IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il   "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
"Nuovo codice della strada"; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
  Vista  la  direttiva  2011/82/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25  ottobre  2011,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio
transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 e, in particolare,
l'art. 5 che: 
    - al comma 1, stabilisce che al fine di consentire lo scambio del
dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in  attuazione  di
quanto disposto dalla citata direttiva 2011/82/UE, il Ministero delle
infrastrutture e dei  trasporti,  attraverso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede  con  modalita'
telematiche ai relativi  dati  in  possesso  dello  stesso  Ministero
dell'interno; 
    - al comma 2, prevede che con decreto del  Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
definite,  le   modalita'   per   l'accesso   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai  dati  in  possesso  del  Ministero
dell'interno; 
  Ritenuto di dover disciplinare le predette modalita' telematiche di
accesso del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ai  dati
relativi ai  veicoli  o  numeri  di  targa  rubati  in  possesso  del
Ministero dell'interno; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 26 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  l'accesso,   con   modalita'
telematiche, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
attraverso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati
in  possesso  dello  stesso  Ministero  dell'interno,  al   fine   di
consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea.