IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti; 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134 «Regolamento  recante  disciplina  per  le  navi  mercantili  dei
requisiti  per  l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco   di   merci
pericolose»; 
  Visto il  decreto  dirigenziale  7  marzo  2007,  n.  231,  recante
prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli  imballaggi,  i
grandi imballaggi ed i contenitori intermedi; 
  Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante  norme
integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi  ed
i contenitori intermedi; 
  Considerato  che  l'art.  29,  comma  2  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,  prevede  che  gli
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano  conformi
alle prescrizioni del codice IMDG; 
  Considerato  inoltre  che  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1  del
succitato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   134/2005
l'Amministrazione deve definire le  modalita'  per  la  verifica  del
permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi  preposti
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
del codice IMDG determinare, alla luce delle norme sopra  richiamate,
le   attribuzioni   di   competenza   degli   organismi   autorizzati
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle  norme  sopra  richiamate  e  quindi  garantire   il   regolare
svolgimento dei traffici, determinare le modalita' di controllo e gli
intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di  produzione
degli imballaggi e grandi imballaggi; 
  Ritenuto  inoltre  necessario  aggiornare  i  modelli  relativi  ai
rapporti di prova, ai  certificati  di  approvazione  di  imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello  del  rapporto
di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di  cui
al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati 
 
  1. Le attribuzioni di competenza  degli  organismi  autorizzati  ai
sensi dell'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi sono  definite  in  conformita'  a
quanto riportato in allegato 1.