IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante modalita' e  criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro e delle risorse finanziarie e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione  detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal  decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma 1,  prevede  il  completamento  del
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e,  al
comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di  chiusura  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge  che,  per  la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese quelle  che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della  salute,  acquisita  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato
da dedicare anche ai percorsi terapeutico  riabilitativi  finalizzati
al  recupero  e  reinserimento   sociale   dei   pazienti   internati
provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto  l'art.  3-ter,   comma   6,   terzo   periodo   del   citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali  di
utilizzo  delle  risorse  stanziate  per  la   realizzazione   e   la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone  cui
sono applicate le  misure  di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia, prevedono, oltre  agli  interventi  strutturali,  attivita'
«volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei  percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi  e
impegni  precisi  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte  le  persone  internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda  la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie  locali  di  presa  in  carico  all'interno   di   progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto  alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale  psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu'  volte  citato  decreto-legge,
che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5 e dal terzo periodo del comma  6»,  autorizza  la  spesa  nel
limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di
55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  143  del  21  dicembre  2012  di
approvazione del riparto tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, dell'importo complessivo pari a €  38.000.000  a
valere sulle disponibilita' di parte  corrente  a  carico  del  Fondo
sanitario nazionale 2012; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013 che approva  il
riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'importo di 55.000.000 di euro a valere  sulle  disponibilita'  a
carico del Fondo sanitario nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite di 4,5 milioni  di  euro  per  il
2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014, mediante la  corrispondete
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato  art.  3-ter,
comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando  altresi'  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  ad  apportare,  con  proprio
decreto, la conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto
delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad
euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui alla deliberazione CIPE  dell'8  marzo  2013,  per  un
valore complessivamente pari a € 4.500.000; 
  Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre  2012  assegna
alla Regione Marche un importo pari a euro  708.223  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  2012   e   che   la
deliberazione CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un
importo pari a € 1.025.060 a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale 2013, come  rideterminato  in  €  941.191,32  dal
citato decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  27
dicembre 2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza agli obiettivi individuati dalle
disposizioni normative, fornisce le indicazioni per  la  formulazione
del programma degli interventi da realizzare; 
  Vista la delibera della Giunta della Regione Marche n. 1699 del  16
dicembre 2013, recante «Programma regionale per la  realizzazione  di
interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
ai fini dell'accesso alle risorse previste dalla  legge  17  febbraio
2012, n. 9, art. 3-ter, comma 7» come  modificata,  a  seguito  delle
osservazioni formulate dal Ministero  della  salute,  dalla  delibera
regionale n. 738 del 16 giugno 2014, di approvazione della  quota  di
finanziamento per un importo complessivo di € 1.649.414,32  a  valere
sulle disponibilita' finanziarie anno 2012 e 2013; 
  Preso atto che il  predetto  programma,  approvato  con  la  citata
delibera regionale, prevede la realizzazione di interventi volti a: 
    concorrere al pagamento rette per  il  trattamento  in  strutture
residenziali  accreditate  di   pazienti   dimessi   dagli   ospedali
psichiatrici giudiziari,  attraverso  l'implementazione  di  progetti
riabilitativi individuali; 
  Preso atto  che  il  programma  citato  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota del 29  ottobre
2013, come risulta dalle attestazioni riportate nella scheda  di  cui
all'allegato  1  al  presente  decreto,  sottoscritta  dal  Direttore
dell'Ufficio  II  della  Direzione  generale   della   programmazione
sanitaria e dal dirigente psicologo  designato  dal  Direttore  della
Direzione generale della prevenzione; 
  Preso atto che il  medesimo  programma  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ivi  descritte  non  prevede  l'assunzione  in  deroga  del
personale, come specificato dalla nota della Regione Marche prot.  n.
637079 del 9/9/2014,  a  seguito  delle  osservazioni  formulate  dal
Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il programma adottato  con  delibera  della  Giunta
della  Regione  Marche  n.  738  del  16  giugno  2014,  concernente:
«Programma regionale  per  la  realizzazione  di  interventi  per  il
superamento  degli  ospedali   psichiatrici   giudiziari,   ai   fini
dell'accesso alle risorse previste dalla legge 17 febbraio  2012,  n.
9, art. 3-ter, comma 7», che prevede la realizzazione  di  interventi
per  un  importo  complessivo  di  €  1.649.414,32,  a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie anni 2012 e 2013, come  specificati  nella
scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin