LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 30 luglio 2015: Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Govemo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle «ispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonche' allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell'ambito dell'attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori; Visto il provvedimento del 16 marzo 2006 recante «Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123» sancito in questa Conferenza; Considerato che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agii importi che ai criteri di ripartizione degli stessi; Vista la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe; Vista la nota del 9 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel corso le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica; Vista la nota del 17 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico; Visto l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto; Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: Art. 1 Relazione annuale 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui all'allegato I, contenente: a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine; b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine, risultanti dall'elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della legge n. 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti. 2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della salute, in conformita' al disposto dell'allegato II, capitoli A e B. 3. Fatto salvo quanto gia' previsto dalle norme regionali, ai fini di una corretta ed equa ripartizione dei fondi stanziati, le attivita' di cui al comma 1, punto c, devono essere certificate dai Servizi SIAN dei Dipartimenti di prevenzione. E' ammessa anche l'autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore alimentare non puo' essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore del senza glutine. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verificare la congruita' delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005. 5. Il Ministero della salute ha facolta' di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto gia' in suo possesso. 6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.