IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  6  agosto  2013
concernente «Tutela dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 6 settembre 2013, n. 209; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  28  agosto  2014
recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto  2013
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
dell'8 settembre 2014, n. 208; 
  Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute
6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il  sistema
di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo
anche la formazione  dei  proprietari  e  detentori  di  animali  per
migliorare la loro capacita' di gestione degli stessi; 
  Considerata la necessita' di diffondere  in  maniera  capillare  su
tutto il territorio nazionale la cultura  del  possesso  responsabile
degli animali mediante i percorsi formativi  su  base  volontaria  ai
sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014,  recante
deleghe di attribuzione al Sottosegretario di  Stato  dott.  Vito  De
Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio  n.
3262); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del  Ministro  della  salute  6
agosto 2013 e' cosi' sostituito: 
    «I comuni e i servizi veterinari delle Aziende  sanitarie  locali
possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani,  in
conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione  denominato  «patentino»,  avvalendosi
della  collaborazione   degli   Ordini   professionali   dei   medici
veterinari,  dei   Dipartimenti   di   medicina   veterinaria   delle
Universita', delle Associazioni veterinarie e delle  Associazioni  di
protezione  animale.  Per  ogni  percorso   formativo   deve   essere
individuato un  responsabile  scientifico  tra  i  medici  veterinari
esperti in comportamento animale di  cui  all'art.  1,  comma  3  del
decreto ministeriale 26 novembre 2009  o  appositamente  formati  dal
Centro di referenza nazionale per la formazione in  sanita'  pubblica
veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi  su  base
volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente  anche
da medici veterinari libero professionisti nel rispetto  dei  criteri
sopra  indicati,  informando  il  comune,  il  Servizio   veterinario
dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.».