IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Vista la direttiva 2011/82/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 e, in particolare, l'art. 5 che: - al comma 1, stabilisce che al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla citata direttiva 2011/82/UE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno; - al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, le modalita' per l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno; Ritenuto di dover disciplinare le predette modalita' telematiche di accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli o numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 marzo 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'accesso, con modalita' telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero dell'interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea.