IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»; Visto il decreto dirigenziale 7 marzo 2007, n. 231, recante prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi; Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi; Considerato che l'art. 29, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice IMDG; Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 35, comma 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 l'Amministrazione deve definire le modalita' per la verifica del permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione; Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione del codice IMDG determinare, alla luce delle norme sopra richiamate, le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi; Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, determinare le modalita' di controllo e gli intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione degli imballaggi e grandi imballaggi; Ritenuto inoltre necessario aggiornare i modelli relativi ai rapporti di prova, ai certificati di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di cui al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG; Decreta: Art. 1 Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati 1. Le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono definite in conformita' a quanto riportato in allegato 1.