IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Considerata l'esigenza di istituire un  apposito  regime  di  aiuto
volto a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la diffusione  e
il rafforzamento  dell'economia  sociale,  attraverso  l'agevolazione
alla nascita e allo sviluppo di imprese operanti per il perseguimento
di meritevoli interessi generali e finalita' di utilita' sociale; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Disciplina delle cooperative sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
tributaria degli enti non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a
norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I  al  predetto
regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola  impresa
e media impresa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L
354/1 del 28 dicembre 2013; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008; 
  Visti i commi da 354 a 361 dell'art.  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, relativi all'istituzione, presso la  gestione  separata
di Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati  sotto  forma  di
anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e, in
particolare: a) il comma 355, ai sensi del quale il predetto Fondo e'
ripartito con delibere del CIPE, per essere destinato  ad  interventi
agevolativi alle imprese individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente;  b)  il  comma
356, che assegna al CIPE il compito,  tra  l'altro,  di  stabilire  i
criteri  generali  di  erogazione  dei  finanziamenti  agevolati,  di
approvare una convenzione  tipo  che  regola  i  rapporti  tra  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e  i  soggetti  abilitati  a  svolgere  le
istruttorie dei finanziamenti, di  prevedere  la  misura  minima  del
tasso di interesse da applicare e di stabilire la durata massima  del
piano di rientro; c) il comma 357, che prevede  che  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, in  relazione
dei singoli interventi di  cui  al  comma  355  sopra  richiamato,  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  a
valere sul  Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca; 
  Vista la delibera del CIPE n. 76 del  15  luglio  2005,  pubblicata
della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005,  con  la  quale,
tra l'altro, e' fissata la misura minima del tasso  di  interesse  da
applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di
rientro; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; 
  c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  d) «Banca finanziatrice»: la banca  italiana  o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art.  8,
comma 3, del presente decreto; 
  e) «FRI»: il Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
  f) «Regolamento n. 1407/2013»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  g) «Regolamento n. 1408/2013»: il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione  del  27  giugno  2014  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  i) «Regolamenti  de  minimis»:  il  regolamento  n.  1407/2013,  il
regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014; 
  l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione  micro,  piccola  e
media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
  m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI; 
  n) «prodotti agricoli»: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
di cui  all'art.  5,  lettere  a)  e  b),  del  regolamento  (UE)  n.
1379/2013; 
  o) «imprese del settore della pesca e  dell'acquacoltura»:  imprese
operanti nella produzione, trasformazione e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art.  5,  lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; 
  p) «impresa unica»: imprese  tra  le  quali  intercorre  una  delle
relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti
de minimis.