IL DIRETTORE GENERALE 
        per gli italiani all'estero e le politiche migratorie 
 
  Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata  a  Ginevra
il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con  legge  24  luglio
1954, n. 722; 
  Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New  York
il 28 settembre  1954,  ratificata  e  resa  esecutiva  con  legge  1
febbraio 1962, n. 306; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e
integrazioni recante  "Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico
dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1; 
  Vista la legge  21  novembre  1967,  n.  1185  recante  "Norme  sui
passaporti"; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
"Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla  produzione  delle
carte valori, degli stampati a rigoroso  rendiconto,  degli  stampati
comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni,  consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A."; 
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004
relativo alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e  sugli
elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Vista la Decisione della Commissione europea  C(2005)  409  del  28
febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche  relative  alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio; 
  Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006)  2909  del  28
giugno 2006 che ha stabilito le  specifiche  tecniche  relative  alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici
secondari nei  passaporti  e  nei  documenti  di  viaggio  e  le  sue
successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione
europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di  attuazione
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004; 
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.  444/2009
del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004  del
Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di  sicurezza  e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Visto il decreto del Ministero degli affari esteri  del  23  giugno
2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative  al  modello  e  alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto  ordinario  elettronico",
pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009; 
  Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero
e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato  nella
G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, recante individuazione delle  carte  valori  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13  luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U.,
Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale in data odierna, pubblicato  nella  G.U.,
Serie Generale, contestualmente al presente decreto; 
  Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della  Giustizia  e
il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 30 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al processo di emissione  dei  documenti  e  titoli  di  viaggio
elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale  7  maggio
2015 si applicano le specifiche tecniche e di  sicurezza  di  cui  al
decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e  per  le
Politiche Migratorie del 24 dicembre  2012,  pubblicato  nella  G.U.,
Serie Generale, n. 3 del  4  gennaio  2013,  fatto  salvo  quanto  in
appresso: 
    a) "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure; 
    b) Le tipologie di documenti sono le seguenti: 
      (a) documenti per rifugiati ("PR"); 
      (b) documenti per apolidi ("PA"); 
      (c) documenti per stranieri ("PS"); 
    c) Cittadinanza: 
      (a) documenti per rifugiati: dovra' essere indicato:  "Titolare
di status di rifugiato"; 
      (b) documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"; 
      (c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi: 
        (i) per  i  titolari  di  protezione  sussidiaria  bisognera'
indicare "Titolare di protezione sussidiaria"; 
        (ii) per  tutti  gli  altri  casi,  compresi  i  titolari  di
protezione umanitaria, bisognera' inserire il  nome  dello  Stato  in
italiano; 
    d) Autorita' rilasciante: in pagina 2  si  dovra'  indicare,  "Il
Questore"; 
    e) Data di scadenza:  l'indicazione  di  default  della  data  di
scadenza dei documenti dovra' essere di cinque anni a  partire  dalla
data di rilascio, con possibilita'  di  intervenire  liberamente  sul
campo. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                      Il direttore generale: Ravaglia