LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 30 luglio 2015: 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  che
affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi
tra  Govemo  e  Regioni,  in  attuazione  al   principio   di   leale
collaborazione al fine di  coordinare  l'esercizio  delle  «ispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 4  luglio  2005,  n.  123,  recante  «Norme  per  la
protezione dei soggetti malati  di  celiachia»,  in  particolare  gli
articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono  all'erogazione  di  pasti
senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e
nelle mense delle strutture  pubbliche,  su  richiesta  degli  aventi
diritto, nonche' allo svolgimento di specifici  corsi  di  formazione
sulla  celiachia   nell'ambito   dell'attivita'   di   formazione   e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori; 
  Visto  il  provvedimento  del  16  marzo  2006   recante   «Accordo
concernente criteri per  la  ripartizione  dei  fondi,  di  cui  agli
articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123» sancito  in  questa
Conferenza; 
  Considerato che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16
marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e  il  loro
ammontare, anche alla  luce  degli  ultimi  interventi  normativi  in
materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal  2008
in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agii  importi
che ai criteri di ripartizione degli stessi; 
  Vista la nota del  9  giugno  2015,  diramata  in  data  11  giugno
dall'Ufficio di Segreteria di  questa  Conferenza  con  richiesta  di
assenso,  con  la  quale  il  Ministero  della  salute  ha  trasmesso
all'Ufficio di  Segreteria  di  questa  Conferenza  il  documento  in
epigrafe; 
  Vista la nota  del  9  luglio  2015,  con  la  quale  l'Ufficio  di
Segreteria di questa Conferenza  ha  convocato,  su  richiesta  della
Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel
corso le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica; 
  Vista la nota del  17  luglio  2015,  con  la  quale  l'Ufficio  di
Segreteria di questa Conferenza ha diramato  la  versione  definitiva
dello schema di  accordo  inviato  dal  Ministero  della  salute  che
recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico; 
  Visto l'assenso tecnico reso dalla  Regione  Veneto,  Coordinatrice
della Commissione salute, sul testo soprarichiamato,  reso  con  nota
del 29 luglio 2015; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso  delle
Regioni e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul
documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del  presente
atto; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nei seguenti termini: 
                               Art. 1 
 
                          Relazione annuale 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti,
alla predisposizione di una relazione annuale secondo  lo  schema  di
cui all'allegato I, contenente: 
    a) i dati relativi al numero di soggetti  affetti  da  celiachia,
risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione  dei
buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine; 
    b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che
erogano pasti senza glutine,  risultanti  dall'elenco  delle  imprese
alimentari  registrate  ai  sensi  del  Regolamento   (CE)   852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari; 
    c) il numero dei corsi di  formazione  e/o  aggiornamento,  sulla
celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti  agli  operatori  del
settore  alimentare.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome   devono
provvedere  alla  formazione  e  all'aggiornamento  professionale  di
ristoratori e albergatori in  tema  di  celiachia  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi della  legge  n.  123/2005.  Ogni  singolo
corso o edizione dello stesso deve avere  un  numero  massimo  di  30
partecipanti. 
  2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al  31  dicembre  dell'anno
precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro  il  30
aprile di ogni anno al Ministero  della  salute,  in  conformita'  al
disposto dell'allegato II, capitoli A e B. 
  3. Fatto salvo quanto gia' previsto dalle norme regionali, ai  fini
di  una  corretta  ed  equa  ripartizione  dei  fondi  stanziati,  le
attivita' di cui al comma 1, punto c, devono essere  certificate  dai
Servizi SIAN  dei  Dipartimenti  di  prevenzione.  E'  ammessa  anche
l'autocertificazione da parte degli  Enti  organizzatori/gestori  con
successiva valutazione dei  corsi  da  parte  dei  Servizi  SIAN.  La
formazione degli operatori del settore  alimentare  non  puo'  essere
gestita da Enti e Associazioni con  interessi  economici  propri  nel
settore del senza glutine. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  devono
verificare  la  congruita'  delle  azioni  intraprese  rispetto  agli
obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005. 
  5. Il Ministero della salute ha facolta'  di  richiedere  ulteriore
documentazione ad integrazione di quanto gia' in suo possesso. 
  6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi
e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione
dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.