IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante modalita' e  criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro e delle risorse finanziarie e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione  detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal  decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma  1  prevede  il  completamento  del
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e,  al
comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di  chiusura  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge  che,  per  la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese quelle  che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della  salute  acquisita  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato
da dedicare anche ai percorsi  terapeutico-riabilitativi  finalizzati
al  recupero  e  al  reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati
provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto  l'art.  3-ter,   comma   6,   terzo   periodo   del   citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali  di
utilizzo  delle  risorse  stanziate  per  la   realizzazione   e   la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere  le  persone  a
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia, prevedono, oltre  agli  interventi  strutturali,  attivita'
«volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei  percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi  e
impegni  precisi  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte  le  persone  internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda  la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie  locali  di  presa  in  carico  all'interno   di   progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto  alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale  psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu'  volte  citato  decreto-legge,
che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5 e dal terzo periodo del comma  6»,  autorizza  la  spesa  nel
limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di
55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  143  del  21  dicembre  2012  di
approvazione del riparto tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente  a  carico
del Fondo sanitario nazionale 2012; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013 di approvazione
del riparto tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000  a  valere
sulle disponibilita' di parte corrente a carico del  Fondo  sanitario
nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite euro di 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge n. 211 del  2013,  autorizzando  altresi'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio  decreto,  la
conseguente rideterminazione proporzionale al riparto  delle  risorse
finanziarie del Fondo sanitario  nazionale  2013,  pari  ad  euro  55
milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui alla deliberazione CIPE  dell'8  marzo  2013,  per  un
valore complessivamente pari a euro 4.500.000; 
  Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre  2012  assegna
alla Regione Veneto un importo pari a euro 2.533.349 a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza con  gli  obiettivi  individuati
dalle  disposizioni  normative,  fornisce  le  indicazioni   per   la
formulazione del programma degli interventi da realizzare; 
  Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 527  del  15
aprile  2014  di  approvazione  del  «Programma   assistenziale   per
l'assunzione in  deroga  di  personale  qualificato  da  dedicare  ai
percorsi  terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
Ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della  legge  17  febbraio
2012,  n.  9,  art.  3-ter,  comma  5.  Approvazione  dei   programmi
presentati dalle Aziende Ulss ai sensi  della  D.G.R  n.  565  del  3
maggio 2013», per un importo complessivo di euro 2.533.349  a  valere
sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2012; 
  Preso atto che il  predetto  programma,  approvato  con  la  citata
delibera regionale, prevede la realizzazione di interventi  volti  al
pagamento: 
    delle  rette   per   l'inserimento   in   strutture   accreditate
residenziali e semiresidenziali dei pazienti dimessi  dagli  ospedali
psichiatrici giudiziari; 
    delle  spese  di  personale  qualificato  per   implementare   le
attivita' di  gestione  delle  urgenze  del  Dipartimento  di  salute
mentale dell'Azienda Ulss  21  e  potenziarne  la  funzione  di  ente
gestore della struttura intermedia per pazienti  psichiatrici  autori
di reato di Ronco all'Adige; 
  Preso atto che il  predetto  programma  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota del 29  ottobre
2013, come risulta dall'attestazione riportata nella  scheda  di  cui
all'allegato  1  al  presente  decreto,  sottoscritta  dal  Direttore
dell'Ufficio  II  della  Direzione  generale   della   programmazione
sanitaria e dal dirigente psicologo  designato  dal  Direttore  della
Direzione generale della prevenzione; 
  Preso atto che il medesimo  programma,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ivi  descritte,  non  prevede  l'assunzione  in  deroga  di
personale, come specificato dalla nota della Regione Veneto prot.  n.
495816 del 20 novembre 2014 a seguito  delle  osservazioni  formulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il programma adottato  con  delibera  della  Giunta
della  Regione  Veneto  n.  527  del  15  aprile  2014   concernente:
«Programma assistenziale per  l'assunzione  in  deroga  di  personale
qualificato  da  dedicare   ai   percorsi   terapeutico-riabilitativi
finalizzati  al  recupero  e  reinserimento  sociale   dei   pazienti
internati provenienti  dagli  Ospedali  psichiatrici  giudiziari,  ai
sensi della legge 17 febbraio  2012,  n.  9,  art.  3-ter,  comma  5.
Approvazione dei programmi presentati dalle  Aziende  Ulss  ai  sensi
della D.G.R. n. 565 del 3 maggio 2013», per un importo complessivo di
euro 2.533.349 a valere sulle  disponibilita'  finanziarie  dell'anno
2012, come specificato nella scheda di sintesi di cui all'allegato  1
al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin