IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, l'art. 30,  comma  2,  che  demanda  a  un  decreto  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  la
possibilita'  di  fissare  criteri  per  realizzare  i  processi   di
mobilita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 421 a 428
e comma 530, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma  423  dell'art.  1  della  predetta
legge n. 190 del 2014, che prevede l'adozione di piani  di  riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  degli  enti  di
area vasta in conseguenza dei quali definire procedure  di  mobilita'
del personale interessato, previa definizione di criteri fissati  con
il decreto di cui all'art. 30, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992,  n.  104  e,  in  particolare,  gli
articoli 21 e 33; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; 
  Visti  gli  articoli  29-bis  e  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 2259-ter; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; 
  Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni."; 
  Visto l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma  91,
della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di  Conferenza  unificata
dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 1,  comma  92,  della
legge n. 56 del 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
2014, n. 263; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e  modalita'  di
gestione  delle  risorse  del  fondo   destinato   al   miglioramento
dell'allocazione del personale presso le  pubbliche  amministrazioni,
adottato ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile  2015,  n.
78; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra  il  personale  non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i  diversi  comparti
di contrattazione, adottato ai sensi  dell'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in  particolare
l'art. 1, comma 5 e l'art. 7, comma 2-bis; 
  Vista la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per  gli
affari regionali e le autonomie, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
16 marzo 2015, n. 62; 
  Visti  gli  articoli  4,  5,  15  e  16,  comma  1-quinquies,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
  Ritenuto necessario definire i criteri  per  lo  svolgimento  delle
procedure di mobilita' del personale di cui all'art.  1,  comma  423,
della legge n. 190 del 2014; 
  Sentito  l'Osservatorio  nazionale  di  cui  all'accordo   previsto
dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Sentite le confederazioni  sindacali  rappresentative  in  data  14
luglio 2015; 
  Considerato  che  non  e'  stata  acquisita  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata sul provvedimento iscritto per  la  prima  volta
all'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2015  e  riesaminato
anche nel corso della seduta del 30 luglio 2015; 
  Vista la nota del 14 settembre 2015,  n.  23157,  del  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo, che trasmette la copia  conforme
all'originale della delibera del  Consiglio  dei  Ministri,  relativa
alla riunione del  4  settembre  2015,  concernente  l'autorizzazione
all'adozione del decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  recante  criteri  per  la  mobilita'   del
personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area  vasta,
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,  nonche'  dei
corpi e servizi di  polizia  provinciale  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione  delle
procedure di mobilita' riservate, ai sensi dell'art.  1,  commi  423,
424 e 425, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  al  personale
dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta  dichiarato
in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai  sensi
dei commi 421 e  422  del  medesimo  articolo.  Fissa,  altresi',  le
modalita' e le procedure per il transito, ai sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  del  personale  appartenente  ai
corpi e servizi di polizia provinciale,  di  cui  all'art.  12  della
legge 7 marzo 1986, n. 65,  che  e'  dichiarato  soprannumerario  (di
seguito "personale di polizia provinciale"),  nei  ruoli  degli  enti
locali per lo svolgimento delle funzioni di  polizia  municipale.  Al
personale di polizia provinciale che non e' ricollocato ai sensi  del
citato art. 5 del decreto-legge  n.  78  del  2015  si  applicano  le
procedure ed i  criteri  di  mobilita'  specificamente  previsti  dal
presente decreto. 
  2. Il presente decreto disciplina altresi', ai sensi  dell'art.  7,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per
lo svolgimento delle procedure di mobilita' del personale  dipendente
a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di  cui  all'art.  6
del decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  (di  seguito:
"dipendenti CRI"). 
  3. Il presente decreto non si applica al personale  soprannumerario
destinato allo svolgimento di funzioni connesse con  il  mercato  del
lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica  l'art.
15 del decreto-legge n. 78 del  2015,  ne'  al  personale  che  sara'
collocato  a  riposo  entro  il  31  dicembre  2016,  fermo  restando
l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel  Portale
"Mobilita'.gov",              disponibile               all'indirizzo
http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PMG"), in  coerenza  con  la
rideterminazione della spesa della dotazione  organica  delle  citta'
metropolitane e delle province. 
  4. I criteri e le procedure del presente decreto non  si  applicano
al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, comma 1. 
  5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427,  428  e  429  sono  da  intendersi  come  relativi  ai
corrispondenti commi dell'art. 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190.