IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
come modificato dall'art. 22, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, con la finalita' di adeguare  l'accertamento  sintetico
al contesto socio-economico mutato nel  corso  dell'ultimo  decennio,
rendendolo  piu'  efficiente  e  dotandolo   di   garanzie   per   il
contribuente, anche mediante il contraddittorio; 
  Visto che l'art. 38, commi quarto,  quinto,  sesto  e  settimo  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
applicabile  agli  accertamenti  relativi  ai  redditi   degli   anni
d'imposta 2009 e successivi; 
  Visto, in particolare, l'art. 38, quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  il  quale
prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche  puo'  essere  fondata  sul  contenuto  induttivo  di
elementi indicativi di capacita' contributiva e che  detto  contenuto
sia individuato, mediante  l'analisi  di  campioni  significativi  di
contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo  familiare  e
dell'area territoriale di  appartenenza,  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013  con  il  quale  e'  stato
stabilito  il  contenuto  induttivo  degli  elementi  indicativi   di
capacita' contributiva sulla base dei quali puo'  essere  fondata  la
determinazione  sintetica  del  reddito   o   del   maggior   reddito
complessivo delle  persone  fisiche,  applicabile  agli  accertamenti
relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010; 
  Tenuto conto del parere del Garante della privacy del  21  novembre
2013; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire il  contenuto  induttivo  degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla  base  dei  quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  o  del
maggior reddito complessivo delle persone  fisiche  applicabile  agli
accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Elementi di spesa indicativi di capacita' 
                 contributiva e contenuto induttivo 
 
  1. Con il presente decreto e' individuato  il  contenuto  induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva  sulla  base  del
quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  puo'  essere
fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  elemento  indicativo  di
capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente
per  l'acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo
mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e'
indicato nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. Il contenuto induttivo degli elementi  indicativi  di  capacita'
contributiva, indicato nella tabella A, e' determinato tenendo  conto
della spesa media, per gruppi e  categorie  di  consumi,  del  nucleo
familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto  induttivo
corrisponde alla spesa media  risultante  dall'indagine  annuale  sui
consumi delle famiglie compresa nel Programma  statistico  nazionale,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.
322,   effettuata   su   campioni   significativi   di   contribuenti
appartenenti ad undici  tipologie  di  nuclei  familiari  distribuite
nelle cinque aree territoriali in  cui  e'  suddiviso  il  territorio
nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate
nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 
  4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita'  contributiva
indicati nella tabella A e', altresi',  determinato  considerando  le
risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai
fini della determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche, in presenza  di  spese  indicate  nella  tabella  A,
l'ammontare  risultante  dalle  informazioni  presenti  in   Anagrafe
tributaria  si  considera  prevalente  rispetto  a  quello  calcolato
induttivamente. 
  6. Ai fini della determinazione sintetica del  reddito  complessivo
delle persone fisiche, resta ferma  la  facolta'  dell'Agenzia  delle
entrate di utilizzare, altresi': 
    elementi di capacita' contributiva diversi  da  quelli  riportati
nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi  alla  spesa
sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per  il  relativo
mantenimento; 
    quota  di  risparmio  riscontrata,  formatasi  nell'anno  e   non
utilizzata per consumi ed investimenti.