IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  recante   il
Regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  recante  il
«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», ed, in particolare, gli articoli 3,  3-bis
e 3-ter; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»  ed  in  particolare  gli  articoli   306
concernente le dismissioni degli alloggi di  servizio  del  Ministero
della difesa e 307 concernente le dismissioni di altri beni  immobili
del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  e,  in  particolare,
l'art. 33, comma 8-quater; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   ed   in
particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per  la  valorizzazione
degli immobili pubblici inutilizzati»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Stabilita'  2015)  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 374  che  dispone  la  non  applicazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 306 e 307 concernenti la
riassegnazione  dei  proventi  delle  dismissioni   allo   stato   di
previsione del Ministero della difesa per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
  Considerato  pertanto,   che   le   disposizioni   concernenti   la
riassegnazione dei proventi di cui  ai  citati  articoli  306  e  307
tornano ad operare pienamente a decorrere dal 2018; 
  Visto il comma 6 del medesimo art. 26 che  prevede:  «Approvata  la
variante urbanistica, l'Agenzia del  demanio  e  il  Ministero  della
difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu'  utili
alle  sue  finalita'  istituzionali,  procedono,  secondo  le   norme
vigenti, all'alienazione, alla concessione e  alla  costituzione  del
diritto di superficie degli immobili»; 
  Visto in particolare, il comma 8 del predetto art. 26, che prevede,
a seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la  cui
destinazione  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del  medesimo
articolo,  sia  attribuita   agli   enti   territoriali   che   hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
le modalita' determinate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   da   adottare,    limitatamente    agli    immobili
dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro  della
difesa; 
  Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n.  45547
del 22 maggio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure di  valorizzazione
o alienazione che riguardano  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non piu' utili alle
finalita' istituzionali di quest'ultimo.