IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28  dicembre  2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e  ai
movimenti politici di  cui  alla  legge  3  giugno  1999,  n.  157  e
successive modificazioni, e  alle  loro  rispettive  articolazioni  e
sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei  dipendenti,  sono
estese, nel limite  di  spesa  di  cui  al  successivo  comma  2,  le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di  integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche'  la  disciplina
in materia di contratti di solidarieta' di cui al  decreto  legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863; 
  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 28  dicembre  2013,  n.
149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13
che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del  medesimo  articolo,  ha
autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno  2014,  di  8,5
milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28  dicembre  2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13 che dispone che, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  da  adottarsi  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  disciplinate  le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del   medesimo
decreto-legge, avuto particolare riguardo anche  ai  criteri  e  alle
procedure necessarie  ai  fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa
previsto ai sensi del comma 2; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
aprile 2014 n. 81401,  che  individua  i  criteri  per  garantire  il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 2  dell'art.  16  citato
nei precedenti capoversi; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; 
  Visto l'art. 8 comma 3 del  decreto-legge  21  marzo  1988  n.  86,
convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2014 n. 82762; 
  Considerata  la  necessita'  di   tutelare   con   il   trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 16, comma  1,
del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.   149   convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 febbraio  2014,  n.  13,  i  lavoratori
dipendenti dai partiti e i movimenti politici e  le  loro  rispettive
articolazioni e  sezioni  territoriali  ivi  compresi  i  giornalisti
iscritti all'INPGI; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  autorizzare  l'Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani  all'erogazione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori iscritti sospesi ai sensi del sopra citato art. 16,  comma
1, del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare parzialmente l'art. 9, commi 1  e
2 del decreto ministeriale n. 82762, del 27 giugno 2014  al  fine  di
autorizzare l'INPGI all'erogazione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei giornalisti sospesi in CIGS; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 
                     del 27 giugno 2014 n. 82762 
 
  All'art 9, comma 1 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 82762 del 27 giugno  2014  dopo  le  parole  «da
parte dell'INPS» sono aggiunte le parole «e dell'INPGI». 
  All'art.  9,  comma  2  del  medesimo  decreto  le  parole  «l'INPS
provvede» sono sostituite dalle parole «l'INPS e l'INPGI provvedono». 
    
  Il presente decreto viene trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  viene  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
    Roma, 15 giugno 2015 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 3028