di  finanziamenti  e  servizi  a  una  o  piu'  controllate
impegnate nell'esercizio  di  un'attivita'  economica  o  commerciale
diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria.  Una  NFFE  non
soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo  precedente  se
opera o si qualifica quale fondo  d'investimento,  fondo  di  private
equity, fondo di venture  capital,  leveraged  buyout  fund  o  altro
veicolo d'investimento la cui finalita' e' di acquisire o  finanziare
societa' per  poi  detenere  partecipazioni  in  tali  societa'  come
capitale immobilizzato ai fini d'investimento; 
  f) la NFFE non esercita ancora un'attivita' economica  e  non  l'ha
esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita'
con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da  quella
di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i
requisiti di cui al  periodo  precedente  decorsi  ventiquattro  mesi
dalla data della sua costituzione; 
  g) la NFFE non e' stata  un'istituzione  finanziaria  negli  ultimi
cinque  anni,  e  sta  liquidando  le  sue   attivita'   o   si   sta
riorganizzando al fine di continuare  o  ricominciare  a  operare  in
un'attivita'  economica   diversa   da   quella   di   un'istituzione
finanziaria; 
  h) la NFFE si occupa principalmente di operazioni di  finanziamento
e operazioni di copertura  con  o  per  conto  di  altri  membri  del
Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non
fornisce servizi di finanziamento o di copertura a  entita'  che  non
siano membri del Expanded Affiliated Group,  a  condizione  che  tale
Expanded Affiliated Group si occupi  principalmente  di  un'attivita'
economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; 
  i) la NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: 
  1)  e'  costituita  e  gestita   nel   suo   Paese   di   residenza
esclusivamente per finalita' religiose,  caritatevoli,  scientifiche,
artistiche, culturali,  sportive  o  educative;  o  e'  costituita  e
gestita  nel  suo  Paese  di  residenza   ed   e'   un'organizzazione
professionale,  un'unione  di  operatori  economici,  una  camera  di
commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o
orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva  esclusivamente
per la promozione dell'assistenza sociale; 
  2) e' esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza; 
  3) non ha azionisti o soci che  hanno  un  interesse  a  titolo  di
proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 
  4) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entita'  o  gli
atti  costitutivi  dell'entita'  non  consentono  che  il  reddito  o
patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati ad un privato o
a un'entita' non  caritatevole,  salvo  che  le  distribuzioni  siano
riferibili  a  scopi  di  natura  caritatevole  dell'entita'   ovvero
costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi
resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato  di
beni acquistati dall'entita'; e 
  5) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entita'  o  gli
atti  costitutivi  dell'entita'   prevedono   che,   all'atto   della
liquidazione  o  dello  scioglimento  dell'entita',  tutto   il   suo
patrimonio  sia  distribuito  ad  un'entita'  governativa   o   altra
organizzazione senza scopo di lucro,  o  sia  devoluto  al  Paese  di
residenza dell'entita' o a una sua suddivisione politica; 
  l) e' un'entita' di cui all'art. 6, comma 1; 
  m) la NFFE non e' residente in Italia e si qualifica come  Excepted
NFFE ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense. 
    12.2) «Passive NFFE» - Entita' non finanziaria estera passiva. Si
intende ogni entita' non finanziaria estera che non e' (a) un'entita'
non finanziaria estera attiva  ovvero  (b)  una  withholding  foreign
partnership o un withholding foreign trust ai  sensi  dei  pertinenti
regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 
  13)  «Non  Participating  Financial  Institution»   -   Istituzione
finanziaria   non   partecipante   (NPFI)   designa    un'istituzione
finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto  un  IGA,
diversa da una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), da
una Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)  e  da  un
Exempt Beneficial Owner (EBO) in base ai pertinenti  regolamenti  del
Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano
altresi' le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla  lista  di
cui al numero 6) a seguito dell'espletamento della procedura  di  cui
all'art. 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonche' le PJFI  alle  quali
e' stato revocato il GIIN. 
  14) «Financial  Account»  -  Conto  finanziario  designa  un  conto
intrattenuto presso una FI, ivi compresi i conti di cui ai numeri 15)
e 16) nonche' i seguenti: 
  (1) nel caso di una FI di cui al numero 5, lettera c), punti ii)  e
iii), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito della
FI, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su  un  mercato
mobiliare regolamentato; 
  (2) nel caso di una FI non descritta nel precedente numero (1),  le
quote  nel  capitale  di  rischio  o  nel  capitale  di  debito,  con
esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare
regolamentato, se: 
  (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di
debito e' determinato, direttamente o indirettamente, con riferimento
principalmente ad attivita' che generano pagamenti  assoggettabili  a
ritenuta alla fonte statunitense; e 
  (ii) la categoria delle quote e'  stata  istituita  allo  scopo  di
eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 5; 
      (3) qualsiasi  contratto  di  assicurazione  per  il  quale  e'
misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract -  CVIC)
e qualsiasi contratto di rendita  emesso  da  o  intrattenuto  presso
un'FI,  ad  esclusione  di  una  rendita  vitalizia   immediata   non
trasferibile e non collegata a investimenti emessa nei  confronti  di
una persona fisica, che prevede la monetizzazione di una  pensione  o
di una indennita' di invalidita' prevista in base a un conto. 
  La locuzione «conto finanziario» non comprende i conti, prodotti  o
accordi di cui al comma 4 dell'art. 6. Ai fini del presente  decreto,
le  quote  si  considerano  «regolarmente  negoziate»  se  esiste  un
significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e
per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un  mercato  che  e'
ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorita' governativa dove
lo stesso e' localizzato e che ha un significativo valore annuale  di
azioni negoziate. Una quota  in  un'istituzione  finanziaria  non  e'
regolarmente negoziata e  costituisce  un  conto  finanziario  se  il
titolare della quota (i) e' iscritto nei registri di tale istituzione
finanziaria; e (ii) non e' un'istituzione finanziaria che  agisce  in
qualita' di intermediario. La previsione che precede non si applica a
quote gia' iscritte nei registri di un'istituzione finanziaria  prima
del 1° luglio 2014 e, con  riferimento  a  quote  gia'  iscritte  nei
registri di tale istituzione finanziaria  a  partire  dal  1°  luglio
2014, la stessa non e' tenuta ad applicare la  precedente  previsione
prima del 1° gennaio 2016. 
  15) «Depository Account» -  Conto  di  deposito  designa  qualsiasi
conto commerciale, conto corrente, libretto  di  risparmio,  conto  a
termine o  conto  di  deposito  a  risparmio,  ovvero  conto  che  e'
comprovato da un certificato di deposito, certificato  di  risparmio,
certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento
analogo  gestito  da  un'istituzione  finanziaria  nell'ambito  della
propria ordinaria attivita' bancaria o similare. Sono inclusi  tra  i
conti  di  deposito  anche  gli  importi  detenuti  da   imprese   di
assicurazioni sulla base di contratti  di  investimento  garantito  o
analoghi accordi di pagamento o accredito dei relativi interessi. 
  16) «Custodial Account» - Conto di custodia designa  un  conto,  ad
esclusione di un contratto di assicurazione o di rendita, a beneficio
di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a
fini di investimento, comprese le quote o azioni di cui al precedente
numero 14), punto (1), che siano sottoscritte  tramite  o  depositate
presso altro soggetto che agisce per conto  del  cliente  e  in  nome
proprio. Tra gli strumenti finanziari o contratti detenuti a fini  di
investimento sono inclusi anche azioni o titoli di  una  societa'  di
capitali,  paghero',  obbligazioni  o  altri   titoli   di   credito,
operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati  su
indici non finanziari, contratti su capitali figurativi, contratti di
assicurazione e contratti di rendita  e  qualsiasi  opzione  o  altro
strumento derivato. 
  17) «Equity Interest» - Quota nel capitale di rischio designa,  nel
caso di una societa' di persone ovvero di altra  entita'  fiscalmente
trasparente che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione  al
capitale o agli utili della societa' di persone o entita' fiscalmente
trasparente. Nel caso di  un  trust  che  costituisce  un'istituzione
finanziaria, si considera che una  quota  a  titolo  di  capitale  e'
detenuta  da  qualsiasi  persona  considerata   come   disponente   o
beneficiario di tutto o di parte del trust, o qualsiasi altra persona
fisica che, in ultima istanza, esercita il  controllo  effettivo  sul
trust.  Una   persona   statunitense   specificata   e'   considerata
beneficiario di un  trust  estero  se  ha  il  diritto  di  ricevere,
direttamente o indirettamente (anche mediante un  intestatario),  una
distribuzione obbligatoria  o  una  distribuzione  discrezionale  dal
trust. 
  18) «Insurance Contract» - Contratto di  assicurazione  designa  un
contratto, ad esclusione di un contratto di rendita, in base al quale
l'emittente si impegna a pagare un  importo  al  verificarsi  di  uno
specifico  evento  che  implichi  mortalita',  patologie,  infortuni,
responsabilita' o rischio patrimoniale. 
  19) «Annuity Contract» - Contratto di rendita designa un  contratto
in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un
periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo  riferimento
all'aspettativa di vita di una o piu'  persone  fisiche.  Il  termine
comprende inoltre i contratti considerati contratti di rendita  dalle
leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui tali contratti
sono stati emessi, e in  base  ai  quali  l'emittente  si  impegna  a
effettuare pagamenti per un periodo di anni. 
  20) «Cash Value Insurance Contract» -  Contratto  di  assicurazione
per il quale e' misurabile  un  valore  maturato  (CVIC)  designa  un
contratto di assicurazione di cui al numero 18), nonche' un contratto
di capitalizzazione di cui all'art. 179  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, aventi un valore maturato superiore a  50.000
dollari statunitensi. Sono esclusi: a) i contratti di riassicurazione
risarcitori fra due imprese  di  assicurazioni;  b)  i  contratti  di
assicurazione stipulati nei rami danni di cui all'art.  2,  comma  3,
del decreto legislativo n. 209 del 2005. 
  21) «Cash Value» - Valore maturato  designa  il  maggiore  tra  (i)
l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al  momento  del
riscatto o della disdetta determinato senza riduzione  per  qualsiasi
commissione di riscatto o prestito su polizza; e (ii)  l'importo  che
l'assicurato puo' prendere a prestito in base  o  in  riferimento  al
contratto. Nel caso in cui non vi sia un  valore  di  riscatto  o  di
disdetta e non sia altresi' previsto che l'assicurato possa  prendere
a prestito alcun importo in base o con riferimento al  contratto,  il
valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica.  La
locuzione «valore maturato» non comprende i seguenti  importi  dovuti
in base al contratto di assicurazione: 
  (1) indennita' per infortuni, malattia, morte  o  altro  indennizzo
per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; 
  (2) rimborso all'assicurato di  un  premio  versato  in  precedenza
sulla base di un contratto di assicurazione - diverso da un contratto
di assicurazione sulla vita - in seguito ad annullamento  o  disdetta
della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo  effettivo
del contratto di assicurazione, o derivante da  una  rideterminazione
del premio dovuta  alla  rettifica  di  un  errore  di  registrazione
contabile o di natura analoga; 
  (3) partecipazione agli utili attribuita  all'assicurato  ai  sensi
dell'art.  36  del  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  basata
sull'esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato. 
  22) «U.S. Reportable  Account»  -  Conto  statunitense  oggetto  di
comunicazione designa un conto finanziario  intrattenuto  presso  una
RIFI e detenuto da una o piu' persone statunitensi specificate  o  da
un'entita' non finanziaria estera passiva controllata da una  o  piu'
persone statunitensi specificate. Un conto non e' uno U.S. Reportable
Account se non e' identificato come tale in seguito  all'applicazione
delle procedure di  adeguata  verifica  in  materia  fiscale  di  cui
all'art. 2. 
  23) «Account  holder»  -  Titolare  di  conto  designa  la  persona
elencata o identificata quale titolare di  un  conto  finanziario  da
parte dell'istituzione finanziaria  presso  cui  e'  intrattenuto  il
conto. Non si considera titolare del  conto  la  persona  o  entita',
diversa  da  un'istituzione  finanziaria,  che   detiene   un   conto
finanziario a vantaggio o per conto di  un'altra  persona  o  entita'
beneficiaria  in   qualita'   di   agente,   custode,   intestatario,
firmatario,  consulente  di  investimento,  o  intermediario,  e   si
considera titolare del conto la persona o  entita'  beneficiaria.  Il
titolare di un conto costituito da un  CVIC  o  da  un  contratto  di
rendita e' qualsiasi persona avente diritto  ad  accedere  al  valore
maturato o a modificare il beneficiario  del  contratto.  Se  nessuna
persona  puo'  accedere  al   valore   maturato   o   modificare   il
beneficiario, i titolari di conto  sono  tutte  le  persone  nominate
quali  titolari  nel  contratto  e  tutte  le  persone  che   abbiano
legittimamente titolo al  pagamento  ai  sensi  del  contratto.  Alla
scadenza di un CVIC o di un contratto di  rendita,  ciascuna  persona
avente diritto a ricevere un  pagamento  previsto  dal  contratto  e'
considerata un titolare di conto. 
  24) «U.S. Person»  -  persona  statunitense  designa  un  cittadino
statunitense, una persona fisica residente  negli  Stati  Uniti,  una
societa' di persone o altra entita'  fiscalmente  trasparente  ovvero
una societa' di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla
legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust  se  (i)
un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile,
ha competenza a  emettere  un'ordinanza  o  una  sentenza  in  merito
sostanzialmente a tutte le  questioni  riguardanti  l'amministrazione
del trust, e (ii) una o piu' persone statunitensi  hanno  l'autorita'
di controllare  tutte  le  decisioni  sostanziali  del  trust,  o  di
un'eredita' giacente di un de cuius che e' cittadino  statunitense  o
residente negli Stati Uniti. 
  25) «Specified U.S.  Person»  -  Persona  statunitense  specificata
designa una persona statunitense, diversa da: 
  (i) una societa'  di  capitali  le  cui  azioni  sono  regolarmente
negoziate su uno o piu' mercati mobiliari regolamentati; 
  (ii) qualsiasi societa' di capitali che e' un membro  dello  stesso
Expanded Affiliated Group,  come  definito  al  numero  31),  di  una
societa' di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno
o piu' mercati regolamentati; 
  (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente  o  agenzia  interamente
posseduta; 
  (iv)  qualsiasi  Stato  degli  Stati  Uniti,  qualsiasi  territorio
statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei  precedenti,
o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno  o  piu'  dei
precedenti; 
  (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte  conformemente  alla
sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code  degli  Stati  Uniti  o  un
piano  pensionistico  individuale   come   definito   nella   sezione
7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
  (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581  dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti; 
  (vii) qualsiasi trust di  investimento  immobiliare  come  definito
nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
  (viii)  qualsiasi  societa'  di  investimento  regolamentata   come
definita nella sezione 851 dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati
Uniti  o  qualsiasi  entita'  registrata  presso  la  Securities  and
Exchange Commission degli Stati  Uniti  conformemente  all'Investment
Company Act del 1940; 
  (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a)
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
  (x) qualsiasi trust esente da imposte  conformemente  alla  sezione
664(c)  dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati  Uniti  o  che  e'
descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue  Code  degli
Stati Uniti; 
  (xi) un operatore in titoli, commodities,  o  strumenti  finanziari
derivati  (inclusi  i  contratti  su  capitali  figurativi,  futures,
forwards e opzioni) che e'  registrato  come  tale  o  in  base  alla
legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; 
  (xii)  un  intermediario  come  definito  nella   sezione   6045(c)
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
  (xiii) ogni trust  esente  da  imposte  conformemente  a  un  piano
descritto nella sezione 403(b) o nella sezione  457(b)  dell'Internal
Revenue Code degli Stati. 
    26) «U.S. Source  Withholdable  Payment»  -  Pagamento  di  fonte
statunitense sul quale e' applicabile il prelievo alla fonte  designa
ogni pagamento di  interessi  (incluso  ogni  sconto  di  emissione),
dividendi, rendite  e  utili  di  fonte  statunitense.  Tale  termine
designa altresi' i pagamenti  di  «dividendi  equivalenti»  di  fonte
statunitense,  come  individuati  dalla  Sec.  871(m)   dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti. 
  Non costituiscono pagamenti di  fonte  statunitense  sui  quali  e'
applicabile il prelievo alla fonte i: 
    a) pagamenti relativi a Grandfathered Obligations -  Obbligazioni
salvaguardate. Per obbligazioni salvaguardate  si  intende  qualunque
rapporto contrattuale o strumento finanziario esistente al 1°  luglio
2014.  Non  costituiscono  comunque  obbligazioni   salvaguardate   i
rapporti contrattuali o gli strumenti finanziari che: 
  (i) sono fiscalmente trattati negli Stati Uniti come partecipazioni
al capitale; o 
  (ii) non prevedono espressamente alcuna scadenza o termine; o 
  (iii) costituiscono un accordo di intermediazione o di custodia, un
contratto di assicurazione o di rendita legato a un  investimento,  o
altro accordo similare che consente di detenere attivita' finanziarie
per conto di altri e di effettuare e ricevere pagamenti di redditi  e
altre somme con riferimento a tali attivita'; o 
  (iv) costituiscono un accordo quadro che  stabilisce  unicamente  i
termini e  le  condizioni  standard  da  applicare  a  una  serie  di
transazioni tra parti ma non stabiliscono tutti i  termini  necessari
per concludere una specifica transazione; 
  b) pagamenti di interessi o sconti di emissione sulle  obbligazioni
a  breve  termine  come  definite   nella   sezione   871(g)(1)(B)(i)
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
  c) pagamenti di redditi che si considerano effettivamente  connessi
con lo svolgimento di un'attivita'  commerciale  o  di  affari  negli
Stati Uniti e che vengono inclusi nel reddito lordo del  beneficiario
effettivo per il pertinente periodo d'imposta ai sensi della  sezione
871(b)(1) o 882(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli  Stati  Uniti.
Non rientrano nella presente lettera c) i  redditi  per  i  quali  il
beneficiario  effettivo  richiede  l'applicazione  di  un   beneficio
convenzionale ai sensi di un trattato contro  le  doppie  imposizioni
dichiarando che tali redditi  non  sono  imputabili  ad  una  stabile
organizzazione negli Stati Uniti. 
      27)   Payments   to   Non   Participating   Foreign   Financial
Institutions - Pagamenti corrisposti a  istituzioni  finanziarie  non
partecipanti designa l'importo complessivo dei pagamenti  di  cui  al
numero 26, anche di fonte non statunitense, senza tenere conto  delle
esclusioni ivi previste, distinto per ciascuna NPFI percipiente. 
  28) «U.S. TIN» - TIN statunitense  o  codice  fiscale  statunitense
designa un codice di identificazione  fiscale  federale  degli  Stati
Uniti. 
  29) «Consolidated Obligations» -  Conti  Consolidati  designa  piu'
conti finanziari che una RIFI ha scelto di  trattare  come  un  unico
conto finanziario per adempiere gli obblighi di adeguata verifica  in
materia fiscale di  cui  all'art.  2,  nonche'  per  avvalersi  delle
opzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c). 
  30) «Seed Capital» - Capitale iniziale  designa  una  contribuzione
iniziale  di  capitale  effettuata  in  favore   di   un'entita'   di
investimento,  destinata  ad  essere  un  investimento  temporaneo  e
considerata necessaria o appropriata per la costituzione dell'entita'
stessa. 
  31) «Expanded Affiliated Group» - designa un gruppo di  entita'  in
cui un'entita' controlla le altre entita',  ovvero  le  entita'  sono
soggette a controllo comune. A tal fine, il  controllo  comprende  il
possesso, diretto o indiretto, di piu' del 50 per cento  dei  diritti
di voto e del valore di un'entita'. 
  32) «Sponsored FI  Group»  -  designa  un  gruppo  che  rispetta  i
requisiti di cui all'art. 8, comma 2 e che e' composto da istituzioni
finanziarie  sponsorizzate  che  condividono  la   medesima   entita'
sponsor.