IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Rilevata la necessita' e l'urgenza di adottare misure che assicurino la compensazione degli effetti finanziari connessi alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies, della legge 29 dicembre 2014, n.190; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire un termine piu' lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e di contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "misure di deroga," e' inserito il seguente periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;"; b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,"; c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: "2015" e' sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" e' sostituita dalla cifra: "728".