IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni  e
integrazioni, che detta gli indirizzi  alle  Regioni  in  materia  di
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere  sul
Fondo sanitario nazionale; 
  Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il  Programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; 
  Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che
prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del  Fondo  sanitario
nazionale  di  parte  corrente,  di  spese  vincolate  per  specifici
interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei  corsi  di
formazione e aggiornamento professionale, nonche' per il  trattamento
domiciliare dei soggetti affetti da AIDS; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in
materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.
421; 
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di
cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento
al tasso di inflazione programmato; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente
alle Regioni e Province autonome; 
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra l'altro, che le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia  Giulia
provvedano al finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e dell'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art.  3  provvede
al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993; 
  Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (finanziaria 2007), i quali stabiliscono rispettivamente  che  la
misura del concorso a carico della  Regione  Siciliana,  e'  pari  al
49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede  al
finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio  2012,  n.  109  concernente
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei  confronti  dei  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare e, in particolare, il comma 16, primo  periodo,  dell'art.
5,  il  quale  dispone  che  in  funzione  degli  effetti   derivanti
dall'emersione dei lavoratori  stranieri  irregolari  il  livello  di
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di  43.000.000  di  euro  per
l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
  Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la
Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio
2014 (Rep. Atti 82/CSR), e in particolare  l'art.  1,  comma  6,  che
stabilisce che, a decorrere  dall'anno  2014,  con  riferimento  alle
quote a destinazione vincolata  individuate  dai  citati  riferimenti
normativi:  legge  n.  126/1980  (hanseniani)  e  legge  n.  433/1993
(rivalutazione  sussidio),  legge  n.  135/1990  (AIDS),   legge   n.
548//1993 e legge n. 362/1999 (fibrosi cistica), decreto  legislativo
n. 109/2012  (emersione  dei  lavoratori  stranieri),  gli  specifici
criteri di riparto ivi  stabiliti  sono  sostituiti  dalla  quota  di
accesso  derivante  dalla  ripartizione  del   fabbisogno   sanitario
indistinto standard regionale; 
  Visto l'art. 1, comma 560, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), che da'  attuazione  al  citato  art.  1,
comma 6 del Patto per la salute 2014-2016, disponendone la decorrenza
dall'anno 2015 e specificando che per gli interventi di prevenzione e
cura dalla fibrosi cistica rimangono fermi i criteri di riparto  gia'
adottati, e nello specifico: la  consistenza  numerica  dei  pazienti
assistiti nelle singole Regioni e la popolazione  residente,  tenendo
conto delle documentate funzioni dei centri ivi  istituiti,  e  delle
attivita'  specifiche  di  prevenzione,  cura  e,  dove   attuata   e
attuabile, di ricerca; 
  Visto altresi' il comma 563 del medesimo  art.  1  della  legge  n.
190/2014 che anticipa la decorrenza del precedente comma 560 al 2014,
qualora i rispettivi riparti non  siano  perfezionati  alla  data  di
entrata in vigore della citata legge n. 190/2014; 
  Tenuto  conto  che  nessun  riparto  relativo  al  Fondo  sanitario
nazionale 2014 risultava ancora perfezionato alla data di entrata  in
vigore della citata legge n. 190/2014; 
  Vista la  propria  delibera  18  dicembre  2008,  n.  95  (Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009), che, nell'approvare il  piano  di
riparto delle risorse destinate per le  finalita'  di  prevenzione  e
cura della fibrosi cistica  per  l'anno  2007,  rinvia  a  successiva
delibera l'assegnazione della  quota  delle  risorse  destinate  alla
ricerca sulla base della  valutazione  scientifica  dei  progetti  di
ricerca da parte  di  un  organismo  di  valutazione  successivamente
individuato dal Ministero della salute nella  «Commissione  nazionale
della ricerca sanitaria»; 
  Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 52,  concernente  la
ripartizione tra le  Regioni  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Servizio sanitario nazionale per l'anno  2014,  con  cui  sono  stati
accantonati,  tra  l'altro,  i  seguenti   importi   a   destinazione
vincolata: 
  130.000.000 di euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art.
5, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012; 
  49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS; 
  4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica; 
  3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli hanseniani; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 2557 del 18 marzo 2015,
come successivamente integrata dalla nota n. 9950 del 31 marzo  2015,
con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni
a statuto ordinario e la Regione Siciliana (per il solo finanziamento
a carico del bilancio statale) - ai sensi dell'art. 1,  comma  560  e
563, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  -  della  quota  vincolata
alle seguenti finalita': 
  a) prevenzione e lotta all'AIDS; 
  b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico; 
  c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri; 
  d) prevenzione e cura della fibrosi cistica; 
per un importo pari a 187.003.000 euro, a valere sulle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014; 
  Tenuto conto che, nella detta proposta, viene  specificato  che  le
quote relative al finanziamento delle finalita' di cui  al  paragrafo
precedente lettere a), b) e c) vengono ripartite  tra  le  Regioni  a
statuto ordinario e la Regione Siciliana, utilizzando  i  criteri  di
riparto della quota indistinta  (costi  standard);  mentre  la  quota
destinata alla prevenzione e cura della fibrosi cistica, di cui  alla
lettera d), viene ripartita in base ai criteri  seguiti  storicamente
nei riparti precedenti; 
  Tenuto conto che  nella  tabella  A,  allegata  alla  proposta,  la
ripartizione e' effettuata sulla base delle quote di accesso relative
al riparto della quota  indistinta  2014,  e  che  le  Regioni  Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano non percepiscono  alcun  importo,  mentre  l'importo
spettante alla Regione Siciliana e' ridotto del 49,11 per  cento,  ai
sensi della  normativa  vigente,  e  che  conseguentemente  la  somma
effettivamente ripartita ammonta a 162.929.677 euro; 
  Tenuto conto che nella  tabella  B  allegata  alla  proposta  viene
calcolato l'importo teorico spettante alla Regione Siciliana in  base
ai criteri di riparto storici e che su tale importo  viene  calcolata
la quota di compartecipazione della Regione stessa, pari al 49,11 per
cento (ai sensi del citato comma  830  dell'art.  1  della  legge  n.
296/2006), e che tale quota viene poi redistribuita tra le Regioni  a
statuto ordinario, sulla base  della  metodologia  gia'  attuata  nei
riparti degli anni precedenti; 
  Vista l'intesa della Conferenza  Stato  -  Regioni,  sancita  nella
seduta del 19 febbraio 2015 (repertorio atti n. 33/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale  per
l'anno 2014 di cui alle premesse, accantonate con la propria delibera
n. 52/2015 e destinate al finanziamento di interventi in materia di: 
  a) prevenzione e lotta all'AIDS; 
  b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico; 
  c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri; 
  d) prevenzione e cura della fibrosi cistica; 
e' ripartita tra le Regioni e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano la somma complessiva di 187.003.000 euro, secondo le seguenti
modalita': 
      1.1 - 182.613.000 euro per la  prevenzione  e  lotta  all'AIDS,
l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico e  l'emersione
dei lavoratori  irregolari  stranieri,  sulla  base  delle  quote  di
accesso determinate, in favore di ogni singola Regione, in  occasione
del riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard,
come da allegata tabella A che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera. 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  Regioni  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano non percepiscono alcun importo,  mentre  l'importo  spettante
alla  Regione   Siciliana   e'   ridotto   del   49,11   per   cento,
conseguentemente  la  somma  effettivamente   assegnata   ammonta   a
162.929.677 euro. 
      1.2 - 4.390.000 euro per prevenzione e la  cura  della  fibrosi
cistica, ripartita per il 50 per cento in base al numero dei pazienti
assistiti nelle singole Regioni e per il restante 50 per cento  sulla
base della popolazione residente al 1° gennaio 2014, come da allegata
tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  Tale importo di 4.390.000 euro si compone di una quota  finalizzata
all'assistenza specifica, pari a 3.100.000 euro, che viene  assegnata
con la presente delibera e una  quota  finalizzata  al  finanziamento
della ricerca, pari a 1.290.000, assegnata con specifica delibera, ai
sensi della propria delibera n. 95/2008. 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  Regioni  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano non percepiscono alcun importo,  mentre  l'importo  spettante
alla Regione  Siciliana  viene  decurtato  del  49,11  per  cento,  e
l'importo decurtato viene poi redistribuito tra le Regioni a  statuto
ordinario, sulla base della  metodologia  gia'  attuata  nei  riparti
degli anni precedenti. 
    Roma, 29 aprile 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne  Prev.  n.
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